Modifiche contrattuali energia: Confconsumatori commenta il comunicato di Arera. Le modifiche contrattuali, diversamente da quanto sostenuto da Arera e Agcm, non sono mai possibili per eccessiva onerosità, se non disposte dal giudice
Messina, 17 ottobre 2022 – A seguito del recente comunicato diffuso da Arera e Agcm -
comunque positivo perché rassicura i consumatori e invita le aziende energetiche a
comportamenti rispettosi nei confronti dei clienti - Confconsumatori desidera avanzare
alcune riflessioni. Dal comunicato, infatti, parrebbe giustificata la possibilità, per i
venditori, di ricorrere alla modifica unilaterale per eccessiva onerosità. L’art. 3 del
d.l. 115/2022, però, non prevede in alcun modo la possibilità per i fornitori di
energia di modificare le condizioni contrattuali dei contratti del mercato libero sino
alla naturale scadenza dell’offerta commerciale sottoscritta con l’utente. Infatti, l’art. 3
citato, rubricato “Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di
energia elettrica e gas naturale” prevede nello specifico che “fino al 30 aprile 2023 è
sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa
fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni
generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente
riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”. Inoltre, restano inefficaci i preavvisi
comunicati dai gestori prima della data di entrata in vigore del decreto legge 115/2022,
salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Ricordiamo che il
consumatore deve sempre opporsi formalmente, da solo o, meglio, affidandosi ai nostri
sportelli, a qualsiasi proposta di aumento sia che la riceva per iscritto, sia che arrivi
telefonicamente, perché è un suo diritto opporsi e chiedere il permanere delle
condizioni contrattuali in corso sino alla scadenza del contratto.
I CONTRATTI ENERGIA
Esclusi i casi, dunque, in cui l’offerta commerciale sottoscritta
dall’utente preveda già una indicizzazione del prezzo di fornitura con riferimento al PUN
(prezzo unico nazionale), l’operatore non può mai modificare in aumento il prezzo
previsto dal contratto se non in occasione della sua scadenza naturale. E
nemmeno è sostenibile l’eventuale modifica unilaterale della offerta applicata
giustificandola in funzione della eccessiva onerosità sopravvenuta. Il contratto di fornitura
di energia elettrica, come quello del gas, è un contratto a prestazioni corrispettive e
ad esecuzione continuata. In questi casi, se la prestazione di una delle parti è
divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e
imprevedibili, come quelli d’altronde che stanno portando all’aumento vertiginoso delle
bollette elettriche e di gas, la parte che deve tale prestazione può eventualmente
chiedere la risoluzione del contratto ma appunto questa valutazione non può in
nessun modo essere sostenuta unilateralmente, e per giunta dalla parte economicamente
più forte, ai danni della parte più debole del rapporto, ovvero l’utente/consumatore.
Un’eventuale modifica per eccessiva onerosità deve essere domandata al Giudice,
che deciderà se disporla, senza che il fornitore di energia possa applicarla
unilateralmente o addirittura sospendere la fornitura.
IL COMMENTO – Gli aumenti delle bollette, e le difficoltà che ne derivano per le
famiglie, fanno crescere la platea dei soggetti che vanno incontro al fenomeno della
“povertà energetica”. “Come associazione ribadiamo che servono aiuti che permettano
alle famiglie di pagare le bollette e di arrivare a fine mese senza doversi ulteriormente
indebitare; non soluzioni preconfezionate volte a giustificare eventuali aumenti unilaterali
- afferma l’avvocato Carmen Agnello, di Confconsumatori Messina - ma moratorie
delle sospensioni delle utenze in difficoltà economica con contestuale possibilità di poter
accedere a rateizzazioni da un minimo di 24 mesi sino a 60 mesi per gli importi più
elevati senza interessi. Auspichiamo, inoltre, che tale rateizzazione sia concessa anche
per le fatture successive qualora di importi superiori alla media dell’utenza interessata
ponendo le nuove rate in coda all'originario piano di rientro”.
E aggiunge ancora: “Un altro intervento necessario è quello di prevedere un ulteriore
aumento dei limiti reddituali per usufruire dei bonus sociali. Ma è ormai arrivato il
momento di mettere mano a riforme strutturali e durature che riducano davvero il costo
dell’energia e, soprattutto, aumentino la produzione e l’autoproduzione di energia da
fonti rinnovabili”.
Per informazioni, è possibile contattare gli sportelli di Confconsumatori Messina (ubicati in
diverse città della provincia) all’indirizzo email: confconsumatori.messina@gmail.com
ovvero al recapito telefonico: 351.8647740.
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