Castelvetrano sia ricordata per il filosofo Giovanni Gentile non per Matteo Messina Denaro

Conte a Castelvetrano: "La città sia ricordata per il filosofo Gentile non per Matteo Messina Denaro. Alfano ha fatto tanto nonostante il dissesto”. 31/05/2024 - “La città deve essere ricordata per le cose belle non per quelle brutte, deve essere riconosciuta per il filosofo Giovanni Gentile, originario di Castelvetrano, e non per Matteo Messina Denaro”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte oggi a Castelvetrano, una delle sue otto tappe siciliane, al fianco di Giuseppe Antoci, capolista Isole alle europee per il M5S, e degli altri candidati Cinque alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Di Enzo Alfano, il sindaco 5 Stelle di Castelvetrano uscente, Conte ha evidenziato: “Sono stai anni difficili per lui. Quando c'è un dissesto finanziario un sindaco ha le mani legate e bisogna tenerne conto, altrimenti non si riesce a capire i miracoli i che ha fatto avendo le mani legate. Qui c'è stata un'amministrazione che ha contrastato il malaffare, qualsia

DEMOLIZIONE A LICATA, IL TAR ANNULLA INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE EMESSA DAL COMUNE

Abusivismo, Cambiano, il Governo e i condoni edilizi facili". Il ministro delle Infrastrutture Delrio definisce "eroe" l'ex sindaco di Licata. Il riferimento è al sindaco di Licata, Angelo Cambiano, paladino della lotta all'abusivismo edilizio, sfiduciato dal Consiglio comunale di Licata. "Quando sento parlare di Italia dei condoni mi sembra di tornare indietro di vent'anni. Abbiamo impugnato la legge della Campania sugli 'abusi di necessità', siamo pronti a fare lo stesso con altre norme regionali", ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio

Licata, 12 agosto 2017 – Il Sig. I.A. di 54 anni di Licata aveva acquistato nel 1997 un appartamento al quinto piano di un edificio sito in via d'arezzo n.13 del territorio del comune di Licata, munito di concessione edilizia e con certificato di abitabilità. Successivamente all'acquisto dell'appartamento con istanza inoltrata nel 1997 chiedeva il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di una struttura precaria per la copertura parziale del terrazzo di pertinenza dell'immobile. Con apposita determina successiva il Sindaco pro tempore del Comune di Licata autorizzava la realizzazione della copertura di che trattasi; ma nel 2015, a distanza di molti anni dal rilascio dell'autorizzazione, il Comune di Licata avviava il procedimento di annullamento in autotutela della predetta determina sindacale, ritenendo una non corrispondenza dell'immobile esistente rispetto alle planimetrie del progetto approvato con la concessione edilizia; e successivamente, nel 2016, il Comune di Licata ingiungeva la demolizione dell'immobile, ritenendo accertato un organismo edilizio diverso rispetto a quello assentito dalla concessione edilizia.

Il proprietario insorgeva avverso tali provvedimenti gravemente lesivi proponendo un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, lamentando svariate forme di violazione di legge e di eccesso di potere.

In particolare gli Avvocati Rubino e Airò hanno lamentato l'illegittimo esercizio del potere di autotutela, che deve essere esercitato entro un termine comunque non superiore ai diciotto mesi dall'adozione dei provvedimenti autorizzativi, la carenza di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità e prevalenti rispetto all'affidamento ingenerotosi in capo ai privati, nonchè sottolinenando l'esistenza del certificato di abitabilità rilasciato dallo stesso Comune di Licata nel 1984 attestante che la costruzione della casa urbana composta di cinque elevazioni era stata eseguita in conformità al progetto approvato. Si è costituito in giudizio il Comune di Licata, in persona del Sindaco pro tempore Dr. Angelo Cambiano, rappresentato e difeso dall'Avvocato Grazia Zarbo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Già in sede cautelare il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, ritenendo sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile incombente sul ricorrente, ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione di demolizione impugnata. Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, Presidente il Dr. Cosimo di Paola, relatore il Dr. Giuseppe La Greca, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Airò circa il legittimo affidamento ingenerato in virtù del lungo periodo di tempo trascorso dal rilascio del titolo abilitativo, nonchè in virtù del rilascio del certificato di abitabilità, ha accolto nel merito il ricorso ed ha annullato i provvedimenti repressivi impugnati. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR, l'immobile sito in Via G.D'Arezzo n.13 non verrà demolito mentre il Comune di Licata, soccombente in giudizio, dovrà provvedere al rimorso del contributo unificato in favore del ricorrente.

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