Stop ai cellulari nelle scuole: la circolare del ministro Valditara sull’uso degli smartphone

Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A.S.2024 -2025 18/06/2025 - Circolare Ministro Valditara – Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione.  Si comunica che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, sarà vietato l’utilizzo dei cellulari nelle classi delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche per le attività educative e didattiche.  Si prega pertanto di prendere visione della   nota prot. 5274 dell’11/07/2024   a firma del Ministro Prof. Giuseppe Valditara. Stop ai cellulari  nelle scuole, Gilistro (M5S Ars): “La circolare Valditara conferma che ci avevamo visto  giusto ”. Legge siciliana approdata in questi giorni alle Camere. Ora pressing a Roma”. PALERMO, 18/06/2025.   “La circolare del ministro  dell'Istruzione Valditara , che stoppa dal prossimo settembre i cellulari anche nelle scuole supe...

RENDITE CATASTALI DEGLI IMMOBILI: SONO LEGITTIME LE DISPOSIZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE?

Sono legittime le disposizioni che consentono all’Agenzia delle Entrate, su impulso dei Comuni, di intervenire sulle rendite catastali degli immobili attraverso il meccanismo del riclassamento? E’ questa la domanda su cui è chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale.
Messina, 28 febbraio 2017 - La questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, è stata sollevata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Si tratta della norma che consente ai Comuni di richiedere all’Agenzia del Territorio (ora delle entrate) la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al d.p.r. n. 138 del 1998 e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell'Ici (ora Imu-Tasi) “si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali”.

Secondo i giudici tributari, la norma si porrebbe in contrasto con:
- l’articolo 3 della Costituzione, “perché il singolo contribuente si troverebbe irrazionalmente esposto a rivalutazione del proprio bene in relazione alla significativa rivalutazione di beni altrui sol perché situato in una microzona oggetto di attenzione da parte del Comune, con disparità di trattamento rispetto ad altre microzone, pur significativamente da rivalutare, ma non oggetto di richiesta da parte del Comune medesimo all’Agenzia del territorio”;- l’articolo 53, “poiché un riaccatastamento di una serie di edifici collegato ai soli valori di mercato di zona e senza modificazioni nella realtà si porrebbe inevitabilmente in contrasto con la capacità contributiva dei singoli”;- l’articolo 97, “in quanto la rivalutazione massiva non assicura né il buon andamento né l’imparzialità dell’amministrazione, colpendo indiscriminatamente tutte le unità immobiliari (di una determinata zona) senza alcuna verifica concreta del singolo bene”.

Commenti