Case rifugio per le vittime di violenza: la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne

Le Case rifugio e le strutture residenziali non specializzate per le vittime di violenza. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica (Istanbul, 2011) prevede che gli Stati aderenti predispongano “servizi specializzati di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione” della Convenzione. A partire dalla ratifica in Italia della suddetta Convenzione i Piani nazionali contro la violenza hanno segnato un importante cambio di passo nella conoscenza del sistema della protezione delle donne vittime di violenza. L’Istat ha iniziato dal 2017 a rilevare dati sul Sistema della Protezione delle donne vittime di violenza. Nel 2018 sono state avviate le Indagini sulle prestazioni ed erogazioni dei servizi offerti dai Centri antiviolenza e analoga rilevazione sulle Case rifugio, nel 2020 è stata realizzata la rilevazione statisti...

OCCUPAZIONE SVILUPPO SUD, ACCOLTE L’80% DELLE DOMANDE PERVENUTE

Inps: Incentivo Occupazione Sviluppo Sud. Accolte oltre l’ottanta per cento delle domande pervenute.

Roma, 2 agosto 2019 - Con circolare n. 102 del 16 luglio 2019 l’Istituto ha avviato la procedura di fruizione degli sgravi contributivi introdotti con la misura Incentivo Occupazione Sviluppo Sud. Si riepilogano gli esiti delle elaborazioni automatizzate effettuate al 31 luglio 2019:
- n. istanze pervenute: 46.760;
- n. istanze accolte: 38.377 (82,07%);
- n. istanze rifiutate per mancanza dei requisiti legittimanti: 36 (0,08%);
- n. istanze provvisoriamente non accolte per assenza, nella banca dati ANPAL, di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) validamente rilasciata dal lavoratore: 4.804 (10,27%);
- n. istanze annullate dai datori di lavoro/intermediari interessati: 2.069 (4,42%);
- n. istanze in attesa di elaborazione: 1.474 (3,15%).

E’ stata completata la definizione del 96,85% delle domande pervenute.
Alle aziende/intermediari interessati è stato inoltrato l’esito della domanda.
Si ricorda che, come previsto dalle norme, dopo l’accoglimento della domanda, il datore di lavoro ovvero l’intermediario previdenziale incaricato, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della domanda, deve comunicare attraverso la procedura telematica l’avvenuta assunzione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del beneficio.

Le domande che perverranno dopo il 31 luglio saranno gestite seguendo gli ordinari criteri di elaborazione. Anche per tali richieste, nell’ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro o l’intermediario previdenziale incaricato, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della domanda, dovrà comunicare, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, l’avvenuta assunzione attraverso la specifica procedura telematica.

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