Festa della Liberazione: firmato protocollo tra Mim e Associazioni partigiane per promuovere i valori della Costituzione

Scuola, firmato protocollo tra Mim e Associazioni partigiane per promuovere valori della Costituzione. Valditara: “La Resistenza è valore di tutti gli italiani, da oggi coinvolte tutte le associazioni” Roma, 23 aprile 2024 -  Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi un Protocollo d’intesa, di durata triennale, con l’Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione (ANCFARGL), Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC), Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), Confederazione Italiana fra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane, Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane (FIAP) e la Federazione Italiana Volontari della Libertà (FIVL) per la promozione di percorsi di formazione sulle origini della Repubblica attraverso gli eventi che hanno portato alla liberazione del nostro Paese.   “Per la prima volta - sottolinea Valditara - per onorare la Resistenza abbiamo deciso come Ministero di non

S. ANGELO DI BROLO, BRUCIARE STERPAGLIE SECONDO NATURA ED ALTRE NOVITA'

Sant’Angelo di Brolo, 22 giugno 2015 - Care concittadine, cari concittadini, ho ricevuto la richiesta promossa dal gruppo "Nuovi Orizzonti per Sant'Angelo", con la quale è stato richiesto il ripristino del doppio senso di circolazione nella via Vallonello. Premesso che l'Amministrazione, per rendere più agevole e sicura la viabilità nel nostro paese, non ha mai smesso di cercare soluzioni migliorative, é doveroso fare alcune precisazio
ni e ricordare il percorso che ci ha portati alla decisione di istituire il senso unico. La prima ragione di quella scelta, peraltro sperimentale e per questo modificabile con maggiore facilità, é stata quella che nella via Vallonello, per la sua larghezza limitata, si verificavano continui ingorghi e spesso, i veicoli parcheggiati, durante le manovre venivano urtati. In tali circostanze, per trovare uno slargo che consentisse a due mezzi di potere transitare in senso inverso, si rendeva necessario percorrere in retromarcia alcune centinaia di metri. C'erano due possibilità: la prima era quella di continuare a fare finta di niente e lasciare il caos preesistente; la seconda quella di intervenire, anche quì con due opzioni: vietare il parcheggio per buona parte della via Vallonello, oppure istituire il senso unico. Noi abbiamo scelto la soluzione che crea minori disagi, soprattutto per i residenti della zona, che con la sosta vietata avrebbero dovuto parcheggiare in Piazza San Francesco di Paola o in altre aree, sempre molto distanti dalle loro case.

