Castelvetrano sia ricordata per il filosofo Giovanni Gentile non per Matteo Messina Denaro

Conte a Castelvetrano: "La città sia ricordata per il filosofo Gentile non per Matteo Messina Denaro. Alfano ha fatto tanto nonostante il dissesto”. 31/05/2024 - “La città deve essere ricordata per le cose belle non per quelle brutte, deve essere riconosciuta per il filosofo Giovanni Gentile, originario di Castelvetrano, e non per Matteo Messina Denaro”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte oggi a Castelvetrano, una delle sue otto tappe siciliane, al fianco di Giuseppe Antoci, capolista Isole alle europee per il M5S, e degli altri candidati Cinque alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Di Enzo Alfano, il sindaco 5 Stelle di Castelvetrano uscente, Conte ha evidenziato: “Sono stai anni difficili per lui. Quando c'è un dissesto finanziario un sindaco ha le mani legate e bisogna tenerne conto, altrimenti non si riesce a capire i miracoli i che ha fatto avendo le mani legate. Qui c'è stata un'amministrazione che ha contrastato il malaffare, qualsia

MILAZZO: LA CORTE DEI CONTI CERTIFICA IL DISSESTO E INVIA LA DOCUMENTAZIONE AL PREFETTO

Milazzo, 04/12/2012 - La Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana – ha trasmesso al Comune di Milazzo la deliberazione adottata nella Camera di consiglio del 14 novembre scorso dopo aver ascoltato in audizione, l’assessore alle Finanze del Comune, Pippo Midili ed il segretario generale Massimo Gangemi.
Nel provvedimento la Corte “dichiara inammissibile, sulla base della normativa vigente, il ricorso del Comune di Milazzo alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 3, comma 1, lettera r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174; accerta il perdurante inadempimento dell’ente rispetto all’adozione delle misure correttive necessarie a ripristinare gli equilibri di bilancio e a risanare la situazione finanziaria” e, soprattutto “accerta la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 244 del Tuel per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario”.
Il deliberato è stato trasmesso al prefetto di Messina “per gli adempimenti richiesti dall’art. 6 comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
Destinatari dello stesso sono anche la Conferenza unificata presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, il sindaco, il presidente del consiglio comunale e il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Milazzo, l’assessorato regionale alle Autonomie locali e la Procura regionale della Corte dei Conti.

A questo punto – secondo quanto prevede la normativa – il prefetto di Messina dovrà inviare a ciascun consigliere una comunicazione nella quale assegna un termine – non superiore a 20 giorni – per votare in consiglio comunale, la delibera che dichiara il dissesto dell’Ente. Trascorso infruttuo-samente il termine assegnato, il prefetto nominerà un commissario che si sostituirà all’organo consiliare, approvando la delibera e sancendo automaticamente lo scioglimento del civico consesso.

Nel deliberato – 24 pagine – la sezione di controllo della Corte dei Conti ribadisce quanto aveva già evidenziato nei precedenti provvedimenti e “ritiene di poter accertare la presenza delle condizioni previste dall’art. 244 del Tuel per la dichiarazione di stato di dissesto finanziario del Comune e quindi di dover dar corso alla procedura prevista dalla legge per giungere alla dichiarazione di default”.

Il periodo analizzato dalla Corte riguarda gli esercizi finanziari compresi tra il 2006 ed il 2010. Gli elementi che a detta della sezione di controllo della Corte dei Conti denotano lo stato di grave insolvenza dell’Ente, determinando il dissesto sono:
a) Mantenimento in bilancio di residui attivi inesigibili (circa 17 milioni di euro)
b) Il ricorso sistematico ad anticipazioni di cassa (dal 2001 ad oggi)
c) L’elevato ammontare di impegni in attesa di liquidazione e pagamento (oltre 10 milioni di euro)
d) L’elevato ammontare di debiti fuori bilancio (oltre 10 milioni da riconoscere, che fa riferi-mento alla sola sorte capitale)
e) La condizione di ente strutturalmente deficitario col mancato rispetto dei parametri previsti dal D. M. 24 settembre 2009
f) L’impossibilità per la grave situazione debitoria di garantire l’assolvimento dei servizi indispensabili.

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