Castelvetrano sia ricordata per il filosofo Giovanni Gentile non per Matteo Messina Denaro

Conte a Castelvetrano: "La città sia ricordata per il filosofo Gentile non per Matteo Messina Denaro. Alfano ha fatto tanto nonostante il dissesto”. 31/05/2024 - “La città deve essere ricordata per le cose belle non per quelle brutte, deve essere riconosciuta per il filosofo Giovanni Gentile, originario di Castelvetrano, e non per Matteo Messina Denaro”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte oggi a Castelvetrano, una delle sue otto tappe siciliane, al fianco di Giuseppe Antoci, capolista Isole alle europee per il M5S, e degli altri candidati Cinque alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Di Enzo Alfano, il sindaco 5 Stelle di Castelvetrano uscente, Conte ha evidenziato: “Sono stai anni difficili per lui. Quando c'è un dissesto finanziario un sindaco ha le mani legate e bisogna tenerne conto, altrimenti non si riesce a capire i miracoli i che ha fatto avendo le mani legate. Qui c'è stata un'amministrazione che ha contrastato il malaffare, qualsia

MUOS NISCEMI: LA RELAZIONE DEI VERIFICATORI NON RISOLVE I DUBBI SULLA NOCIVITA’ DELL’IMPIANTO

Il Comitato regionale siciliano di Legambiente, il WWF, l’Associazione movimento NO MUOS Sicilia, i comuni di Modica e Gela, e privati cittadini, insistono perché l’appello del Ministero della difesa, favorevole all’installazione del sistema di comunicazione militare MUOS, sia rigettato per il principio di precauzione
Siracusa, 24 febbraio 2016 - Nella memoria del 15 febbraio scorso indirizzata al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) contestano, in primo luogo, la carenza di professionalità e la mancanza di terzietà del Collegio dei verificatori (tre membri su cinque sono infatti di nomina ministeriale) chiamato a rispondere al quesito posto dal CGA, ovvero “… quale sia l’effettiva consistenza e quali siano gli effetti, anche sulla salute umana, delle emissioni elettromagnetiche generate dall’impianto MUOS, quando funzionante…”.

La relazione definitiva del Collegio dei verificatori, depositata il 29 gennaio 2016, si legge nella memoria, è poi viziata nel metodo e nel merito in quanto non è il risultato di quanto appurato dai verificatori attraverso la misurazione in loco dei campi elettromagnetici con l’impianto acceso, ma si limita a riportare i contenuti della documentazione fornita dall’Ambasciata degli Stati Uniti d’America e delle rilevazioni effettuate dall’ARPA Sicilia e dall’ISPRA, soggetti non terzi nella vicenda in oggetto in quanto organi della Regione Siciliana, parte del processo.
“I risultati contenuti nella relazione finale, afferma Corrado Giuliano (membro del collegio difensivo insieme a Nicola Giudice, Daniela Ciancimino, Antonella Bonanno, Sebastiano Papandrea, Paola Ottaviano, Claudia Virgadavola e Dionisio Nastasi,), non risolvono i dubbi circa l’assenza di effetti nocivi delle emissioni elettromagnetiche sulla salute umana, né sulla conformità di tali emissioni alla normativa in materia di tutela ambientale dell’area SIC “Sughereta di Niscemi”, né sulla sicurezza del traffico aereo civile”.

I Consulenti tecnici nominati dalle associazioni ambientaliste hanno confermato anche l’illegittimità delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate per la realizzazione dell’impianto MUOS in violazione dei vincoli di inedificabilità assoluta imposti sull’area in questione.

“Va poi aggiunto, insiste l’avv. Giuliano, che le conclusioni del Collegio dei verificatori non hanno tenuto conto dell’obbligatorietà della procedura di Valutazione Incidenza Ambientale (VINCA), richiesta dalla Commissione Europea per garantire la tutela delle aree, come la “Sughereta di Niscemi”, che fanno parte della Rete Europea Siti Natura 2000. Tutte considerazioni, conclude l’avv. Giuliano, che dovrebbero indurre all’applicazione del principio di precauzione più volte invocato, da più parti, nel presente giudizio. L'azione dei pubblici poteri, infatti, deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali, tenendo conto che la tutela della salute e dell’ambiente sono costituzionalmente prevalenti rispetto agli interessi della difesa”.

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