Castelvetrano sia ricordata per il filosofo Giovanni Gentile non per Matteo Messina Denaro

Conte a Castelvetrano: "La città sia ricordata per il filosofo Gentile non per Matteo Messina Denaro. Alfano ha fatto tanto nonostante il dissesto”. 31/05/2024 - “La città deve essere ricordata per le cose belle non per quelle brutte, deve essere riconosciuta per il filosofo Giovanni Gentile, originario di Castelvetrano, e non per Matteo Messina Denaro”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte oggi a Castelvetrano, una delle sue otto tappe siciliane, al fianco di Giuseppe Antoci, capolista Isole alle europee per il M5S, e degli altri candidati Cinque alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Di Enzo Alfano, il sindaco 5 Stelle di Castelvetrano uscente, Conte ha evidenziato: “Sono stai anni difficili per lui. Quando c'è un dissesto finanziario un sindaco ha le mani legate e bisogna tenerne conto, altrimenti non si riesce a capire i miracoli i che ha fatto avendo le mani legate. Qui c'è stata un'amministrazione che ha contrastato il malaffare, qualsia

Ribaltone all'ARS: il Tribunale dichiara decaduto Vasta e proclama eletto Giuffrida

RIBALTONE ALL’ARS: Il Tribunale di Palermo dichiara decaduto Davide Maria Vasta e proclama eletto Salvatore Giuffrida.In esito alla competizione elettorale per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana, Davide Maria Vasta è risultato eletto nella lista denominata “De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord”. Salvatore Giuffrida – primo dei non eletti – con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Sergio Giovanni Verga ha chiesto al Tribunale di Palermo di accertare l’ineleggibilità del Vasta e di dichiararlo decaduto dalla carica di Deputato Regionale.

Palermo, 16/03/2023 - In particolare, con il ricorso, gli avvocati Rubino, Impiduglia e Verga hanno sostenuto che Davide Maria Vasta non si era tempestivamente dimesso dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione, con delega per la gestione del personale, di COT società cooperativa anche oltre il termine di dieci giorni dalla data prevista per la convocazione dei comizi elettorali del 25 settembre 2022. 

E ciò in palese violazione dell’art. 10 lett. a) della legge regionale n. 29 del 1951, ai sensi del quale non sono eleggibili “coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società enti di diritto privato o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta”.

Il ricorrente ha esposto, quale primo e troncante motivo di ricorso, la circostanza per cui la C.O.T. Società cooperativa, della quale Vasta Davide Maria è stato consigliere di amministrazione con deleghe per la gestione del personale risulti vincolata con lo Stato o con la Regione per “contratti di opere o di somministrazione”, nonché per “concessioni o autorizzazioni amministrative….”.

Il Tribunale di Palermo aderendo alle tesi degli avv.ti Rubino, Impiduglia e Verga ha avuto modo di rilevare che, la C.O.T. Società cooperativa ha intrattenuto rapporti contrattuali con soggetti pubblici, facenti parte dello Stato e della Regione e che, la cooperativa è stata destinataria di un’autorizzazione regionale per la produzione di pasti e piatti pronti, ed un’autorizzazione di natura igienico sanitaria per l’attività di produzione e commercializzazione di prodotti a base alimentare.

Ed ancora, la C.O.T. Società cooperativa ha ricevuto agevolazioni e finanziamenti garantiti dall’I.R.C.A.C., Istituto Regionale per Credito alla Cooperazione ente strumentale della Regione sottoposto alla vigilanza e alla tutela dell’Assessorato Regionale per la cooperazione.
Pertanto, il Tribunale di Palermo ha dichiarato Vasta Davide Maria ineleggibile alla carica di deputato dell’assemblea regionale siciliana e, per l’effetto l’ha dichiarato decaduto e lo ha condannato alla refusione delle spese processuali in favore di Giuffrida Salvatore, quantificate in € 6.713,00.

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