Sammartino: sospeso dai pubblici uffici il vicepresidente della Regione Siciliana, voto di scambio

Sicilia, VicePresidente sospeso dai pubblici uffici per corruzione. Caso Sammartino. Di Paola (M5S): “Risultati elettorali eclatanti potrebbero essere frutto di corruttela”.  Sospensione vicepresidente Regione, M5S Ars: “Questione morale fondamentale, Schifani batta un colpo sulla vergognosa deriva della politica”.  Antoci: "Quadro agghiacciante. La classe politica siciliana deve autoriformarsi".  Giuseppe Antoci, candidato capolista circoscrizione "isole" al parlamento europeo col Movimento 5 Stelle.    Palermo, 17/04/2024 -  Sospeso dalle funzioni pubbliche per un anno il vice presidente della Regione, assessore regionale all'Agricoltura   Luca Sammartino,  indagato per corruzione.  Il provvedimento è stato emesso nell'ambito di indagini del nucleo investigativo dei Carabinieri del comando provinciale di Catania.  Sammartino ha prontamente risposto a quanto gli viene addebitato:  " Ho scritto una nota al presidente della Regione Siciliana, Renato Sch

IL TAR DÀ TORTO ALL'ASP DI AGRIGENTO SUL FALLIMENTO DELLA FARMACIA DE SIMONE DI CANICATTÌ

Con sentenza del 2015 il Tribunale di Agrigento dichiarava il fallimento dell'Impresa "De Simone Anna" , titolare della quinta sede farmaceutica di Canicattì; nel corso della procedura la società Vajola snc con sede in Palma di Montechiaro presentava una proposta concordataria finalizzata alla definizione del procedimento.

07 Ottobre 2017 - Oggetto della proposta era l'acquisto dell'azienda farmaceutica fallita, con annessi tutti i beni strumentali; la proposta veniva trasmessa a tutti i creditori e veniva approvata in assenza di voti di dissenso. Il Tribunale di Agrigento con provvedimento del 2017 omologava il concordato fallimentare proposto dalla Vajola snc disponendo per l'effetto il trasferimento dell'azienda farmacia, con annessi tutti i beni strumentali, le merci e le licenze della ditta fallita, nonchè la voltura all'esercizio dell'attività farmaceutica. Il provvedimento di omologa veniva immediatamente trasmesso all'ASP di Agrigento , e la sociatà Vajola snc chiedeva all'ASP di Agrigento la voltura dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di farmacia.

Ma l'ASP di Agrigento, con provvedimento a firma dell'ex Direttore Generale Dr. Salvatore Lucio Ficarra, rigettava l'istanza di voltura sulla base dell'asserita intervenuta decadenza dell'autorizzazione alla titolarità della Dr.ssa De Simone Anna, perchè il provvedimento di omologazione era intervenuto oltre quindici mesi dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'articolo 113 r.d. n.1265/1934, asseritamente vigente. Il curatore fallimentare Dr. Filippo Lo Franco, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Luca Perricone, avanzava un'istanza di accesso agli atti, al fine di estrarre copia del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione alla titolarità della Dr.ssa De Simone Anna;

ma l'ASP rispondeva di non avere mai adottato alcun provvedimento dichiaratorio della decadenza di titolarità, avendo trasmesso la documentazione all'Assessorato Regionale per la Salute per i provvedimenti di competenza. A questo punto la curatela del fallimento, sempre con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Luca Perricone, proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia contro l'ASP di Agrigento, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di rigetto dell'istanza di voltura dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di farmacia, "essendosi (asseritamente) verificata la decadenza dell'autorizzazione alla titolarità della dottoressa De Simone Anna per la quinta sede farmaceutica del Comune di Canicattì";

in particolare gli Avvocati Rubino e Perricone hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti, non essendo mai stato adottato formalmente alcun provvedimento dichiaratorio della decadenza di titolarità della farmacia De Simone, nonchè per violazione di legge, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui l'articolo 113 r.d. n. 1265/1934 deve intendersi tacitamente abrogato, con la conseguenza che la decadenza non opera ove entro quindici mesi dalla dichiarazione di fallimento intervenga comunque l'approvazione del concordato da parte dei creditori, a prescindere dall'adozione del provvedimento di omologazione da parte del Tribunale.

Il TAR Sicilia,Palermo, Sezione Terza, ritenendo fondate le censure formulate dagli Avvocati Rubino e Perricone, ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato; pertanto, laddove l'ASP non eseguirà l'ordinanza cautelare emessa dal TAR, potrà essere richiesta la nomina di un commissario ad acta che intervenga in via sostitutiva ai fini del rilascio della voltura dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di farmacia, salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti dall'emanazione di un provvedimento illegittimo.

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