Stop ai cellulari nelle scuole: la circolare del ministro Valditara sull’uso degli smartphone

Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A.S.2024 -2025 18/06/2025 - Circolare Ministro Valditara – Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione.  Si comunica che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, sarà vietato l’utilizzo dei cellulari nelle classi delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche per le attività educative e didattiche.  Si prega pertanto di prendere visione della   nota prot. 5274 dell’11/07/2024   a firma del Ministro Prof. Giuseppe Valditara. Stop ai cellulari  nelle scuole, Gilistro (M5S Ars): “La circolare Valditara conferma che ci avevamo visto  giusto ”. Legge siciliana approdata in questi giorni alle Camere. Ora pressing a Roma”. PALERMO, 18/06/2025.   “La circolare del ministro  dell'Istruzione Valditara , che stoppa dal prossimo settembre i cellulari anche nelle scuole supe...

Energia, modifica unilaterale impossibile per i fornitori del mercato libero sino alla scadenza

Modifiche contrattuali energia: Confconsumatori commenta il comunicato di Arera. Le modifiche contrattuali, diversamente da quanto sostenuto da Arera e Agcm, non sono mai possibili per eccessiva onerosità, se non disposte dal giudice

Messina, 17 ottobre 2022 – A seguito del recente comunicato diffuso da Arera e Agcm -

comunque positivo perché rassicura i consumatori e invita le aziende energetiche a

comportamenti rispettosi nei confronti dei clienti - Confconsumatori desidera avanzare

alcune riflessioni. Dal comunicato, infatti, parrebbe giustificata la possibilità, per i

venditori, di ricorrere alla modifica unilaterale per eccessiva onerosità. L’art. 3 del

d.l. 115/2022, però, non prevede in alcun modo la possibilità per i fornitori di

energia di modificare le condizioni contrattuali dei contratti del mercato libero sino

alla naturale scadenza dell’offerta commerciale sottoscritta con l’utente. Infatti, l’art. 3

citato, rubricato “Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di

energia elettrica e gas naturale” prevede nello specifico che “fino al 30 aprile 2023 è

sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa

fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni

generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente

riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”. Inoltre, restano inefficaci i preavvisi

comunicati dai gestori prima della data di entrata in vigore del decreto legge 115/2022,

salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Ricordiamo che il

consumatore deve sempre opporsi formalmente, da solo o, meglio, affidandosi ai nostri

sportelli, a qualsiasi proposta di aumento sia che la riceva per iscritto, sia che arrivi

telefonicamente, perché è un suo diritto opporsi e chiedere il permanere delle

condizioni contrattuali in corso sino alla scadenza del contratto.


I CONTRATTI ENERGIA 
Esclusi i casi, dunque, in cui l’offerta commerciale sottoscritta

dall’utente preveda già una indicizzazione del prezzo di fornitura con riferimento al PUN

(prezzo unico nazionale), l’operatore non può mai modificare in aumento il prezzo

previsto dal contratto se non in occasione della sua scadenza naturale. E

nemmeno è sostenibile l’eventuale modifica unilaterale della offerta applicata

giustificandola in funzione della eccessiva onerosità sopravvenuta. Il contratto di fornitura

di energia elettrica, come quello del gas, è un contratto a prestazioni corrispettive e

ad esecuzione continuata. In questi casi, se la prestazione di una delle parti è

divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e

imprevedibili, come quelli d’altronde che stanno portando all’aumento vertiginoso delle

bollette elettriche e di gas, la parte che deve tale prestazione può eventualmente

chiedere la risoluzione del contratto ma appunto questa valutazione non può in

nessun modo essere sostenuta unilateralmente, e per giunta dalla parte economicamente

più forte, ai danni della parte più debole del rapporto, ovvero l’utente/consumatore.

Un’eventuale modifica per eccessiva onerosità deve essere domandata al Giudice,

che deciderà se disporla, senza che il fornitore di energia possa applicarla

unilateralmente o addirittura sospendere la fornitura.


IL COMMENTO – Gli aumenti delle bollette, e le difficoltà che ne derivano per le

famiglie, fanno crescere la platea dei soggetti che vanno incontro al fenomeno della

“povertà energetica”. “Come associazione ribadiamo che servono aiuti che permettano

alle famiglie di pagare le bollette e di arrivare a fine mese senza doversi ulteriormente

indebitare; non soluzioni preconfezionate volte a giustificare eventuali aumenti unilaterali

- afferma l’avvocato Carmen Agnello, di Confconsumatori Messina - ma moratorie

delle sospensioni delle utenze in difficoltà economica con contestuale possibilità di poter

accedere a rateizzazioni da un minimo di 24 mesi sino a 60 mesi per gli importi più

elevati senza interessi. Auspichiamo, inoltre, che tale rateizzazione sia concessa anche

per le fatture successive qualora di importi superiori alla media dell’utenza interessata

ponendo le nuove rate in coda all'originario piano di rientro”.

E aggiunge ancora: “Un altro intervento necessario è quello di prevedere un ulteriore

aumento dei limiti reddituali per usufruire dei bonus sociali. Ma è ormai arrivato il

momento di mettere mano a riforme strutturali e durature che riducano davvero il costo

dell’energia e, soprattutto, aumentino la produzione e l’autoproduzione di energia da

fonti rinnovabili”.

Per informazioni, è possibile contattare gli sportelli di Confconsumatori Messina (ubicati in

diverse città della provincia) all’indirizzo email: confconsumatori.messina@gmail.com

ovvero al recapito telefonico: 351.8647740.

Commenti