Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina: chiarezza e mantenimento del presidio

La Cisl Messina vicina alla protesta dei genitori del CCPM,  Centro di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina . Alibrandi: “Mercoledì in Commissione Sanità chiederemo chiarezza e il mantenimento del presidio”. Messina, 15 giugno 2025 - Vicinanza della Cisl Messina ai familiari dei piccoli pazienti del CCPM di Taormina che hanno avviato la mobilitazione in vista della scadenza della proroga. “Da diverso tempo stiamo lavorando per chiedere una deroga per il Centro di Taormina - afferma il segretario generale Antonino Alibrandi - sappiamo che non è facile ma abbiamo fiducia, per questo abbiamo chiesto ed ottenuto per mercoledì prossimo la convocazione da parte della Commissione Sanità dell’Ars. Chiederemo chiarezza e, con forza, il mantenimento del reparto all’ospedale San Vincenzo di Taormina, fondamentale per la continuità e la cura dei pazienti che trovano professionalità nei medici e nel personale sanitario ma anche sostegno in un percorso part...

PARCHI E RISERVE SICILIANE, RINALDI CHIEDE A CROCETTA LA VERIFICA DELLA LEGITTIMITÀ

On. Franco Rinaldi: “La Regione rispetti sentenze costituzionali e norma nazionale e dia finalmente alle Autonomie Locali piene funzioni per l’istituzione e la costituzione dei Parchi siciliani”
Messina, 9 marzo 2015 - On. Franco Rinaldi: “Non si riesce a comprende, nonostante le dichiarazioni garantiste dell’Assessore regionale al Territorio ed ambiente dello scorso 10 aprile 2015, rispetto alla necessità di applicare i dettami normativi della legge nazionale quadro sull’istituzione dei Parchi in Sicilia, come mai a tutt’oggi non vi sia traccia di un provvedimento o azione amministrativa concreta da parte dell’esecutivo regionale atta al reale recepimento della norma nazionale in materia e del sentenziato della Corte Costituzionale.

Nello specifico il ruolo delle autonomie locali nella norma regionale che ha istituito i Parchi in Sicilia, è esclusivamente di carattere consultivo, mentre la realizzazione e l’organizzazione è demandata alla regione, in palese contrasto con la norma nazionale che prevede la partecipazione e ruolo gestionale per i comuni ed in ogni caso la realizzazione di aree protette passa dal deliberato dei comuni coinvolti su aree esclusivamente di proprietà pubbliche.
Per quanto sopra, comunico di aver presentato apposita interrogazione urgente, che allego alla presente, con la preghiera di darne notizia.
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XVI LEGISLATURA ARS INTERROGAZIONE (risposta orale)

N. – Richiesta di verifica legittimità istituzione Parchi e Riserve siciliane;

Al Presidente della Regione Siciliana ed all’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente;

RILEVATO che:
• la Corte Costituzionale con la sentenza n. 212 del 29 luglio 2014, ha sentenziato l’illegittimità e la soppressione degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della L.R. 6 maggio 1981, n. 98, disponendo che anche in Sicilia per il procedimento istitutivo delle aree naturali protette regionali si applicano le disposizioni dell’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)”, dichiarando di fatto illegittimi i Parchi costituiti in Sicilia;


PREMESSO che:
• la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 12 del 2009, ha statuito che, in materia ambientale, la Regione Siciliana non ha alcuna competenza esclusiva;
• l’articolo 5-bis comma 6 del Regolamento generale della Corte Costituzionale (approvato con deliberazione del 20 gennaio 1966) si determina che <>, come anche palesato dalla sentenza di riforma della legge Fornero, dove la Consulta dichiara l’immediata esecutività delle proprie sentenze;

CONSIDERATO che:
• nella sentenza della Corte Costituzionale n. 212 del 29 luglio 2014, la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 6 comma 1, ovvero <<..all’istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente..>>, e dell’art.28, commi 1 e 2, in cui secondo il sentenziato dell’Alta Corte <<..si stabiliscono forme di partecipazione degli Enti Locali nel procedimento istitutivo dell’aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dall’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)>>.
• il ruolo delle autonomie locali nella norma regionale è esclusivamente di carattere consultivo, mentre la realizzazione e l’organizzazione è demandata alla regione, in palese contrasto con la norma nazionale che prevede la partecipazione e ruolo gestionale per i comuni ed in ogni caso la realizzazione di aree protette passa dal deliberato dei comuni coinvolti su aree esclusivamente di proprietà pubbliche.

CONSIDERATO inoltre che:
• l’attuale perimetrazione delle aree dei Parchi risulta errata, in quanto i terreni dei privati per farne parte devono essere espropriati ai sensi dell’art.42 della Costituzione per pubblica utilità con relativo indennizzo;
• gli apparati amministrativi dei Parchi, come sentenziato dalla Corte Costituzionale e dal disposto normativo nazionale, devono prevedere la più ampia partecipazione delle autonomie locali nella loro costituzione e gestione;

RITENUTO inoltre che:
• le eventuali sanzioni a cacciatori fatte all’interno delle attuali aree dei Parchi potrebbero risultare, per quanto sopra, anch’esse illegittime e ritorcersi contro gli interessi regionali;

PER CONOSCERE:
 quali le iniziative e le attività che il Suo Assessorato ha intrapreso o intende intraprendere per l’attuazione dei disposti del sentenziato della Corte Costituzionale n. 212 del 29 luglio 2014;
 quali i tempi previsti per attuare la riperimetrazione delle attuali aree dei Parchi siciliani e del loro assetto amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)

(L’interrogante chiede risposta orale con urgenza)

(08 Marzo 2016) RINALDI

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