Ponte sullo Stretto, De Luca a Germanà: smentiteci se avete gli elementi per farlo

Ponte sullo Stretto: C. De Luca a Germana': smentiteci se avete gli elementi per farlo. A questa truffa di Stato diciamo NO e siamo pronti a reagire per difendere la Sicilia e i siciliani.  Messina, 26/04/2024 - "È chiaro che il buon Ninitto Germana' ancora una volta non ha capito cosa sta accadendo. Poco male, ancora una volta proviamo a spiegarglielo magari gli facciamo un disegnino così gli viene più facile. Rispetto alle considerazioni sulla partecipazione ai nostri eventi neanche rispondiamo... Per noi parlano le immagini che mostrano il popolo libero. Abbiamo denunciato ieri sera a Torre Faro la truffa di Stato che il buon Matteo Verdini sta mettendo in atto ai danni della Sicilia e dei Siciliani. Germana' se ne ha gli elementi risponda nel merito delle verità che ieri sera abbiamo portato a conoscenza della città.  Inutile tentare di sviare il discorso. Germana' e Salvini scendano in piazza a smentirci. Qualcosa mi dice però che questo non avverrà perché abb

PENSIONE QUOTA 100: IN SICILIA PRESENTATE 3896 DOMANDE

08/02/2019 - Quota 100 - Le domande di pensione Quota 100 pervenute alle ore 16 di oggi 8 febbraio suddivise per province, settore lavorativo ed età del richiedente. Dati aggiornati alle ore 16.00 del 08/02/2019.
SICILIA

AGRIGENTO 323
CALTANISSETTA 208
CATANIA 869
ENNA 184
MESSINA 505
PALERMO 1.010
RAGUSA 181
SIRACUSA 298
TRAPANI 318


È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge.
La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

DECORRENZA E DURATA
La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi:

che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).
Con riferimento ai predetti lavoratori ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO (ad esempio Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.



I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”) e comunque non prima del 1° agosto 2019.
Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:

di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”;
di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.
Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti.

Il diritto alla decorrenza della pensione Quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma è determinato, secondo le indicazioni dei precedenti punti 1 e 2, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo. Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 2. Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.

REQUISITI
Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

I soggetti possono richiedere la pensione Quota 100 se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo richiesto per la pensione Quota 100 può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle predette forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro

La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

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