Primo Maggio a Portella della Ginestra: “Il lavoro strumento di giustizia sociale e lotta alla mafia”

Primo Maggio a Portella della Ginestra, Antoci (M5S): “Il lavoro strumento di giustizia sociale e lotta alla mafia”,  Giuseppe Antoci, capolista del M5S nella circoscrizione “isole” alle elezioni europee, a margine del corteo in memoria della strage di Portella della Ginestra a cui a partecipato col Presidente Giuseppe Conte.  Portella   della   Ginestra : Di Paola (M5S): Governo Meloni smembra Stato Sociale.  Il coordinatore regionale Cinquestelle: “Nostre battaglie tutto l’anno per maggiori tutele per i cittadini”. PORTELLA DELLA GINESTRA, 1 mag 2024 -  “Oggi con Giuseppe Conte abbiamo ricordato la strage di Portella della Ginestra avvenuta l'1 Maggio 1947. Un’occasione importante per ribadire l’importanza del diritto al lavoro come strumento di giustizia sociale e di lotta alla mafia. Il sud continua ad avere il più alto tasso di disoccupazione in Italia; tasso ancora più elevato tra le donne. E proprio nel disagio si insinua la criminalità organizzata. C’è fame di lavoro, di di

ZONE FRANCHE URBANE, BARCELLONA P.G., MESSINA E TERMINI IMERESE TRA QUELLE AMMISSIBILI IN SICILIA

Le nuove zone franche in Sicilia. Agevolazioni per le piccole e micro imprese che ricadono nei territori individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Per le Regioni dell' Obiettivo Convergenza ammesse e finanziate Catania, Erice, Gela; in quelle dichiarate ammissibili nella relazione istruttoria Catena, Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Giarre, Messina, Sciacca, Termini Imerese, Trapani). Inoltre la Regione Siciliana ha previsto l' istituzione di ulteriori Zone Franche Urbane, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5 del 2008: Bagheria, Enna, Palermo e Vittoria

Palermo, 28/02/2014 - Le zone franche urbane sono state istituite dall' articolo 1, commi 340 e ss., della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), che ha previsto la concessione di agevolazioni fiscali e contributive in favore delle piccole e micro imprese localizzate in territori caratterizzati da fenomeni di degrado sociale e urbano individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tenendo conto di specifici parametri socio-economici. Successivamente, l' articolo 37 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto la possibilità di utilizzare le risorse riprogrammate del Piano di azione ecoesione (PAC) ed eventuali ulteriori risorse regionali per finanziare le suddette agevolazioni in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle zone urbane ricadenti nelle Regioni dell' Obiettivo Convergenza ammesse e finanziate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 (per la Sicilia Catania, Erice, Gela), nonché in quelle dichiarate ammissibili nella relazione istruttoria allegata alla suddetta delibera (perla Sicilia Aci Catena, Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Giarre, Messina, Sciacca, Termini Imerese, Trapani). Inoltre la Regione Siciliana con l' articolo 67 della legge n. 11 del 12 maggio 2012 ha previsto l' istituzione di ulteriori Zone Franche Urbane, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5 del 2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 14180 del 26 giugno 2008 (Bagheria, Enna, Palermo -porto, Palermo-Brancaccio e Vittoria).

La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 319 della legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha disposto, infine, l' estensione delle agevolazioni anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall' articolo 23, comma 45, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

In attuazione del citato articolo 37 del decreto legge n. 179 del 2012, è stato adottato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, del 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell' 11 luglio 2013, che ha stabilito condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive. In data 23 gennaio 2014 è stato adottato il decreto direttoriale che ha approvato il bando attuativo per la concessione delle agevolazioni.

