Baarìa Film Festival, a Bagheria il primo festival italiano interamente dedicato al “cinema insulare”

BAARIA FILM FESTIVAL.  “La Sicilia e le altre isole”.  Dal 2 al 6 luglio 2025.  Tra gli ospiti i premi Oscar Giuseppe Tornatore e Danis Tanovic, gli attori Luigi Lo Cascio, Enrico Lo Verso e Alessio Vassallo, il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e i registi Costanza Quatriglio, Luca Barbareschi e Aurelio Grimaldi.   23/06/2025 - Il  Baarìa Film Festival  (Bagheria, PA), primo festival italiano interamente dedicato al “cinema insulare”, ha annunciato il programma, tra opere inedite o poco note in Italia e il meglio tra le 1140 iscrizioni provenienti da tutto il mondo. In  Arcipelaghi , sezione competitiva di  lungometraggi,  figurano tre film che hanno rappresentato il loro paese agli Oscar 2025:  Old Fox  del regista taiwanese  Ya-chuan-Hsiao ,  romanzo di formazione ambientato nella Taiwan di fine anni Ottanta ,  Under the Volcano  del polacco  Damian Kocur , che segue le vicende di una fam...

EURONICS-LA VIA LATTEA: IL GIUDICE REINTEGRA IL DIPENDENTE LICENZIATO "PER RITORSIONE"

Il Giudice del Lavoro di Messina ha annullato il licenziamento di un dipendente della Società "La Via Lattea SpA", condannando la datrice di lavoro alla reintegrazione e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione. Tutela piena per il dipendente vittorioso
Messina, 29/06/2013 - Il Giudice Unico del Lavoro di Messina, dott.ssa Gaia Di Bella, ha annullato il licenziamento di un dipendente della Società "La Via Lattea SpA", legata al prestigioso marchio Euronics, condannando la datrice di lavoro alla reintegrazione e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali previsti.

Il Magistrato, che ha deciso sul ricorso promosso con la cd. Riforma Fornero dal legale del lavoratore, avv. Lidia Dimasi, ha ritenuto fondate le allegazioni dell'iscritto Fisascat-Cisl, dichiarando la natura ritorsiva del licenziamento, intimatogli, per avere posto in essere tutta una serie di comportamenti sgraditi - sebbene legittimi - alla datrice di lavoro.
La Società ha tentato inutilmente di "giustificare" il recesso con una fantomatica "riorganizzazione aziendale" ma il Magistrato non ha ritenuto credibili le affermazioni meramente labiali relative al presunto giustificato motivo oggettivo che avrebbe indotto la datrice a licenziare il dipendente, ritenendo, invece, l'atto espulsivo, espressione inequivocabile della volontà vendicativa dell'Azienda.

Si legge nella lettera di licenziamento del 20 marzo 2013: “come è a sua conoscenza, con lettera del 7 gennaio 2013, Le abbiamo comunicato che a seguito della riorganizzazione aziendale necessitata dalla fase di recessione economica, che ha colpito il settore ove opera la nostra azienda, causando un decremento dell'attività produttiva in quasi tutti i punti vendita e il consequenziale esubero del personale, in particolar modo di quello addetto alle vendite, tant'è che i vari rimedi attuati per superare la crisi, è stato anche quello di chiudere un punto vendita, le abbiamo proposto, in alternativa al licenziamento l'assunzione presso altra società(…) la sua assunzione presso la società RAMER srl mantenendo la qualifica e il trattamento economico. Lei non ha accettato. Per quanto sopra esposto ci vediamo costretti a comunicarle il licenziamento per giustificato motivo oggettivo…”.

Occorre anzitutto osservare che la società non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la affermata riorganizzazione aziendale né ha spiegato in cosa essa sia consistita, se non nel licenziamento; non è stata prodotta alcuna documentazione da cui desumere il decremento dell'attività produttiva, non un bilancio né alcun atto inerente le sedi aziendali attestanti un calo di fatturato; non è stata nemmeno indicata quale sarebbe il punto vendita che l'azienda ha deciso di chiudere e non è stata illustrata la sorte dei lavoratori addetti a quest'ultima.

Già nei mesi scorsi, infatti, il lavoratore si era visto costretto a tutelare le proprie ragioni con altro procedimento giudiziario, conclusosi per lui favorevolmente, per l'illegittimo trasferimento subìto dalla originaria sede lavorativa, dove, nonostante il provvedimento del Tribunale, non poté più fare ritorno per l'ostinata volontà della Società di estrometterlo da quel punto vendita.
“Tutela piena, quindi, per il dipendente vittorioso" - osserva il Segretario Generale della Fisascat-Cisl di Messina, Pancrazio Di Leo - reintegrazione e risarcimento del danno. Questa decisione ci conforta perchè rende giustizia ad un onesto lavoratore che ha avuto solo il torto di chiedere il rispetto di propri diritti, peraltro costituzionalmente garantiti”.

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