Stop ai cellulari nelle scuole: la circolare del ministro Valditara sull’uso degli smartphone

Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A.S.2024 -2025 18/06/2025 - Circolare Ministro Valditara – Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione.  Si comunica che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, sarà vietato l’utilizzo dei cellulari nelle classi delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche per le attività educative e didattiche.  Si prega pertanto di prendere visione della   nota prot. 5274 dell’11/07/2024   a firma del Ministro Prof. Giuseppe Valditara. Stop ai cellulari  nelle scuole, Gilistro (M5S Ars): “La circolare Valditara conferma che ci avevamo visto  giusto ”. Legge siciliana approdata in questi giorni alle Camere. Ora pressing a Roma”. PALERMO, 18/06/2025.   “La circolare del ministro  dell'Istruzione Valditara , che stoppa dal prossimo settembre i cellulari anche nelle scuole supe...

Inps: 125mila i beneficiari del pagamento diretto con anticipo del 40%

Al 20 luglio, sono 124.182 i lavoratori che hanno beneficiato del pagamento diretto con anticipo del 40%. Le richieste delle aziende che sono state autorizzate fino a tale data sono state 39.127. Di queste, 31.160 sono domande di Cassa integrazione in deroga, che hanno consentito il pagamento diretto a 67.410 beneficiari.

Roma, 21 luglio 2020 -  Rispetto alla Cassa integrazione in deroga e ai criteri di conteggio delle giornate riferite alle prime 9 settimane previste dal DL 18/20 (L. 27/20), l’impianto normativo prevede che l’Inps, prima di procedere all’autorizzazione delle istanze relative a periodi di propria competenza, sia tenuto a verificare la presenza di autorizzazioni  regionali per periodi la cui decretazione faceva capo alle regioni medesime. L’Istituto, con il messaggio n. 2825 del 15 luglio scorso, ha semplificato la gestione delle domande di Cassa in deroga e ha chiarito i criteri di calcolo delle settimane, considerando autorizzate dalle Regioni le 9 settimane previste per la generalità delle
aziende, anche laddove, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state
autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.

Riguardo, infine, alla impossibilità di ammettere alla tranche delle ulteriori 4 settimane di trattamenti di integrazione salariale o di assegno ordinario le aziende che non hanno integralmente fruito del precedente periodo di 14 settimane entro il 31 agosto 2020, va rilevato che tale criterio di accesso non discende da scelte operative o interpretative dell’Istituto ma  è espressamente stabilito dalla legge (articoli 70 e 70 bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del DL 19
maggio 2020, n. 34).

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