Le risorse finanziarie a disposizione sono le seguenti: da 144 milioni a valore sulle risorse del PAC (terza riprogrammazione al netto degli oneri per assistenza tecnica calcolati in misura pari al 2%); 37.752.861,13 di euro di competenza della Regione Siciliana, che integrano lo stanziamento previsto dal PAC. La ripartizione delle risorse per ciascuna Zona franca urbana è stata effettuata dal Ministero sulla base dei criteri di riparto delle risorse disponibili indicati nella delibera CIPE n. 14/2009.
I destinatari delle agevolazioni.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano di micro e piccola dimensione; b) siano già costituite alla data di presentazione dell' istanza e regolarmente iscritte al Registro delle imprese; c) svolgano la propria attività, all' interno della ZFU; d) si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; e) non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Inoltre, qualorasi tratti di imprese che svolgono attività non sedentaria è necessario, alternativamente, che: a) presso l' ufficio o locale all' interno della ZFU sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative; b) l' impresa realizzi almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all' interno della ZFU.

Le agevolazioni concedibili. Sono previste dall' articolo 1, comma 341 della legge 296 del 2006, consistono nelle seguenti tipologie: Esenzione dalle imposte sui redditi. Il reddito derivante dallo svolgimento dell' attività svolta dall' impresa all' interno del territorio della ZFU, fino a concorrenza dell' importo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta, è esente dalle imposte sui redditi a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali: a) 100%,peri primi cinque periodi di imposta; b) 60%, peri periodi di imposta dal sesto al decimo; c) 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; d) 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo. Il suddetto limite di 100.000 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta considerati, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato che sia residente nel territorio della ZFU e che nello stesso territorio svolga la propria attività lavorativa.

A tal fine rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori già assunti con la medesima tipologia di contratto alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell' esenzione. L' incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all' impresa richiedente ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.

Esenzione dall' imposta regionale sulle attività produttive. Il valore della produzione netta è esente dall' imposta regionale sulle attività produttive per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell' istanza, entro il limite di euro 300.000. Per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.
Esenzione dall' imposta municipale propria. Gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dai beneficiari per l' esercizio dell' attività economica sono esenti dall' imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza.

Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. A decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza è riconosciuto l' esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i contratti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall' articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1°dicembre 2009.
Condizione indispensabile per beneficiare dell' agevolazione è che almeno il 30% degli occupati risieda nel territorio in cui ricade la ZFU. L' esonero è concesso nelle seguenti percentuali: a) 100% per i primi cinque anni; b) 60% per gli anni dal sesto al decimo; c) 40% per gli anni undicesimo e dodicesimo; d) 20% per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
Intensità delle agevolazioni. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall' articolo 2, comma 2, del Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all' applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore (de minimis). Pertanto, ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni previste fino al limite massimo di 200.000 euro ovvero di 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall' impresa a titolo di de minimis nell' esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell' istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

Modalità di fruizione delle agevolazioni. Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messia disposizione dall' Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell' operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesimaAgenzia. L' importo dell' agevolazione è calcolato in modo proporzionale sulla base del rapporto tra l' ammontare delle risorse stanziate e l' ammontare del risparmio d' imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese istanti. Gli importi delle agevolazioni spettanti saranno determinati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

Modalità e termini di presentazione delle istanze. Le istanze devono essere compilate in modalità telematica sulla base di un facsimile predisposto dal Ministero, firmate digitalmente e trasmesse, con i relativi allegati, esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione «ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias» del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

L' accesso allaprocedurainformatica prevede: l' identificazione dell' impresa tramite codice fiscale; l' autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all' indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell' impresa, come risultante dal Registro delle Imprese. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12 del 5 marzo 2014 e sino alle ore 12 del 23 maggio 2014. La procedura non è a sportello, quindi l' ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell' iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell' attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate fino all' ultimo giorno. Il Ministero, pertanto, invita le imprese interessate a non affrettare i tempi per l' invio dell' istanza, anche al fine di evitare errori nella compilazione della stessa. La durata di ottanta giorni è stata determinata al fine di consentire alle imprese destinatarie delle agevolazioni la possibilità di fruire dell' esenzione dall' imposta sui redditi per il periodo fiscale 2014 già a decorrere dalla prossima scadenza fiscale di giugno 2014.

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