1° Maggio: «Festa del Lavoro», la filastrocca di Mimmo Mòllica

1° Maggio Festa del lavoro. La «Filastrocca del Lavoro» di Mimmo Mòllica racconta in versi e strofe questa importante ricorrenza. E noi la proponiamo a grandi e piccini per celebrare la «Festa del Lavoro e dei Lavoratori».  «Filastrocca del lavoro» di Mimmo Mòllica   Caro babbo che cos’è il lavoro? dei bambini domandano in coro a un papà stanco e pure affannato, dal lavoro appena tornato. Ed il babbo risponde a fatica «serve a vivere, è una regola antica». Ed aggiunge: «… ed inoltre, sapete il lavoro è passione, è volontà e decoro». «E che cosa vuol dire decoro?», ribatterono subito loro. «È nell’opera di un falegname, è Van Gogh, è in un vaso di rame». «È Geppetto e il suo pezzo di legno, è Pinocchio, è Collodi e il suo ingegno, è donare qualcosa di noi senza credersi dei supereroi». «È costruire un gran bel grattacielo, è Gesù quando spiega il Vangelo, compiacersi di quello che fai, è dolersene se non ce l’hai!». Però un tipo iniziò a blaterare: «È pagare la gente per non lavorare, s

APE SOCIALE: LAVORATORI PRECOCI, NUOVI CRITERI PER LA VERIFICA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Ape sociale e beneficio lavoratori c.d. precoci di cui alla legge di Bilancio per il 2017: nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi della lettera a) dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016.

Roma, 25 ottobre 2017 - Con il messaggio n.4195 del 25 ottobre 2017 l’Istituto fornisce istruzioni operative per l’attuazione del nuovo indirizzo interpretativo fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla condizione dello “stato di disoccupazione” per l’accesso al beneficio pensionistico all’Ape sociale e per i lavoratori c.d. precoci di cui alla legge di Bilancio per il 2017, secondo quanto previsto nei decreti di attuazione rispettivamente alla lett. a) dell’art. 3 del DPCM n. 87/2017 e alla lett. a) dell’ art. 2 del DPCM n. 88/2017.

In particolare il Ministero ha ritenuto applicabile ai benefici in questione la regola secondo la quale lo stato di disoccupazione non viene meno in caso di rioccupazioni di durata inferiore a sei mesi, per cui eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi svolti nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione – ad esempio brevi rapporti di lavoro a termine oppure prestazioni di lavoro occasionale retribuite coi voucher – non determinano più il venir meno dello stato di disoccupazione.
Le nuove domande di certificazione verranno esaminate alla luce del nuovo indirizzo interpretativo.

Le domande che sono state respinte in ragione delle brevi rioccupazioni riscontrate nel periodo successivo al termine della prestazione di disoccupazione saranno riesaminate d’ufficio dalle sedi dell’Istituto.
Gli esiti delle rilavorazioni saranno comunicati secondo le consuete modalità.
I riesami non incideranno sulla decorrenza del trattamento richiesto, che per il 2017 rimarrà agganciata alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni di legge.

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