Stop ai cellulari nelle scuole: la circolare del ministro Valditara sull’uso degli smartphone

Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A.S.2024 -2025 18/06/2025 - Circolare Ministro Valditara – Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione.  Si comunica che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, sarà vietato l’utilizzo dei cellulari nelle classi delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche per le attività educative e didattiche.  Si prega pertanto di prendere visione della   nota prot. 5274 dell’11/07/2024   a firma del Ministro Prof. Giuseppe Valditara. Stop ai cellulari  nelle scuole, Gilistro (M5S Ars): “La circolare Valditara conferma che ci avevamo visto  giusto ”. Legge siciliana approdata in questi giorni alle Camere. Ora pressing a Roma”. PALERMO, 18/06/2025.   “La circolare del ministro  dell'Istruzione Valditara , che stoppa dal prossimo settembre i cellulari anche nelle scuole supe...

EQUITALIA: NULLE DAL 2000 LE CARTELLE ESATTORIALI PRIVE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Equitalia: nulle a partire dal 2000 in poi le cartelle esattoriali prive della sottoscrizione del responsabile del procedimento. L'atto deve contenere sia la sottoscrizione del responsabile sia la qualifica e il nominativo di chi ha notificato
Lecce, 30 ottobre 2012 - Le cartelle esattoriali prive della sottoscrizione del responsabile del procedimento, sono nulle a partire dal 2000 in poi.
Lo ha stabilito la sentenza n. 3339/2012 del Giudice di Pace di Lecce, Avv. Giuseppe Paparella, che, ha accolto il ricorso di un cittadino assistito dall'avvocato Rosanna Cafaro al quale era stata notificata una cartella esattoriale priva della sottoscrizione del responsabile del procedimento e del nome e della qualifica del notificatore.

Secondo il magistrato onorario la causa della nullità, è insita nello Statuto del contribuente in controtendenza a numerose decisioni della Suprema corte che attribuisce la nullità della cartella non dallo Statuto ma dall'espressa previsione legislativa del 2008.

L’Avv. Paparella diversamente dai Giudici della Suprema Corte, ha seguito l'orientamento e le decisioni espresse delle corti tributarie che hanno censurato il comportamento di Equitalia quando non segue con correttezza le procedure d’esazione. Anche per la stessa Corte costituzionale, secondo cui «dopo l'emanazione della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) in merito alla nullità delle cartelle esattoriali prive di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento si erano già pronunciate le seguenti Commissioni Tributarie: C.T.R. Veneto Sezoine VIII Sentenza n. 56 depositata il 08.11.2006; C.T.P. Padova Sezione I Sentenza n. 253 depositata il 22.11.2006; C.T.P. Padova Sezione II Sentenza n. 25 depositata il 22.03.2002».

È questo, sostanzialmente il principio di diritto cui deve attenersi la società esattrice per poter procedere. Tale indirizzo è stato successivamente confermato con l'ordinanza n. 377 del 09.11.2007 della Corte Costituzionale, che ha stabilito la nullità della cartella di pagamento priva di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento, ritenendo quest'ultima un adempimento indispensabile, in quanto ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (per un eventuale azione nei confronti del responsabile del procedimento) nonché la garanzia del diritto alla difesa, tutelando in tale modo il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, sanciti dall'art. 97 primo comma della Costituzione, ponendo con queste argomentazioni definitivamente termine ad ogni dubbio in proposito.
Per Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, l’importante decisione, costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere a questo tipo di sanzioni amministrative che in effetti non denotano una particolare trasparenza nella loro emissione.
Giovanni D’AGATA



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