Caro voli in rima: "Se in Sicilia vuoi tornare 800 euro devi pagare"

Festività in Sicilia è ormai sinonimo di caro voli. Anche quest’anno, tornare a casa per Pasqua sarà proibitivo per tantissimi emigrati. Da una rilevazione di Federconsumatori Sicilia, aggiornata al 18 marzo 2026, emerge il seguente quadro se si sceglie di partire il 2 o 3 aprile e tornare il 7: un volo di andata e ritorno con Ryanair da Milano verso Catania costa 407,39 €; per viaggiare da Torino 431,98€. Non migliora la situazione per chi ha necessità di atterrare all’aeroporto di Palermo: il volo costa 352,64 € da Bergamo e 410,15 euro da Verona €. Peggiora la situazione se si sceglie di volare con Ita Airways: 470,5 euro per un volo Milano-Palermo, 540,88 per la tratta Bologna Catania. 19 mar 2026 - Il fenomeno del caro voli, ormai strutturale nei periodi di alta domanda come le festività, continua a colpire in modo particolare la Sicilia, dove la mobilità dipende quasi esclusivamente dal trasporto aereo. La combinazione tra domanda concentrata in pochi giorni, offerta lim...

SCUOLABUS, CORTE CONTI: SI’ A COPERTURA FINANZIARIA DA ENTI LOCALI

Roma, 18 Ottobre 2019 – La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nell’adunanza del 7 ottobre scorso, si è pronunciata sulla modalità di copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto scolastico e ha stabilito che gli Enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge di bilancio 2019, nonché della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell’utenza.

La Sezione delle Autonomie ha, inoltre, precisato che, nel rispetto di questi principi, laddove l’Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’amministrazione per l’erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano.

La questione di massima era stata sollevata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), legittimata a richiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie dall’art. 10-bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160 che ha innovato l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.




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