Vendita AGI, Antoci: “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”

Vendita AGI, Antoci (Capolista M5S Collegio “Isole”): “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”. Nota Stampa di Giuseppe Antoci, candidato capolista circoscrizione “Isole” alle elezioni europee col MoVimento Cinque Stelle 4 mag 2024 - "Lascia sgomenti la decisione di ENI, azienda partecipata dello stato, di trattare la cessione dell'agenzia di stampa AGI con il parlamentare leghista Angelucci. Un'operazione "folle", come giustamente definita da Giuseppe Conte. Altrettanto allarmante è il fatto che la vendita si stia realizzando mediante una trattativa privata in assenza di un bando di gara a tutela della trasparenza dell'operazione. Bisogna arginare condotte come queste applicando il "Media Freedom Act", legge europea per la libertà dei media tesa a proteggere i giornalisti e i media dell'UE da ingerenze politiche o economiche e ad evitare la concentrazione dei media sotto il controllo politico (come nel caso di Angeluc

LEGGE 104, ASSENZE “STRATEGICHE” DA SCUOLA: COLPA GRAVE, AI LIMITI DEL DOLO

[15/01/2015] - Gentilissima ASASi, nel mio istituto un docente, titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale (quindi, di una delle materie fondamentali di indirizzo in un Istituto tecnico commerciale), cumula diversi tipi di permessi, consistenti in due leggi 104, permessi di studio, permessi sindacali, permessi per aggiornamento e permessi elettorali, ai quali aggiunge un notevole numero di assenze per malattia. Questi permessi sono fruiti di solito nei giorni in cui dovrebbe effettuare sei ore di lezione e mai quando ne deve effettuare una sola. Il sindacato lo esonera per riunioni e attività senza però documentare la sua appartenenza al livello dirigenziale. Fruisce dei permessi di studio senza documentare adeguatamente. Ho effettuato delle contestazioni col risultato che sono stato denunciato per stalking. Ho riferito ai superiori, ma mi hanno invitato a soprassedere visto che sto per andare in pensione. Attualmente il dipendente si è assentato per il 71% della propria ipotetica prestazione. Cosa mi consiglia di fare?
_________________
Caro Preside,

a mio avviso si configurano comportamenti connotati da colpa grave, ai limiti del dolo, in quanto
reiterati per più anni, e dolosa violazione dei doveri che la funzione docente imponeva, sì da cagionare un danno patrimoniale da disservizio, correlato al danno derivato dal gravemente compromesso, se non addirittura mancato raggiungimento, della finalità istituzionale (un livello minimo di preparazione dei ragazzi; la considerazione della scuola come luogo di trasmissione di valori e di norme di vita) a cagione del suo prolungato comportamento antigiuridico.

Esiste un numero elevatissimo di assenze dal servizio e la loro collocazione strategica, soprattutto, in determinati periodi dell’anno scolastico (in particolare, in occasione di c.d. ponti, feste comandate ovvero impegni istituzionali di particolare onerosità).
Aggiungerei le gravi difficoltà e carenze di apprendimento lamentate dagli studenti, e confermate dalle valutazioni insufficienti riportate da intere classi, a cagione dell’inadeguato impegno del docente, anche sul piano didattico.

Segnatamente negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, il docente avrebbe accumulato un totale di assenze corrispondente, rispettivamente, al 71,5% e al 59,8% dell’orario di servizio nelle classi a lui assegnate. Nell’anno scolastico 2013-2014, infine, pur facendo registrare una più bassa percentuale di assenze, le avrebbe programmate per periodi tali da vincolare il dirigente scolastico a non procedere alla nomina di un supplente, con il risultato di una grave improduttività dovuta a una conduzione didattica discontinua. A mio avviso il danno derivante dai comportamenti contestati concretizzerebbe un’ipotesi di danno da disservizio.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il tratto caratteristico di tale forma di danno patrimoniale sarebbe dato dall’effetto dannoso causato all’organizzazione ed allo svolgimento dell’attività didattica, con una minore produttività dei fattori economici e produttivi profusi dal bilancio della stessa amministrazione pubblica.

Consisterebbe, il danno, nel mancato conseguimento dell’obiettivo di legalità, efficienza, efficacia, economicità e produttività dell’azione di una pubblica amministrazione, causato da soggetti facenti parte della sua complessiva struttura ed in essa organicamente ricompresi, i quali, con la propria condotta omissiva o commissiva, connotata da dolo o colpa grave, abbiano inciso negativamente sul funzionamento del servizio apprestato. In tal senso, è stato affermato (cfr. Corte dei conti Sez. Piemonte, sent. n. 138 del 12 giugno 2006) che occorre, in linea sistematica, distinguere l’ipotesi della mancata resa del servizio da quella concernente la qualità del servizio reso.

In particolare, la mancata resa del servizio, configurerebbe di per sé un danno manifestatesi nei costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione per sopperirvi e nell’alterazione del rapporto tra resa dell’attività lavorativa ed attribuzione dello stipendio. Potrebbe concretizzare disservizio anche la “qualità” del servizio prestato, ove si tratti di attività consistente nell’attuazione di pubbliche funzioni.

Come non si potrebbe dubitare dell’esistenza di un danno per l’amministrazione nel caso di mancata prestazione dell’attività lavorativa a seguito dell’alterato equilibrio che regola il contratto di servizio con l’amministrazione, così non potrebbe dubitarsi dell’esistenza di analoghi, se non maggiori, danni in caso di prestazioni lavorative rese nell’ambito di esercizio distorto del servizio, cui non corrisponde la soddisfazione di alcuna finalità di pubblico interesse. Simili prestazioni, “qualitativamente non rispondenti”, si inserirebbero in altri termini nel particolare modello organizzativo dell’amministrazione pubblica, incidendo negativamente sul generale funzionamento del servizio e sulla sua qualità, e quindi creando un indubbio disservizio. Non posso che consigliarle di osservare le procedure previste dall’art. 69 del dlgs 150/2009, che per altro prescrivono per il dirigente l’obbligatorietà dell’azione disciplinare, e quindi di effettuare nei tempi dovuti la contestazione degli addebiti, comminare la sanzione di 10 giorni di sospensione senza stipendio ove le giustificazioni non fossero adeguate e andare serenamente in pensione.

Roberto Tripodi
_______________
Copyright www.asasicilia.org

Commenti