Stop ai cellulari nelle scuole: la circolare del ministro Valditara sull’uso degli smartphone

Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A.S.2024 -2025 18/06/2025 - Circolare Ministro Valditara – Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione.  Si comunica che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, sarà vietato l’utilizzo dei cellulari nelle classi delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche per le attività educative e didattiche.  Si prega pertanto di prendere visione della   nota prot. 5274 dell’11/07/2024   a firma del Ministro Prof. Giuseppe Valditara. Stop ai cellulari  nelle scuole, Gilistro (M5S Ars): “La circolare Valditara conferma che ci avevamo visto  giusto ”. Legge siciliana approdata in questi giorni alle Camere. Ora pressing a Roma”. PALERMO, 18/06/2025.   “La circolare del ministro  dell'Istruzione Valditara , che stoppa dal prossimo settembre i cellulari anche nelle scuole supe...

TORREGROTTA: UNA STORIA DI ORDINARIA BUROCRAZIA FINISCE IN TRIBUNALE

Torregrotta (ME), 31 agosto 2014 - Una storia di ordinaria burocrazia che si trascina da otto mesi e della quale ho cercato con scarso risultato di far conoscere ai media, ai politici, alle associazioni di categoria. Oggi la storia si conclude con un ricorso alla Magistratura (TAR) ultimo passo cui ogni cittadino onesto deve necessariamente ricorrere per tutelarsi da una classe politica, da una burocrazia che non intende cambiare perché l’immobilismo conferma un potere acquisito nel tempo. Voglio parteciparvi dell’ultimo atto della mia storia:

• Invio pratica SCIA tramite agenzia cui ho rilasciato procura (allegato)
• Dopo circa 50 giorni (21/7/14) il SUAP chiede, ad integrazione, una dichiarazione di responsabilità (art.46 e 47 del DPR 445/2000)sul rispetto della distanza fra due punti vendita (350 m.)(allegato)
• Con documento protocollato e inviato anche telematicamente (31/7/14) si risponde che l’accertamento del rispetto della distanza è competenza del Comune (allegati)
• La pratica viene respinta con le motivazioni: documento di integrazione non pervenuto (falso), parere espresso da AGCM è conferma della loro posizione (interpretazione soggettiva)(allegati)
Inutile è stato far rilevare che quanto richiesto sul rispetto della distanza ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 non ha alcun senso ai fini di accertamento documentale in quanto intrinseco nella natura stessa della SCIA che è di per sé dichiarazione di responsabilità.

MA LA BUROCRAZIA HA SEMPRE RAGIONE. IL CLIENTE, OVVERO IL CITTADINO, DEVE ACCETTARE IL VERDETTO.
Le motivazioni di archiviazioni addotte sono false e senza la presa di responsabilità del burocrate di turno che, trincerandosi dietro una personale interpretazione del documento dell’ AGCM, omette di dichiarare quali norme e/o regolamenti sono stati disattesi. E’ grande la capacità di far valere solo ciò che, a suo avviso, sostiene la sua tesi tralasciando volutamente quanto comunicato dal MiSE con prot. 0101250 del 27/5/2014 nel quale viene chiaramente indicato al Comune l’inapplicabilità dei piani comunali, delle limitazioni dovute alla distanza.(allegato).

MA IL VERDETTO DELLA BUROCRAZIA NON E’ CONTESTABILE.
Al cittadino rimane solo il costo temporale e materiale del ricorso al TAR. Un costo doppio perché costretto a pagare anche le spese legali che i Comuni dovranno accollarsi e che scaricano poi sulla collettività con tassazioni di vario genere.
E QUESTO E’ QUANTO. GRAZIE.

Domenico Barrilà

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