Come si vede, l'istituzione del senso unico non è un capriccio, ma nasce dal bisogno di coniugare la sicurezza, con il diritto al transito e alla sosta. Infatti, con la nuova viabilità, disponiamo di un discreto numero di parcheggi. Con il doppio senso sarebbe necessario eliminarne almeno la metà. Ovviamente, chi non abita in quella zona, questi disagi non li vive.
In ogni caso, come detto nell'incontro avuto con una delegazione del Gruppo "Nuovi Orizzonti per Sant'Angelo", l'Amministrazione, con l'impegno dell'Assessore Guidara, ha allo studio soluzioni migliorative ed è sempre attenta alle idee e ai suggerimenti, da qualsiasi parte provengano, tenendo però presente che bisogna congiungere l'interesse particolare, legittimo, con l'interesse generale, altrettanto legittimo.
Cordiali saluti.
Il Sindaco
Basilio Caruso
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Ora la notizia è ufficiale. Il finanziamento per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del corpo B della Scuola media di via Pozzo Danile di Sant’Angelo di Brolo, è una realtà.
A differenza di una prudente nota pubblicata nelle scorse settimane, oggi abbiamo la certezza che la nostra richiesta di finanziamento, pari a 720 mila euro, oltre ad essere stata ammessa, rientra negli interventi della prima annualità (2015).
La notizia che ci ha dato conferma è stata la lettera che l’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, Mariella Lo Bello, ha inviato per informare il Comune che è da considerarsi a tutti gli effetti beneficiario del finanziamento e che, quindi, lo stesso è autorizzato “…ad avviare le procedure di gara, con la pubblicazione del relativo bando… affinché proceda all’aggiudicazione provvisoria dei lavori entro il prossimo 31 ottobre”.
Come si ricorderà, il Comune di Sant’Angelo, tra i 175 considerati ammissibili, si è collocato al ventiseiesimo posto.
“Un’altra bella notizia – ha detto con comprensibile euforia il Sindaco, Basilio Caruso – perché, quest’altro finanziamento ci ripaga della enorme mole di lavoro che abbiamo fatto insieme gli uffici. Esso – prosegue il Sindaco – si aggiunge all’altro finanziamento, ottenuto insieme all’Istituto comprensivo, i cui lavori inizieranno a breve nello stesso edificio e riguarda l’efficientamento energetico e l’abbattimento barriere architettoniche. Oltre a questi – ha concluso il primo cittadino – vanno ricordati i lavori che inizieranno a giorni per la ristrutturazione dell’Asilo nido e Scuola materna, il finanziamento della Scuola di Calabro, che richiede ancora un po’ di tempo, ma anch’esso è già una certezza, e quello della Scuola materna di Contura. Penso che possiamo considerarci molto più che soddisfatti”.
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Premesso che l'articolo 14, c. 8, lett. b), del D. L. n. 91, del 24/06/2014, ha modificato l’articolo 256-bis, del D. L. vo n. 152 del 2006, inserendo, dopo il comma 6, il comma 6-bis, il quale prevede che: «Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse; di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.».
Considerato che:
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione, rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- ai sensi dell'art. 179, del D. L. vo n. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero o smaltimento, essendo, peraltro, consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui sopra, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, che per l’impatto sociale ed economico, ivi comprese la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 179 prevede che, nel rispetto della suddetta gerarchia, le amministrazioni adottano misure rivolte al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo ed il riciclaggio e che la combustione in loco dei residui della potatura e dello sfalcio, è una pratica intesa al reimpiego di materia attraverso lo spargimento delle ceneri da bruciatura;
- l'art. 185, del D. L.vo n. 152/2006, stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1, lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
Visto il D. L. vo n. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. i.;
Visto l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE;
Vista la direttiva europea 2000/29/CE;
Visto il D. L.vo, n. 152 del 3 aprile 2006 e s. m. i.
Tutto ciò premesso,
ORDINA
In alternativa all'impiego previsto dall'art. 185, del D. L. vo n. 152/2006, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli, al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:
1)la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100
metri, nel fondo agricolo, nel periodo dal 15 Settembre al 15 Giugno, dalle ore 6.00, alle ore 16.30 rimanendo salve eventuali deroghe previa espressa richiesta al Comune;
2)per le coltivazioni agricole specializzate, tipo noccioleti, uliveti, vigneti, agrumeti, ecc., la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri, nel fondo agricolo, nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9.00, previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale, nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose, e rimanendo il divieto assoluto di accensione di fuochi dal 16 luglio al 14 settembre;
3) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del terreno o di persona di sua fiducia, ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
4) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 5x5, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento;
5) è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente da parte dello stesso proprietario o conduttore;
6) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri (3 metri cubi vuoto per pieno) per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
7) la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;
8) resta fermo il divieto di bruciatura nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;
9) rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
10) l’Autorità Comunale, il Corpo Forestale dello Stato, e gli Agenti della Forza Pubblica, hanno facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché si renda necessario, in considerazione di condizioni ed esigenze locali di tutela della sicurezza e dell’incolumità;
11) per l’inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo n. 267/2000, una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, rimanendo salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative, ove ricorrenti.
DISPONE
In esecuzione di quanto sopra:
L’Area Affari Generali ed Affari Sociali disporrà la pubblicazione della presente nei modi di legge e la trasmissione alla locale Stazione Carabinieri ed al Corpo Forestale.
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di farla osservare.
INFORMA
Che, a norma dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e s. m. i., avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. n. 1034/1971 al TAR Sicilia, sezione Staccata di Catania, entro 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 gg. dalla pubblicazione.

Basilio CARUSO

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