Aeroitalia e Aerolinee Siciliane: salta l'accordo per costi raddoppiati e licenza mancante

Salta l’accordo tra Aeroitalia e Aerolinee Siciliane. Accordo tra Aeroitalia e Aerolinee Siciliane risolto per costi raddoppiati e licenza mancante  Catania, 24 aprile 2024 – Accordo tra Aeroitalia e Aerolinee Siciliane risolto per costi raddoppiati e licenza mancante. In data odierna è stato risolto l’accordo preliminare tra Aeroitalia e AerolineeSiciliane. Il Presidente Dott. Giacomo Guasone comunica che il MOU tra Aeroitalia e Aerolinee Siciliane si è concluso negativamente.   “A tutt’oggi, - dichiara il dr.Guasone, - la società Air Connect, oggetto dell’accordo, non è stata risanata e le richieste economiche per l’acquisizione della stessa sono state raddoppiate. L’aumento della richiesta insieme alla mancata riattivazione della licenza di volo e la conseguente perdita della stagione rendono impossibile l’investimento."

TARSU: LE SCUOLE SICILIANE DEVONO PAGARLA?

Palermo, 13/02/2014 - L’Avvocatura dello Stato non ha ritenuto di impugnare gli avvisi di pagamento, né gli importi iscritti a ruolo, sostenendo che non può più essere rimessa in discussione la debenza degli importi TARSU. L’ASASi ha patrocinato allora, con proprio difensore di fiducia, presso la Commissione tributaria regionale, i ricorsi delle scuole superiori, vincendo in primo grado i contenziosi e ottenendo pure il dissequestro di automezzi e attrezzature delle scuole operato dalla SERIT.
L’obiettivo del Comune di Palermo appare chiaro: attribuire alle scuole superiori di Palermo un’aliquota TARSU elevata (5 euro al mq., come per alberghi), inserire le corrispondenti somme in entrata in bilancio (anche se è chiaro che le scuole non possono, non debbono e non potranno mai pagare) per giustificare pari uscite. Quaranta scuole per una media di 300.000,00 euro ciascuna di TARSU sono 12 milioni di euro fittizi di entrate che sistemano il bilancio comunale, anche se in realtà si tratta di somme non esigibili. È evidente la strumentalità dell’azione persecutoria, in quanto le ingiunzioni di pagamento vengono inviate alle sole scuole superiori di competenza della Provincia, e non a quelle elementari e medie di competenza del Comune.

Lo stesso MIUR ha ammesso le proprie responsabilità dirette relative al pagamento TARSU, ma il Comune continua a insistere nell’addebitare la Tariffa sui rifiuti solidi urbani alle scuole superiori. Se fosse giuridicamente fondata la pretesa di addebitare la TARSU alle scuole, le ingiunzioni di pagamento sarebbero dovute essere inviate anche alle scuole del primo ciclo, essendo le scuole di ogni ordine e grado dotate delle stesse prerogative di autonomia organizzativa, didattica e finanziaria.


Riceviamo adesso notizia che l’appello presentato dalla SERIT e dal Comune di Palermo presso la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione 24, in data 14/07/2010, avverso la sentenza di primo grado n. 213/10/09 che stabiliva che un istituto professionale di Palermo, difeso da un avvocato dell’ASASi, non dovesse pagare la TARSU, ha dato ragione al Comune, ribaltando la sentenza di primo grado e stabilendo che l’istituto scolastico dovesse essere difeso dall’Avvocatura dello Stato e non da un libero professionista per conto della rete di scuole.

Rimaniamo sbigottiti dal fatto che la Serit abbia potuto depositare appello ben nove mesi dopo la sentenza di primo grado, che la Commissione tributaria abbia pronunciato la sentenza un anno e nove mesi dopo il deposito dell’appello e che abbia impiegato un anno e sette mesi per depositare la sentenza.

La sentenza sull’appello, tuttavia, non si pronuncia nel merito, se cioè l’Istituto scolastico debba o no pagare la TARSU al Comune, ma si ferma alla questione preliminare del patrocinio legale della scuola, stabilendo che essa debba essere difesa dall’Avvocatura. Chiederemo nei prossimi giorni al Sindaco Orlando se vuole continuare a chiedere impossibili pagamenti alle scuole, visto anche che il MIUR ha accettato di pagare forfetariamente il dovuto.

Roberto Tripodi
Presidente regionale ASASi

Commenti