Castelvetrano sia ricordata per il filosofo Giovanni Gentile non per Matteo Messina Denaro

Conte a Castelvetrano: "La città sia ricordata per il filosofo Gentile non per Matteo Messina Denaro. Alfano ha fatto tanto nonostante il dissesto”. 31/05/2024 - “La città deve essere ricordata per le cose belle non per quelle brutte, deve essere riconosciuta per il filosofo Giovanni Gentile, originario di Castelvetrano, e non per Matteo Messina Denaro”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte oggi a Castelvetrano, una delle sue otto tappe siciliane, al fianco di Giuseppe Antoci, capolista Isole alle europee per il M5S, e degli altri candidati Cinque alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Di Enzo Alfano, il sindaco 5 Stelle di Castelvetrano uscente, Conte ha evidenziato: “Sono stai anni difficili per lui. Quando c'è un dissesto finanziario un sindaco ha le mani legate e bisogna tenerne conto, altrimenti non si riesce a capire i miracoli i che ha fatto avendo le mani legate. Qui c'è stata un'amministrazione che ha contrastato il malaffare, qualsia

IL TAR DÀ TORTO ALL'ASP DI AGRIGENTO SUL FALLIMENTO DELLA FARMACIA DE SIMONE DI CANICATTÌ

Con sentenza del 2015 il Tribunale di Agrigento dichiarava il fallimento dell'Impresa "De Simone Anna" , titolare della quinta sede farmaceutica di Canicattì; nel corso della procedura la società Vajola snc con sede in Palma di Montechiaro presentava una proposta concordataria finalizzata alla definizione del procedimento.

07 Ottobre 2017 - Oggetto della proposta era l'acquisto dell'azienda farmaceutica fallita, con annessi tutti i beni strumentali; la proposta veniva trasmessa a tutti i creditori e veniva approvata in assenza di voti di dissenso. Il Tribunale di Agrigento con provvedimento del 2017 omologava il concordato fallimentare proposto dalla Vajola snc disponendo per l'effetto il trasferimento dell'azienda farmacia, con annessi tutti i beni strumentali, le merci e le licenze della ditta fallita, nonchè la voltura all'esercizio dell'attività farmaceutica. Il provvedimento di omologa veniva immediatamente trasmesso all'ASP di Agrigento , e la sociatà Vajola snc chiedeva all'ASP di Agrigento la voltura dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di farmacia.

Ma l'ASP di Agrigento, con provvedimento a firma dell'ex Direttore Generale Dr. Salvatore Lucio Ficarra, rigettava l'istanza di voltura sulla base dell'asserita intervenuta decadenza dell'autorizzazione alla titolarità della Dr.ssa De Simone Anna, perchè il provvedimento di omologazione era intervenuto oltre quindici mesi dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'articolo 113 r.d. n.1265/1934, asseritamente vigente. Il curatore fallimentare Dr. Filippo Lo Franco, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Luca Perricone, avanzava un'istanza di accesso agli atti, al fine di estrarre copia del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione alla titolarità della Dr.ssa De Simone Anna;

ma l'ASP rispondeva di non avere mai adottato alcun provvedimento dichiaratorio della decadenza di titolarità, avendo trasmesso la documentazione all'Assessorato Regionale per la Salute per i provvedimenti di competenza. A questo punto la curatela del fallimento, sempre con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Luca Perricone, proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia contro l'ASP di Agrigento, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di rigetto dell'istanza di voltura dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di farmacia, "essendosi (asseritamente) verificata la decadenza dell'autorizzazione alla titolarità della dottoressa De Simone Anna per la quinta sede farmaceutica del Comune di Canicattì";

in particolare gli Avvocati Rubino e Perricone hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti, non essendo mai stato adottato formalmente alcun provvedimento dichiaratorio della decadenza di titolarità della farmacia De Simone, nonchè per violazione di legge, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui l'articolo 113 r.d. n. 1265/1934 deve intendersi tacitamente abrogato, con la conseguenza che la decadenza non opera ove entro quindici mesi dalla dichiarazione di fallimento intervenga comunque l'approvazione del concordato da parte dei creditori, a prescindere dall'adozione del provvedimento di omologazione da parte del Tribunale.

Il TAR Sicilia,Palermo, Sezione Terza, ritenendo fondate le censure formulate dagli Avvocati Rubino e Perricone, ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato; pertanto, laddove l'ASP non eseguirà l'ordinanza cautelare emessa dal TAR, potrà essere richiesta la nomina di un commissario ad acta che intervenga in via sostitutiva ai fini del rilascio della voltura dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di farmacia, salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti dall'emanazione di un provvedimento illegittimo.

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