Sigfrido Ranucci porta in una doppia tappa estiva le storie del suo cambiamento

  Sigfrido Ranucci porta in una doppia tappa estiva in Sardegna le storie che hanno cambiato il suo percorso professionale e umano.  Sabato 11 luglio 2026 – ore 21:30 Lo Quarter – Alghero   Domenica 12 luglio 2026 – ore 21:30 Anfiteatro Mario Ceroli – Porto Rotondo 8 giu 2026 - Dopo il grande successo registrato nei teatri e nelle arene di tutta Italia, arriva in Sardegna Diario di un trapezista – Cronache di resilienza di un reporter , lo spettacolo teatrale di Sigfrido Ranucci , in programma sabato 11 luglio a Lo Quarter di Alghero e domenica 12 luglio all’Anfiteatro Mario Ceroli di Porto Rotondo .   Volto storico del giornalismo investigativo italiano, autore e conduttore di Report dal 2017, Ranucci porta sul palco una narrazione intensa e coinvolgente che va oltre il racconto televisivo e diventa confessione civile, memoria personale e riflessione sul valore della ricerca della verità. Giornalista premiato per alcune delle più importanti inchieste degli ultimi ...

EQUITALIA: IL GIUDICE DICHIARA NULLE LE CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE CON RACCOMANDATA

Lecce,  4 giugno 2012  - La Commissione tributaria provinciale di Vicenza ha emesso due sentenze in cui accoglie altrettanti ricorsi in cui si contestava la notifica della richiesta di pagamento tramite il servizio postale.

Forse questa notizia avrebbe potuto evitare alcuni dei tanti drammi degli ultimi tempi, fra i quali decine e decine di atti estremi di persone disperate perché messe alle strette da un fisco e da un sistema di riscossione fondato su regole eccessivamente rigide e troppo avulse dalla realtà del tempo in cui viviamo.
Regole che evidentemente non sono sempre correttamente applicate neanche dal principale riscossore dello Stato, la temibile Equitalia che soventemente viene bacchettata da sentenze delle varie commissioni tributarie sparse sul territorio nazionale.

A tal proposito, Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, segnala i significativi precedenti creati da due recentissime sentenze della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (33/07/2012 e 37/07/12) che si dimostrano in linea con altre pronunce ultimamente apparse sulle cronache, non solo giuridiche.

La Commissione tributaria del capoluogo veneto con le decisioni in questione ha ripercorso la giurisprudenza sulla legittimazione dell'agente della riscossione di notificare direttamente la cartella a mezzo posta ed è arrivata alla conclusione che tutte le multe spedite da Equitalia tramite posta, inclusa raccomandata A/R, e non notificate di persona dall’ufficiale dell’Ente di riscossione sono nulle. Conseguenza chiara per un atto non ritualmente notificato e quindi di fatto giuridicamente inesistente sarebbe il diritto per il presunto debitore di non pagarlo.
In buona sostanza, la semplice consegna via posta è da considerare illegittima poiché effettuata da un soggetto non autorizzato, con ciò palesandosi un vizio radicale. Ciò significa che Equitalia è obbligata ad adempiere alla notifica mediante i soggetti ad esso abilitati per legge, ovvero ufficiali della riscossione, agenti di polizia municipale, messi di notificazione abilitati e messi comunali e non i postini.

La prima sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (n. 3/07/2012) fa riferimento ad un caso in cui la cartella era stata emessa dopo la notifica di due precedenti accertamenti.
Nel secondo caso invece (sentenza n. 37/07/12) la cartella è stata emessa sulla base di un controllo automatizzato.

In entrambi i casi l’impugnazione dei ricorrenti si basava sull’illegittimità del mezzo di notifica a mezzo posta, a cui si aggiungeva peraltro la mancata compilazione della relazione di notifica.
Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di Cassazione, invece, la sentenza 14327/09, l'ordinanza 15948/10 e la sentenza 11708/11 - a parere dei giudici vicentini - non hanno mai ammesso che ciò sia possibile. In particolare, se letta bene, la prima sentenza lo ritiene ammissibile, ma si riferisce a una vicenda del 1984: la norma applicabile all'epoca conteneva l'inciso «da parte dell'esattore» poi successivamente eliminato. La seconda ordinanza affronta solo il problema della relazione di notifica ma non risponde al quesito relativo al potere di notifica diretta dell'agente della riscossione. La terza ha ritenuto legittima la notifica della cartella con raccomandata con avviso di ricezione ma non ha affrontato direttamente il problema se il concessionario sia, o meno, legittimato a eseguire tale tipo di notifica dopo l'ultima modifica (operata nel 1999) dell'articolo 26 del Dpr 602/73.

I giudici tributari hanno inoltre specificato che la cancellazione dell'inciso «da parte del l'esattore» rileva come il legislatore abbia voluto escludere il concessionario dal novero dei soggetti abilitati alla notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricezione.
Pertanto, spetta ad Equitalia accertare che l’ufficiale addetto alla riscossione riceva la cartella e adempia alla compilazione della notifica, specificando l’ufficio postale di partenza.
Nei casi affrontati dalla commissione tributaria di Vicenza sono stati accolti i ricorsi attraverso un’interpretazione letteraria e sistematica della norma: si potrebbe semplificativamente dire che le somme dovute non siano mai state richieste da Equitalia.
Va da sé che nel caso di sanzioni, tributi e multe assai datate, una delle ovvie conseguenze potrebbe essere quella della prescrizione del debito e quindi l’impossibilità definitiva per la PA di richiedere le relative somme.

Giovanni D’AGATA

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