Divario digitale dal Mezzogiorno alla Sicilia, un ostacolo strutturale allo sviluppo economico e sociale

  DIVARIO DIGITALE: SICILIA INDIETRO ANTOCI APRE IL CASO A BRUXELLES. Antoci: “Senza interventi concreti, Sicilia e Mezzogiorno rischiano di restare indietro anche nell’istruzione digitale.” Strasburgo, 29 aprile 2026 – Il persistente divario digitale tra le regioni italiane, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alla Sicilia, continua a rappresentare un ostacolo strutturale allo sviluppo economico e sociale, incidendo in modo diretto anche sul sistema scolastico e sulle opportunità delle nuove generazioni. Per questo l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea, chiedendo una valutazione aggiornata del fenomeno e misure concrete per ridurre le disuguaglianze territoriali nell’accesso alle tecnologie digitali e all’istruzione. “Secondo i dati più recenti – dichiara Antoci – l’Italia è ancora lontana dagli obiettivi europei sulle competenze digitali di base. Una situazione che diventa ancora più critica nel...

EQUITALIA: ANNULLATA LA CARTELLA ESATTORIALE PER “DIFETTO DI MOTIVAZIONE”

La Commissione Regionale Tributaria di Lecce ribadisce l’orientamento della recente Cassazione
22/10/2013 - Il Fisco e gli esattori quando pretendono un credito tributario devono adeguatamente motivare le ragioni e consentire agevolmente d’individuare la causale delle somme richieste, mentre sovente le cartelle esattoriali riportano sinteticamente il solo importo dei tributi e degli accessori, senza specificare altri elementi utili in tal senso.


Ad evidenziarlo Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti” ancora più convinto che tale comportamento debba essere censurato dopo aver letto l’interessante sentenza n. 258/24/13, depositata l’1 ottobre scorso, dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sez. 24 – Sezione Staccata di Lecce (Presidente Giovanni Romano, relatore Paola Bracciale, giudice Vincenzo Schilardi) che, in sede di appello, ha confermato la sentenza di primo grado della CTP di Lecce accogliendo le eccezioni formulate da un contribuente difeso dall’avvocato Maurizio Villani ed ha totalmente annullato la cartella esattoriale notificata da Equitalia S.p.a. per “carenza di motivazione”.

I giudici tributari leccesi, hanno rigettato il ricorso della P.A. Sulla scia della più recente corte di Cassazione in particolare delle sentenze della sezione IV n. 20039 del 30.08.2013 e n. 20211 del 03.09.2013 ed in particolare, su tutte la n. 15188 del 18.06.2013 per cui in ipotesi di liquidazione di imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973 art. 36 bis o D.P.R. n. 633 del 1972 art. 54 bis, “la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata…”.
“Nella fattispecie” si legge in motivazione, “la cartella riproduce semplicemente le voci relative ai tributi ed accessori senza nessuna ulteriore analitica ancorchè succinta motivazione”.
Giovanni D’AGATA





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