Divario digitale dal Mezzogiorno alla Sicilia, un ostacolo strutturale allo sviluppo economico e sociale

  DIVARIO DIGITALE: SICILIA INDIETRO ANTOCI APRE IL CASO A BRUXELLES. Antoci: “Senza interventi concreti, Sicilia e Mezzogiorno rischiano di restare indietro anche nell’istruzione digitale.” Strasburgo, 29 aprile 2026 – Il persistente divario digitale tra le regioni italiane, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alla Sicilia, continua a rappresentare un ostacolo strutturale allo sviluppo economico e sociale, incidendo in modo diretto anche sul sistema scolastico e sulle opportunità delle nuove generazioni. Per questo l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea, chiedendo una valutazione aggiornata del fenomeno e misure concrete per ridurre le disuguaglianze territoriali nell’accesso alle tecnologie digitali e all’istruzione. “Secondo i dati più recenti – dichiara Antoci – l’Italia è ancora lontana dagli obiettivi europei sulle competenze digitali di base. Una situazione che diventa ancora più critica nel...

Concorso in Polizia: escluso per “pregresso uso di cannabis”, fa ricorso e viene riammesso

 

Concorso Polizia, escluso per “pregresso uso di cannabinoidi”: fa ricorso e viene riammesso. 
Aveva ammesso nel questionario anamnestico un singolo episodio adolescenziale di consumo di cannabis, mai confermato da alcun dato clinico, ma è bastato questo per dichiarare un candidato palermitano inidoneo agli accertamenti psicofisici del concorso per 4.617 Allievi Agenti della Polizia di Stato. Ritenendo ingiusta la sua esclusione, si è rivolto allo studio legale Leone – Fell & C. per proporre ricorso. Il Tar Lazio ha accolto la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento. 


15/12/2025 - L’esclusione si basava unicamente su una dichiarazione resa spontaneamente in un questionario, durante gli accertamenti psicofisici previsti dal concorso. Ma gli esami tossicologici, i colloqui sanitari e le valutazioni psicopatologiche non avevano evidenziato alcun elemento di rischio né alcuna condizione incompatibile con il servizio di polizia.

I giudici del Tar hanno così riconosciuto la fondatezza delle censure difensive, rilevando un’assenza totale di riscontri oggettivi sull’uso di sostanze, un’evidente sproporzione tra un fatto remoto e isolato e la sanzione massima dell’esclusione, e il difetto di istruttoria da parte della Commissione, che non ha considerato né gli esiti clinici negativi né il quadro psicopatologico favorevole.

Nell’ordinanza, il Tar ha ricordato che l’esclusione non può essere disposta “solo sulla presunta dichiarazione resa […] senza che l’accadimento trovi riscontro in alcun altro atto con efficacia certificativa”. Accogliendo la tesi degli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Raimonda Riolo, il Collegio ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, riammettendo il candidato alle fasi successive del concorso.

“Continueremo a tutelare chi subisce esclusioni ingiuste nei concorsi delle Forze dell’Ordine. Questo caso – dichiarano i legali – dimostra quanto sia pericoloso affidarsi a valutazioni approssimative o prive di riscontri oggettivi. Un singolo episodio remoto, mai confermato clinicamente, non può determinare il futuro professionale di un candidato. Il nostro impegno resta quello di garantire che le procedure concorsuali siano fondate su accertamenti seri, trasparenti e rispettosi dei diritti di chi partecipa”.

Foto di repertorio

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