Case rifugio per le vittime di violenza: la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne

Le Case rifugio e le strutture residenziali non specializzate per le vittime di violenza. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica (Istanbul, 2011) prevede che gli Stati aderenti predispongano “servizi specializzati di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione” della Convenzione. A partire dalla ratifica in Italia della suddetta Convenzione i Piani nazionali contro la violenza hanno segnato un importante cambio di passo nella conoscenza del sistema della protezione delle donne vittime di violenza. L’Istat ha iniziato dal 2017 a rilevare dati sul Sistema della Protezione delle donne vittime di violenza. Nel 2018 sono state avviate le Indagini sulle prestazioni ed erogazioni dei servizi offerti dai Centri antiviolenza e analoga rilevazione sulle Case rifugio, nel 2020 è stata realizzata la rilevazione statisti...

TESTAMENTO CON LA PASSWORD DELLA PROPRIA MAIL O DI FACEBOOK

Perché si dovrebbe mettere la password della propria mail o di Facebook nel testamento. Le risorse digitali sono diventate preziose come i beni materiali e devono essere inclusi in testamenti e lasciti della gente
18/07/2013 - Uno studio legale di Adelaide sta consigliando ai suoi clienti di includere nei loro testamenti nomi utente e password per le loro mail, banking online, blog, Instagram e account dei social media.

Ed è un consiglio corretto, per Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, perché i parenti e gli eredi in generale con l’avvento delle nuove tecnologie che hanno pervaso la vita quotidiana della generalità dei cittadini, sono esposti a ulteriori dolori e difficoltà quando si cerca di gestire i beni virtuali del caro estinto.

Non è sbagliato, infatti, ai giorni d’oggi raccomandare ai propri clienti di prendere in considerazione la loro presenza online e le istruzioni di cui hanno bisogno i parenti o gli esecutori testamentari ad esempio con i nomi di domini, password e foto.
Molte persone, infatti, sottovalutano tutti gli aspetti connessi a ciò che resta di noi nel mondo della virtualità dopo il trapasso a miglior vita perché nessun gestore di social network o di posta è in grado, ad oggi, di avvisare i parenti in caso di morte dell’utente anche perché nella generalità dei casi non è possibile identificare i prossimi congiunti.

Ovviamente chi è presente sui social network deve prestare la massima attenzione a conservare per iscritto nel modo più sicuro i propri dati identificativi.
L’avvocato di Adelaide ha anche messo in guardia i clienti a seguire la sicurezza di base su internet e mantenere le proprie password separati dai propri nomi utente per prevenire il furto di identità dopo la morte.

Allo stesso tempo, mentre c’è chi consiglia di salvaguardare i proprio dati identificativi dopo la morte, c’è chi tra i professionisti del web, sta preparando propri testamenti digitali perché vuole proteggere in modo permanente la propria reputazione online e quindi dopo la morte.
Alla luce di tali giuste considerazioni e della utilità connessa al fatto di lasciare i propri identificativi agli esecutori testamentari o ai futuri eredi è corretto però garantire con una normativa ad hoc, che dovrebbe essere presa in considerazione dal legislatore, la tutela anche dopo la morte della massima sicurezza e della riservatezza di tutti coloro che operano sul web.
Giovanni D’AGATA

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