TROVA SALMA NELLA PROPRIA CAPPELLA AL CIMITERO DI BURGIO
IL T.A.R. SICILIA - PALERMO CONDANNA IL COMUNE. Una signora di di Burgio (AG), avendo ereditato una cappella gentilizia nel 2019, a seguito di un accesso sui luoghi, veniva a conoscenza del fatto che il Comune di Burgio, senza chiedere nessun consenso aveva acconsentito alla tumulazione di una salma di un defunto non appartenente alla sua famiglia. Decideva di proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia - Palermo, chiedendo la condanna del Comune di Burgio.
Agrigento, 19/11/2022 - La Sig.ra P.C. originaria di Burgio (AG), avendo ereditato da un proprio parente una cappella
gentilizia sita nel cimitero del Comune di Bugio, nel 2019 a seguito di un accesso sui luoghi,
veniva a conoscenza del fatto che il Comune di Burgio, senza chiedere nessun consenso alla
stessa, aveva acconsentito alla tumulazione di una salma di un defunto non appartenente alla
famiglia della P.C. all’interno della cappella familiare di quest’ultima.
Conseguentemente, la Sig.ra P. C. presentava richiesta di accesso agli atti, con la quale
richiedeva al Comune di Burgio di prendere visione ed estrarre copia degli atti con i quali era
stata disposta la tumulazione della salma all’interno della cappella gentilizia di sua proprietà.
Ma la detta istanza rimaneva priva di riscontro.
Sicché, la Sig.ra P.C, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, decideva
di proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia - Palermo, chiedendo la condanna del Comune di
Burgio all’esibizione della documentazione richiesta.
Durante lo svolgimento del giudizio, la difesa della P.C. evidenziava non solo come la stessa
fosse titolare di un interesse qualificato ad ottenere la documentazione in commento, ma anche
la palese illegittimità del silenzio formatosi in merito all’istanza di accesso proposta dalla
ricorrente.
Ebbene, con sentenza del 14.11.2022, il T.A.R. Palermo, Sez. II, condividendo le
argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, ha accolto il ricorso
proposto dalla P.C. e ha ordinato al Comune di Burgio di esibire la documentazione richiesta
entro il termine di giorni trenta, condannandolo anche al pagamento delle spese di lite in favore
della parte ricorrente oltre alla refusione del contributo unificato.
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