NON C’E’ STALCKING - TAR PALERMO SOSPENDE AMMONIMENTO DISPOSTO DAL QUESTORE DI AGRIGENTO
12/10/2024 - Con decreto del 3 aprile 2024 il Questore di Agrigento ammoniva il
sig. R.M., invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge,
astenendosi da ogni forma di molestia, pressione o minaccia,
avvisandolo che se avesse mantenuto comportamenti analoghi
sarebbe stato denunciato alla competente A.G..
In particolare, l’ammonimento disposto dal Questore si fondava su
una annotazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri redatta in
occasione di un loro intervento e su alcune certificazioni mediche
prodotte dalla presunta vittima, dalle quali sarebbe emersa
un’aggressione nei suoi confronti.
Non condividendo il detto ammonimento, il sig. R.M. conferiva
mandato agli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza al fine di
proporre ricorso innanzi al competente T.A.R..
I detti legali censuravano il provvedimento adottato dal Questore di
Agrigento, sia sotto il profilo della mancata audizione del destinatario
dell’ammomimento, adempimento espressamente previsto dalla
specifica norma di riferimento, sia in ragione dell’insussistenza dei
presupposti che avrebbero potuto legittimare l’adozione del
provvedimento; al contempo i legali, in ragione del grave pregiudizio
che il provvedimento arrecava al proprio assistito, ne chiedevano la
sospensione degli effetti.
Con ordinanza istruttoria del 6 settembre 2024 il T.A.R. Palermo, al
fine di decidere l’istanza cautelare proposta dagli avv.ti Rubino e
Piazza, disponeva l’acquisizione agli atti del giudizio delle
annotazioni di P.G. redatte dai Carabinieri della Tenenza di Favara.
Successivamente, a seguito dell’udienza camerale del 26 settembre
2024, il T.A.R. Palermo, condividendo le argomentazione degli avv.ti
Rubino e Piazza, ha ritenuto sussistente la fondatezza del ricorso
proposto, anche in ragione di quanto emerso a seguito
dell’adempimento dell’ordine istruttorio, affermando che la condotta
del ricorrente non possa essere sic et simpliciter sussunta nell’ambito
della fattispecie di cd. Stalking, ed altresì ha ritenuto parimenti
sussistente il requisito del pregiudizio per il ricorrente, in ragione
della idoneità del provvedimento impugnato di incidere su posizioni
giuridiche soggettive di rilievo costituzionale.
Conseguentemente, per effetto della suddetta ordinanza è stata
sospesa l’efficacia dell’ammonimento disposto dal Questore di
Agrigento.stalk
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