Biologi della Sicilia: nessuna norma consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in ambienti esterni

IL TAR PALERMO ACCOGLIE IL RICORSO PROPOSTO DA FEDERBIOLOGI E ALCUNE STRUTTURE CONVENZIONATE - CON L’INTERVENTO AD ADIUVANDUM DELL’ORDINE DEI BIOLOGI DELLA SICILIA - ED ESCLUDE LA POSSIBILITÀ DI EROGARE PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DEL SSN IN LOCALI ESTERNI ALLE FARMACIE.  22/04/2025 - Nel 2024 Federbiologi e diverse strutture sanitarie specialistiche hanno impugnato gli atti dell’Assessorato Regionale della Salute con cui era stata prevista, tra l’altro, la possibilità delle farmacie di somministrare - anche fuori dai locali della farmacia stessa - i “test autodiagnostici” (ovvero i test gestibili direttamente dai pazienti) nonché di erogare altri servizi sanitari (telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.). Nell’ambito dei suddetti giudizi, è intervenuto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’Ordine dei Biologi della Sicilia, difeso dall’avv. Girolamo Rubino.  In particolare, l’avv. Rubino - nell’interesse dell’Ordine dei ...

SUPERENALOTTO. LA SICILIA NON INCASSA QUOTE DELLE GIOCATE MA SOLO IMPORTI A TITOLO SOSTITUTTIVO DI IMPOSTE GIA’ DI SPETTANZA REGIONALE

Palermo, 19 agosto 2009 – “La Regione siciliana non incassa alcuna quota parte sulle giocate del superenalotto ma soltanto una aliquota del 12,25% dell'incasso effettuato in Sicilia dalla Sisal, quale importo forfettario sostitutivo di quella che è l’attuale imposta IRE dovuta per qualsiasi produzione di reddito” Lo dichiara il dirigente generale del Dipartimento Finanze della Regione siciliana per far chiarezza sulle molte imprecisioni che sono state scritte negli ultimi giorni sull'argomento. Lo Stato tiene per sé gli incassi derivanti dalla vendita di tabacchi e dal gioco del lotto (in base all'articolo 36 dello Statuto siciliano), mentre i gestori dei giochi d'abilità e dei concorsi pronostici sono tenuti al versamento alla Regione della quota del 12,25% quale compensazione per il minor gettito spettante alla Regione dalla soppressione dell'imposta di ricchezza mobile (oggi IRE) e dell'imposta complementare sui premi corrisposti ai vincitori. Tale versamento d'imposta, regolamentato con legge statale n. 849 del 1 settembre 1961 e dall’art. 6 della legge 559 del 1993, viene introitato nel capitolo 1008 del bilancio della Regione. “Nessun introito di denaro, dunque, derivante da giocate e premi ma semplice versamento di quote parte dovute come avviene per qualunque altro reddito e, quindi anche sui premi pagati ai vincitori, ma calcolate forfettariamente.” Manlio Viola

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