Castelvetrano sia ricordata per il filosofo Giovanni Gentile non per Matteo Messina Denaro

Conte a Castelvetrano: "La città sia ricordata per il filosofo Gentile non per Matteo Messina Denaro. Alfano ha fatto tanto nonostante il dissesto”. 31/05/2024 - “La città deve essere ricordata per le cose belle non per quelle brutte, deve essere riconosciuta per il filosofo Giovanni Gentile, originario di Castelvetrano, e non per Matteo Messina Denaro”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte oggi a Castelvetrano, una delle sue otto tappe siciliane, al fianco di Giuseppe Antoci, capolista Isole alle europee per il M5S, e degli altri candidati Cinque alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Di Enzo Alfano, il sindaco 5 Stelle di Castelvetrano uscente, Conte ha evidenziato: “Sono stai anni difficili per lui. Quando c'è un dissesto finanziario un sindaco ha le mani legate e bisogna tenerne conto, altrimenti non si riesce a capire i miracoli i che ha fatto avendo le mani legate. Qui c'è stata un'amministrazione che ha contrastato il malaffare, qualsia

EQUITALIA, “SCACCO MATTO” NEI SUOI CONFRONTI, È “INESISTENTE” LA CARTELLA DI PAGAMENTO INVIATA DIRETTAMENTE A MEZZO POSTA

La Commissione Regionale Tributaria di Lecce ribadisce che solo i soggetti abilitati ai sensi di legge possono procedere alla notificazione
27/09/2013 - Lo possiamo dire a gran voce perché si tratta di un vero e proprio “scacco matto” nei confronti di Equitalia, l’esito dell’importante ed interessante sentenza n. 212/23/13, depositata il 18 settembre scorso, della Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sez. 23 – Sezione Staccata di Lecce (Presidente Gennaro Labbate, relatore Marcello Marcuccio,
giudice Brizio Del Sole) che, in sede di appello, ha accolto le eccezioni formulate da un contribuente difeso dall’avvocato Maurizio Villani ed ha totalmente annullato la cartella esattoriale notificata da Equitalia S.p.a. per posta.

Infatti, i giudici tributari chiamati a giudicare sulla sentenza di primo grado che aveva visto soccombere le ragioni del contribuente, pur rilevando che la deduzione circa l’inesistenza della cartella esattoriale è stata effettuata solo in secondo grado e quindi costituirebbe domanda nuova, poiché si tratta per l’appunto d’”inesistenza”, può essere rilevata d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo ed hanno così stabilito correttamente che, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, Equitalia S.p.a. non può notificare le cartelle esattoriali direttamente per posta, ma solo attraverso soggetti tassativamente previsti dalla norma.
Si legge nella sentenza che “è di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli “Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario”. Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta. Ogni diversa interpretazione viola il disposto della citata norma”. Ma v’è di più. Ricordano i giudici “che in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale”.

La corte ha quindi accolto l’appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato l’inesistenza della notificazione della cartella.
Per Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, trattandosi di una delle prime decisioni in materia effettuate da una Commissione Tributaria Regionale e quindi in secondo grado, di conseguenza, molte cartelle esattoriali relative ad una miriade di tributi, multe e sanzioni, dovrebbero essere totalmente annullate per inesistenza della notifica se notificate da Equitalia direttamente per posta.


Commenti

  1. Invito sempre a non enfatizzare certe notizie, perchè la gente potrebbe illudersi e proporre ricorsi infondati.
    Nella specie, fino ad ora la Cassazione ha sempre ritenuto valida la notifica effettuata via posta direttamente dal concessionario.

    Sono solo ALCUNE commissioni tributarie di avviso opposto. In sostanza: NON C'E' NESSUNO SCACCO MATTO.

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