Castelvetrano sia ricordata per il filosofo Giovanni Gentile non per Matteo Messina Denaro

Conte a Castelvetrano: "La città sia ricordata per il filosofo Gentile non per Matteo Messina Denaro. Alfano ha fatto tanto nonostante il dissesto”. 31/05/2024 - “La città deve essere ricordata per le cose belle non per quelle brutte, deve essere riconosciuta per il filosofo Giovanni Gentile, originario di Castelvetrano, e non per Matteo Messina Denaro”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte oggi a Castelvetrano, una delle sue otto tappe siciliane, al fianco di Giuseppe Antoci, capolista Isole alle europee per il M5S, e degli altri candidati Cinque alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Di Enzo Alfano, il sindaco 5 Stelle di Castelvetrano uscente, Conte ha evidenziato: “Sono stai anni difficili per lui. Quando c'è un dissesto finanziario un sindaco ha le mani legate e bisogna tenerne conto, altrimenti non si riesce a capire i miracoli i che ha fatto avendo le mani legate. Qui c'è stata un'amministrazione che ha contrastato il malaffare, qualsia

Decreto "Aiuti-quater": le novità per il comparto immobiliare, in tema di Superbonus

CONFEDILIZIA MESSINA : Decreto "Aiuti-quater" LE NOVITA' PER IL COMPARTO IMMOBILIARE. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (cd. decreto “Aiuti-quater”). Tra le norme di interesse si segnala, in particolare, l’art. 9 (“Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico”) in tema di superbonus..


25/11/2022 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.11.2022, n. 270, il decreto-legge 18.11.2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (cd. decreto “Aiuti-quater”). Tra le norme di interesse si segnala, in particolare, l’art. 9 (“Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico”) in tema di superbonus, il quale apporta modifiche alla disciplina contenuta nell’art. 119 del d.l. 19.5.2020, n. 34, come convertito.
Con il primo comma, lettera a), n. 1, si riduce dal 110% al 90% l’aliquota di detrazione spettante per gli interventi effettuati nell’anno 2023 dai condominii e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), art. 119, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate (edifici posseduti da un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche).

Con il comma 1, lettera a), n. 2, si prevede una proroga dal 31.12.2022 al 31.3.2023 della disciplina del superbonus 110% per gli interventi effettuati, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione dell’avvenuta realizzazione del 30% dell’intervento complessivo entro il 30.9.2022.

Con il comma 1, lettera a), n. 3, si disciplina, per l’anno 2023, il superbonus previsto per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ed avviati a partire dall’1.1.2023, stabilendo che in tale circostanza la detrazione spetti nella più limitata misura del 90% delle spese sostenute e, comunque, a condizione che:il contribuente sia proprietario dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente o sia titolare di diritto reale di godimento;
l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
in capo all’interessato sussista il requisito reddituale basato su un parametro denominato “reddito di riferimento”, determinato con specifici criteri previsti dal nuovo comma 8-bis.1 dell’art. 119, che non deve superare l’importo di 15.000 euro.

Si evidenzia che con tale modifica si introduce, tra l’altro, uno specifico requisito riguardante la titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, applicabile soltanto agli interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, avviati a partire dall’1.1.2023.

Resta fermo che in relazione agli interventi avviati su unità immobiliari dalle persone fisiche, per i quali è richiesta la realizzazione del 30% dell’intervento complessivo entro il 30.9.2022, e per i quali si dispone la proroga dell’agevolazione al 31.3.2023, non si applica tale specifico requisito in materia di ambito soggettivo, per cui detti interventi continuano ad essere agevolabili anche se realizzati da persone fisiche che non risultano proprietari o titolari di diritto reale di godimento (a titolo esemplificativo, familiari conviventi).

Con il comma 1, lettera b), si inserisce, nel corpo dell’art. 119, d.l. n. 34/2020, il nuovo comma 8-bis.1 in base al quale il reddito di riferimento del contribuente è determinato sulla base di uno specifico calcolo.

Il comma 2 dell’articolo in commento introduce un regime transitorio per gli interventi per i quali, alla data del 25.11.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla predetta data del 25.11.2022, ovvero per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, alla medesima data risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Per tali casi continua ad applicarsi anche nel 2023 il superbonus al 110%.

Il comma 3 stanzia 20 milioni di euro nell’anno 2023 per la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovino nelle particolari condizioni reddituali sopra indicate, con riguardo agli interventi di cui al comma 8-bis, primo e terzo periodo, art. 119 (ossia interventi in condominio, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, negli edifici di un unico proprietario con non più di 4 unità immobiliari, e negli edifici unifamiliari o nelle unità immobiliari indipendenti funzionalmente di cui più ampiamente sopra). Tale contributo è erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità che saranno determinati con un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dal 19.11.2022, data di entrata in vigore del decreto “Aiuti-quater”.

Il comma 4 prevede che, in deroga a quanto stabilito dal terzo periodo del terzo comma dell’art. 121, d.l. n. 34/2020, i crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31.10.2022 possano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo in luogo dell’originaria rateizzazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. In ogni caso la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere richiesta a rimborso. È prevista l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale verranno definite le modalità attuative della disposizione in commento.

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