Stop ai cellulari nelle scuole: la circolare del ministro Valditara sull’uso degli smartphone

Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A.S.2024 -2025 18/06/2025 - Circolare Ministro Valditara – Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione.  Si comunica che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, sarà vietato l’utilizzo dei cellulari nelle classi delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche per le attività educative e didattiche.  Si prega pertanto di prendere visione della   nota prot. 5274 dell’11/07/2024   a firma del Ministro Prof. Giuseppe Valditara. Stop ai cellulari  nelle scuole, Gilistro (M5S Ars): “La circolare Valditara conferma che ci avevamo visto  giusto ”. Legge siciliana approdata in questi giorni alle Camere. Ora pressing a Roma”. PALERMO, 18/06/2025.   “La circolare del ministro  dell'Istruzione Valditara , che stoppa dal prossimo settembre i cellulari anche nelle scuole supe...

CORONOVIRUS: IN SICILIA GLI HOTEL DIVENTANO STRUTTURE PER L'ISOLAMENTO

Ordinanza contingibile e urgente n°10 del 23.03.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

Palermo, 23 marzo 2020 - Le ASP individuano le strutture alberghiere aventi funzioni di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata individuata la necessità clinica di un periodo di quarantena.
b. Entro ventiquattro ore dalla adozione della presente ordinanza, la Regione Siciliana fornisce a
ciascuna ASP l'elenco delle strutture alberghiere utilizzabili, redatto sulla base delle disponibilità
fornite da ciascuna struttura alberghiera interessata e disponibile a sottoscrivere la specifica
convenzione di cui all'allegato A.
c. Le ASP hanno la competenza sanitaria per disporre adeguate sistemazioni per i soggetti di cui al
punto “a” del presente articolo.
d. Ogni struttura alberghiera o ricettiva interessata, prima di effettuare ogni e qualsivoglia prestazione, deve sottoscrivere con le ASP territorialmente competenti la convenzione di cui all'allegato A.
Art. 2
Le spese connesse alla esecuzione della presente ordinanza sono a carico di ciascuna ASP, che vi
provvede nell'ambito della contabilità legata alla emergenza coronavirus.
Art. 3
Disposizioni finali

Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere dal 24 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, con riferimento al Comune di Villafrati, sono adottate le seguenti ulteriori misure:
a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente;
b) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva la erogazione dei servizi essenziali e di
pubblica utilità;
c) è consentito, in deroga alla lettera “a”, esclusivamente il transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per la fornitura delle attività essenziali del territorio comunale.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze
sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento e comunque entro e non oltre 90
giorni, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica
individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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