Calcolo della rata mensile del reddito di cittadinanza
in base ai trattamenti assistenziali percepiti
Con il messaggio Hermes n. 548 del 03-02-2022 l’Inps ha fornito chiarimenti
sull’applicazione della norma che allinea il calcolo delle rate RdC rispetto ad altri trattamenti
assistenziali percepiti.
Roma, 4 febbraio 2022 - La determinazione della rata mensile del Reddito di cittadinanza è calcolata in riferimento al
“Reddito familiare”, a sua volta determinato sulla base di quanto presente in ISEE come
somma dei redditi e dei trattamenti esenti (non assoggettati ad Irpef), percepiti da tutti i
componenti il nucleo familiare. Gli importi considerati sono quelli relativi a due anni
antecedenti a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Pertanto,
per l’anno 2022, in linea generale, si considerano i redditi e i trattamenti di tutti i
componenti del nucleo percepiti nel 2020.
Tra i trattamenti assistenziali rilevanti rientrano, ad esempio, gli assegni al nucleo
familiare/assegni familiari, gli assegni familiari dei comuni ai nuclei numerosi, l’assegno
sociale/pensione sociale, la carta acquisti ecc.
Operazione di aggiornamento dei trattamenti
Il reddito familiare non sempre coincide con quanto è presente in ISEE, poiché l’articolo 2,
comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, prevede che i trattamenti assistenziali presenti in
ISEE debbano essere “aggiornati” tenendo conto degli importi che il beneficiario sta
effettivamente percependo nell’anno in corso, in sostituzione di quelli relativi a due anni
prima. Così, ad esempio, se nell’anno 2020 si percepiva l’assegno sociale e, tuttavia, tale
trattamento non è più percepito nel 2022, la norma impone di tenere conto della situazione
aggiornata. Allo stesso modo, se nel 2022 è iniziata la fruizione di una indennità che due
anni prima non veniva percepita, occorre tenere conto della situazione corrente sempre ai
soli fini della determinazione del reddito ai fini dell’erogazione delle rate di RDC.
In sostanza, l’operazione che aggiorna i trattamenti è finalizzata alla valutazione della
condizione “attuale” del nucleo familiare nel momento in cui viene calcolata la rata della
prestazione.
A decorrere dalla rata di RdC del mese di gennaio 2022, in applicazione del citato art. 2,
comma 6, del dl 4/2019, le operazioni di aggiornamento descritte vengono effettuate non
solo sui predetti trattamenti già oggetto di aggiornamento da parte di INPS, ma anche su
altre tipologie di trattamenti assistenziali che sino ad oggi non erano stati aggiornati ai fini
della determinazione del reddito utile per l’erogazione di RDC, tra i quali rientrano tutte le maggiorazioni sociali e cioè gli incrementi delle pensioni spettanti a determinate categorie di
soggetti che hanno determinate condizioni reddituali.
È opportuno precisare, infatti, che tale regola si applica a tutte le maggiorazioni
sociali, non solo quelle correlate ai trattamenti legati alla invalidità, e più in
generale a tutti i trattamenti assistenziali legati alla situazione reddituale del
richiedente.
Si rammenta, a tal proposito, che l’erogazione del Reddito di cittadinanza non
rileva mai in alcun modo quale reddito che influisce sulla determinazione
dell’assegno sociale, delle pensioni di invalidità e delle maggiorazioni sociali.
Vale a dire, il Rdc non viene considerato mai come reddito utile ai fini del diritto e
della misura delle prestazioni assistenziali (assegno sociale, pensioni di invalidità
e relative maggiorazioni) mentre tali trattamenti assistenziali rilevano ai fini della
determinazione del reddito RDC.
Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la disciplina dell’ISEE in cui continua a
non rilevare alcun trattamento percepito in ragione della condizione di disabilità.
Si precisa, inoltre che, non vengono considerati tra i trattamenti assistenziali da aggiornare
altresì le somme percepite a titolo di arretrati, l’assegno di natalità, le erogazioni a fronte di
rendicontazione di spese sostenute, ecc. (cfr. circolare INPS n.43/2019) e l’indennità di
accompagnamento.
In conseguenza dell’applicazione della nuova disciplina, possono verificarsi variazioni
nell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto percepito in precedenza,
in particolare nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, decadenza
dal beneficio, reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.
Si ricorda che il dettaglio della rata in pagamento potrà essere visualizzato nell’apposito
servizio di consultazione della domanda presente nella sezione “MyINPS” del portale internet
dell’Istituto, accessibile con le proprie credenziali di autenticazione.
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