INPS, parità di genere
scade il 15 ottobre il termine per la domanda di esonero contributivo
I datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione di parità hanno diritto a un esonero dal
versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui (art. 5, legge
n. 162 del 2021).
Roma, 2 ottobre 2024 - Con il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, l’Istituto ha sottolineato l'importanza della misura e ha
indicato i requisiti che le imprese, in possesso della certificazione di genere, devono rispettare per
accedere all'esonero contributivo. In particolare, la domanda deve riportare la retribuzione media
mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel
periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.
Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione di parità di genere, rilasciata in
conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il
marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento. La circolare INPS 27 dicembre 2022, n. 137 ha
precisato
che, per accedere all'esonero, le aziende devono presentare domanda all'INPS attraverso lo specifico
modulo telematico denominato "PAR_GEN".
I datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023, e che
abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata,
possono
rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15
ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni
conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare
137/2022.
Qualora il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15
ottobre 2024, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo
determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo
autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale
delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità
della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l'intero periodo legale di
validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative
domande
e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.
Infine, il messaggio 2844/2024 ha chiarito che i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un
accoglimento della domanda presentata nel 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito
dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi
di
validità della certificazione.
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