Disabilità, l’INPS diviene titolare unico del processo di accertamento

Riforma della disabilità: l’Istituto avvia la seconda fase della sperimentazione dal 30  settembre. Estensione delle nuove modalità di accertamento della disabilità in ulteriori  province, nonché nella Regione autonoma Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Trento  Roma, 12 settembre 2025 - L’INPS annuncia che, a partire dal 30 settembre 2025, è prevista la seconda fase della sperimentazione della Riforma della Disabilità, prevista dal decreto legislativo n.62/2024, con l’attivazione del nuovo sistema di accertamento della condizione disabilità in ulteriori territori. Dopo il positivo avvio, il 1° gennaio 2025, della prima fase sperimentale, la nuova fase interesserà altre undici province: Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza, nonché la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento. Una delle principali novità introdotte riguarda la nuova modalità di avvio del procedimento di accertamento della disabilità...

IMPIANTI TERMICI E GEOSITI, DUE NORME APPROVATE DALL'ARS PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE

Palermo, 31 mar. 2012 - E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 30 marzo il decreto del dirigente generale del Dipartimento all'Energia della Regione siciliana, Gianluca Galati, che disciplina l'installazione, la tenuta e il monitoraggio di tutti gli impianti termici siciliani.

L'applicazione del regolamento consentira' di ridurre i consumi di energia e mantenere in condizioni di sicurezza gli impianti, a beneficio dell'ambiente.

Inoltre, per conoscere in modo completo i dati relativi agli impianti termici e diffondere in modo piu' omogeneo le attivita' di ispezione sugli stessi impianti, il dirigente generale anticipa che "la Regione intende realizzare il 'Catasto termico' regionale, cioe' un sistema informativo unico, dove far confluire tutti i catasti degli impianti istituiti presso le autorita' competenti, quale strumento di riferimento per le attivita' ispettive".

"Prevediamo di raccogliere nello stesso Catasto informatico - aggiunge Galati - anche le informazioni sull'esercizio degli impianti del territorio alimentati da fonti energetiche rinnovabili, e che i compiti di attuazione e gestione del sistema di raccolta e di ispezione siano affidati al Dipartimento dell'Energia".

Il decreto interessa gli impianti destinati alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonche' gli organi di regolazione e di controllo. Nel dettaglio, la disciplina riguarda gli impianti individuali di riscaldamento, con esclusione di stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. Quest'ultimi sono pero' assimilati agli impianti termici qualora si tratti di impianti fissi e la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi, al servizio della singola unita' immobiliare, sia maggiore o uguale a 15 kW.
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"Con l'approvazione oggi all'Ars del disegno di legge sui geositi viene colmato un vuoto legislativo alla tutela e conserva

zione di questi siti, e per una conoscenza piu' profonda del nostro territorio. Un ringraziamento va al primo firmatario del disegno di legge, Alessandro Arico', alla commissione e all'intera aula che ne ha consentito il varo".

Lo ha dichiarato l'assessore al Territorio della Regione siciliana Sebastiano Di Betta, dopo l'approvazione a Sala d'Ercole del Ddl 'Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia'.

"Il dipartimento Ambiente dell'assessorato - ha aggiunto Di Betta - ha gia' prodotto la 'Carta di prima attenzione dei Geositi' che conta circa duecento indicazioni di geositi catalogati per tipologia. Le norme approvate oggi consentiranno un censimento sistematico dei beni geologici di tutto il territorio siciliano".

"Voglio inoltre rassicurare chi paventava mancassero vincoli di tutela dopo la soppressione di un comma che prevedeva il divieto per alcune specifiche attivita' di trasformazione del territorio.

Infatti non abbiamo voluto fissare parametri, esclusivamente per evitare di non far rientrare nella tutela tutto cio' che era escluso dalla dicitura espressa in quel comma - ha concluso Di Betta - e che e' invece chiaramente incompatibile con la protezione dei siti di interesse geologico".

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