Primo Maggio a Portella della Ginestra: “Il lavoro strumento di giustizia sociale e lotta alla mafia”

Primo Maggio a Portella della Ginestra, Antoci (M5S): “Il lavoro strumento di giustizia sociale e lotta alla mafia”,  Giuseppe Antoci, capolista del M5S nella circoscrizione “isole” alle elezioni europee, a margine del corteo in memoria della strage di Portella della Ginestra a cui a partecipato col Presidente Giuseppe Conte.  Portella   della   Ginestra : Di Paola (M5S): Governo Meloni smembra Stato Sociale.  Il coordinatore regionale Cinquestelle: “Nostre battaglie tutto l’anno per maggiori tutele per i cittadini”. PORTELLA DELLA GINESTRA, 1 mag 2024 -  “Oggi con Giuseppe Conte abbiamo ricordato la strage di Portella della Ginestra avvenuta l'1 Maggio 1947. Un’occasione importante per ribadire l’importanza del diritto al lavoro come strumento di giustizia sociale e di lotta alla mafia. Il sud continua ad avere il più alto tasso di disoccupazione in Italia; tasso ancora più elevato tra le donne. E proprio nel disagio si insinua la criminalità organizzata. C’è fame di lavoro, di di

Concorso per dirigenti scolastici, prosegue il contenzioso

CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI. PROSEGUE IL CONTENZIOSO DINANZI AL C.G.A.

22/08/2020 - Com'è noto, nell'anno 2011, era stato indetto, dal Ministero dell’Istruzione, un concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, da svolgersi in tutte le varie fasi a livello regionale. Un folto gruppo di aspiranti dirigenti scolastici, in possesso dei requisiti richiesti, vi partecipava, per la Regione Sicilia, presentando rituale domanda di partecipazione nei tempi e secondo le modalità previste dal bando di concorso. Successivamente, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia pubblicava l'elenco dei candidati risultati idonei a seguito della positiva valutazione delle prove scritte; elenco dal quale risultavano esclusi i suddetti partecipanti.

Questi ultimi, a loro volta, a fronte delle molteplici illegittimità riscontrate, decidevano di proporre un
ricorso giurisdizionale dinanzi al giudici amministrativi, con il patrocinio dell'avv. Girolamo Rubino,
chiedendo l’annullamento di tutti gli atti, successivi alla procedura preselettiva, compiuti dalla
Commissione esaminatrice e dalla sottocommissione nominate, essendo state tali Commissioni
illegittimamente costituite.

Con successivi motivi aggiunti, poi, gli aspiranti dirigenti scolastici impugnavano anche la graduatoria generale di merito del concorso successivamente approvata e viziata da illegittimità derivata.
Rilevava, in particolare, l’avv. Rubino, come, nel caso di specie, taluni Commissari, membri della
Sottocommissione, nominati dall’Ufficio Scolastico Regionale, in realtà, non avrebbero potuto far parte della Commissione Esaminatrice trovandosi, questi, in una situazione di incompatibilità, avendo svolto, nel biennio antecedente alla pubblicazione del bando, attività didattica e di preparazione al medesimo concorso; tutto ciò in contrasto sia con la dichiarazione richiesta dall’ufficio scolastico regionale in sede di insediamento con la quale ciascun Commissario nominato assicurava “… di non aver svolto alcuna attività di preparazione al concorso”, sia in generale con il dovere della P.A. di garantire trasparenza, obiettività e terzietà della Commissione Giudicatrice, oltre che la regolare costituzione della stessa. L’accettazione dell’incarico di componente di una Commissione Esaminatrice è, infatti, condizionato alla dichiarazione di assenza di vincoli di parentela e/o affinità fino al 4° grado con uno dei candidati ovvero di assenza delle situazioni di incompatibilità previste dall’art.51 e 52 c.p.c., con conseguente obbligo di astensione per quei Commissari che, di contro, vengano a trovarsi in rapporti di parentela o affinità con i candidati medesimi o che, avendo partecipato a corsi di preparazione al concorso ovvero rivestendo particolari ruoli nell’ambito dei predetti corsi di formazione, abbiano inevitabilmente istaurato una
comunanza di interessi con gli stessi candidati.

Nel caso di specie, uno dei Commissari, dirigente scolastico in quiescenza, risultava tra i formatori di un corso finalizzato proprio alla preparazione per il suddetto concorso e, pertanto, in una evidente situazione di incompatibilità.
A sostegno di quanto detto, la difesa di parte ricorrente produceva in giudizio anche la sentenza con la quale il Tribunale penale di Palermo aveva accertato la piena responsabilità penale del predetto
Commissario per il reato di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 in relazione all’art. 483 c.p., avendo
falsamente attestato l’inesistenza di una causa di incompatibilità a svolgere l’incarico di componente della sottocommissione del predetto concorso, stante invece la partecipazione quale docente formatore ai corsi di preparazione al citato concorso.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, attesa la rilevanza di tale pronuncia ai fini del decidere, con apposita ordinanza interlocutoria del 13 agosto 2020, ha richiesto alle parti dovuti chiarimenti in merito all’avvenuto passaggio in giudicato – o meno – della suddetta sentenza, ad esito dei quali non potranno che scaturire inevitabili e risolutive conseguenze per la validità di tutta la controversa procedura concorsuale.
Per conoscere l'epilogo della vicenda dovrà, tuttavia, attendersi lo svolgimento della prossima udienza di merito fissata per il prossimo 16 dicembre 2020.

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