Centri antiviolenza, Case rifugio: in Sicilia e nelle Isole l'88,6% hanno un ente promotore privato

L’Istat e il Dipartimento per le Pari Opportunità rendono disponibile, tramite uno specifico sistema  informativo, un quadro integrato e tempestivamente aggiornato di informazioni ufficiali sulla  violenza contro le donne in Italia 2 . L’obiettivo è fornire dati e indicatori statistici di qualità che  offrano una visione di insieme su questo fenomeno attraverso l’integrazione di dati provenienti da  varie fonti (Istat, DPO, Ministeri, Regioni, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centri antiviolenza,  Case rifugio e altri servizi come il numero di pubblica utilità Anti Violenza e Stalking. 14/04/2025 -  Nel 2023 sono state 7.731 le persone accolte nelle strutture residenziali specializzate (Case rifugio) e non specializzate (Presidi residenziali assistenziali e socio-sanitari) per motivi legati alla violenza di genere.  Sono 3.574 le donne vittime di violenza, di cui 3.054 ospiti di Case rifugio e 520 di presidi residenziali.  Sono 4.157 i minori ospiti de...

PERSONE CON DISABILITÀ & STRETTO DI MESSINA: IN SICILIA, LO STATO DI DIRITTO NON ESISTE

Nota di Angela Rizzo, Coordinatrice Provinciale del TdM di CittadinanzAttiva: Rfi, Capitaneria di Porto e quant’altri possono tranquillamente ignorare la legge ed obbligare tutti i cittadini, compresi gli invalidi e gli anziani, a scendere dai treni durante la traversata dello Stretto di Messina
Messina, 07.07.2016 - Come è noto, in Sicilia, lo Stato di Diritto non esiste. Pertanto Rfi, Capitaneria di Porto e quant’altri hanno responsabilità in materia, possono tranquillamente ignorare la legge ed obbligare tutti i cittadini, compresi gli invalidi e gli anziani, a scendere dai treni durante la traversata dello Stretto di Messina. Con tale provvedimento, vengono violate sia la “Convenzione sui diritti delle persone con Disabilità” che la legge n. 67 del 1 Marzo 2006 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni".

Ci auguriamo che prontamente tale iniquo provvedimento venga revocato. In caso contrario, poiché la legge citata prevede la “tutela giurisdizionale”, sia in caso di discriminazione diretta che indiretta, il Tribunale dei Diritti del Malato mette a disposizione dei cittadini interessati, che si ritengono danneggiati da nuove procedure apparentemente motivate da ragioni di sicurezza (ignorate, se reali, da decenni!), i propri legali, giacché il comportamento discriminatorio, nel caso che ci occupa, è evidente. E’ facoltà del “giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.”

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