Rigettato la questione di costituzionalità relativa al premio di maggioranza al primo turno. Accolte le questioni relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono. Accolta la questione relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio. Il Tribunale di Messina aveva rinviato alla Corte Costituzionale l’Italicum, per 6 dei 13 motivi di incostituzionalità, ricorsi presentati in più tribunali italiani. Il ricorso presentato al tribunale di Messina è uno dei 18 depositati presso altri tribunali italiani, per iniziativa del Coordinamento democrazia costituzionale. Il ricorso presentato a Messina è stato curato dall'avvocato Enzo Palumbo.
25 gennaio 2017 - No ai capilista bloccati e pluricandidature ridimensionate. La Corte Costituzionale dice no al ballottaggio previsto dall'Italicum, la legge elettorale in vigore dal luglio 2016 'impugnata' da alcuni avvocati in qualità di cittadini elettori. Giudicato legittimo, invece, il premio di maggioranza che la legge attribuisce al partito che supera il 40% dei voti.
Il Tribunale di Messina aveva rinviato alla Corte Costituzionale l’Italicum, per 6 dei 13 motivi di incostituzionalità, ricorsi presentati in più tribunali italiani. Il ricorso presentato al tribunale di Messina è uno dei 18 depositati presso altri tribunali italiani, per iniziativa del Coordinamento democrazia costituzionale, Il ricorso presentato a Messina è stato curato dall'avvocato Enzo Palumbo. L'Italicum era stato approvato dal Parlamento italiano il 4 maggio scorso, l’entrata in vigore era prevista per il mese di luglio 2016.
La Consulta rende nota così la “Decisione sulla legge elettorale cd. Italicum:
Decisione sulla legge elettorale cd. Italicum
Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari.
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici.
Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.
Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957.
Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.
All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione.
dal Palazzo della Consulta, 25 gennaio 2017
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