Aeroitalia e Aerolinee Siciliane: salta l'accordo per costi raddoppiati e licenza mancante

Salta l’accordo tra Aeroitalia e Aerolinee Siciliane. Accordo tra Aeroitalia e Aerolinee Siciliane risolto per costi raddoppiati e licenza mancante  Catania, 24 aprile 2024 – Accordo tra Aeroitalia e Aerolinee Siciliane risolto per costi raddoppiati e licenza mancante. In data odierna è stato risolto l’accordo preliminare tra Aeroitalia e AerolineeSiciliane. Il Presidente Dott. Giacomo Guasone comunica che il MOU tra Aeroitalia e Aerolinee Siciliane si è concluso negativamente.   “A tutt’oggi, - dichiara il dr.Guasone, - la società Air Connect, oggetto dell’accordo, non è stata risanata e le richieste economiche per l’acquisizione della stessa sono state raddoppiate. L’aumento della richiesta insieme alla mancata riattivazione della licenza di volo e la conseguente perdita della stagione rendono impossibile l’investimento."

APE SOCIALE: LAVORATORI PRECOCI, NUOVI CRITERI PER LA VERIFICA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Ape sociale e beneficio lavoratori c.d. precoci di cui alla legge di Bilancio per il 2017: nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi della lettera a) dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016.

Roma, 25 ottobre 2017 - Con il messaggio n.4195 del 25 ottobre 2017 l’Istituto fornisce istruzioni operative per l’attuazione del nuovo indirizzo interpretativo fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla condizione dello “stato di disoccupazione” per l’accesso al beneficio pensionistico all’Ape sociale e per i lavoratori c.d. precoci di cui alla legge di Bilancio per il 2017, secondo quanto previsto nei decreti di attuazione rispettivamente alla lett. a) dell’art. 3 del DPCM n. 87/2017 e alla lett. a) dell’ art. 2 del DPCM n. 88/2017.

In particolare il Ministero ha ritenuto applicabile ai benefici in questione la regola secondo la quale lo stato di disoccupazione non viene meno in caso di rioccupazioni di durata inferiore a sei mesi, per cui eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi svolti nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione – ad esempio brevi rapporti di lavoro a termine oppure prestazioni di lavoro occasionale retribuite coi voucher – non determinano più il venir meno dello stato di disoccupazione.
Le nuove domande di certificazione verranno esaminate alla luce del nuovo indirizzo interpretativo.

Le domande che sono state respinte in ragione delle brevi rioccupazioni riscontrate nel periodo successivo al termine della prestazione di disoccupazione saranno riesaminate d’ufficio dalle sedi dell’Istituto.
Gli esiti delle rilavorazioni saranno comunicati secondo le consuete modalità.
I riesami non incideranno sulla decorrenza del trattamento richiesto, che per il 2017 rimarrà agganciata alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni di legge.

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