L’Agenzia delle Entrate di Messina avverte che per beneficiare delle agevolazioni previste per il “ravvedimento operoso” è necessario presentare la dichiarazione di aggiornamento prima della ricezione degli esiti dell’accertamento. In caso di omessa dichiarazione gli Uffici Provinciali - Territorio avviano l’accertamento e quando verificano che il soggetto obbligato è inadempiente, procedono alla regolarizzazione catastale dell’immobile con oneri a carico del soggetto stesso, applicando le pesanti sanzioni previste dalla legge.
Messina, 1 sett. 2017 – Confedilizia Messina, segnala che recentemente l’Agenzia delle Entrate ha dato corso ad un flusso di comunicazioni indirizzate ai titolari di diritti reali sui fabbricati rurali ancora censiti al Catasto dei Terreni e su quelli che hanno perso i requisiti di ruralità ribadendo l’obbligo di dichiararli al Catasto dei Fabbricati.
In verità, per i fabbricati già censiti al Catasto dei Terreni, il termine per la dichiarazione è scaduto il 30 novembre 2012 ed è stato prorogato al 31 maggio 2013 per i soli fabbricati ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.
Dunque, l’Agenzia delle Entrate di Messina, rammentando che i propri tecnici hanno già avviato le azioni di controllo sulle caratteristiche degli immobili rurali presenti sul territorio, avverte che per beneficiare delle agevolazioni previste per il “ravvedimento operoso” è necessario presentare la dichiarazione di aggiornamento prima della ricezione degli esiti dell’accertamento.
In caso di omessa dichiarazione, qualora il Comune non abbia già chiesto agli intestatari catastali di presentare la dichiarazione di aggiornamento, gli Uffici Provinciali - Territorio avviano l’accertamento e quando verificano che il soggetto obbligato è inadempiente, procedono alla regolarizzazione catastale dell’immobile con oneri a carico del soggetto stesso, applicando le pesanti sanzioni previste dalla legge.
Deve essere precisato, però, che non tutti gli immobili rientrano nell’obbligo di dichiarazione; sono esclusi infatti a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;c) lastrici solari; d) aree urbane ed altre specifiche categorie.
In altri casi è sufficiente la segnalazione in Catasto e precisamente nei casi in cui:
- gli immobili rurali sono già stati dichiarati al C.E.U.;
- la costruzione che insiste sulla particella è allo stato di rudere;
- la particella consiste nella sola area di sedime;
- la costruzione rientra fra quelle per le quali non è obbligatoria la dichiarazione al C.E.U.
È pertanto quanto mai opportuno –suggerisce Confedilizia Messina – prima di procedere alla dichiarazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate, valutare la situazione effettiva dell’immobile avvalendosi di esperti.
Gli uffici di Confedilizia sono a disposizione per ogni chiarimento sul punto e per l’assistenza dei proprietari.
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