Stop ai cellulari nelle scuole: la circolare del ministro Valditara sull’uso degli smartphone

Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A.S.2024 -2025 18/06/2025 - Circolare Ministro Valditara – Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione.  Si comunica che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, sarà vietato l’utilizzo dei cellulari nelle classi delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche per le attività educative e didattiche.  Si prega pertanto di prendere visione della   nota prot. 5274 dell’11/07/2024   a firma del Ministro Prof. Giuseppe Valditara. Stop ai cellulari  nelle scuole, Gilistro (M5S Ars): “La circolare Valditara conferma che ci avevamo visto  giusto ”. Legge siciliana approdata in questi giorni alle Camere. Ora pressing a Roma”. PALERMO, 18/06/2025.   “La circolare del ministro  dell'Istruzione Valditara , che stoppa dal prossimo settembre i cellulari anche nelle scuole supe...

Riscatto della laurea: dopo 30 anni ottiene ottiene il riconoscimento

CORTE DEI CONTI: OTTIENE IL RISCATTO DELLA LAUREA DOPO OLTRE TRENT’ANNI DALLA RICHIESTA

23/12/2020 - Il dott. A.M. è un dirigente regionale di 62 anni, alle dipendenze della Regione siciliana sin dal 1989. In epoca antecedente alla sua immissione in servizio, il dott. A.M. svolgeva, tra il 1976 e il 1981, i propri studi universitari, conseguendo la laurea in Scienze geologiche e, successivamente, tra il 1982 e il 1983, espletava il servizio militare di leva. In data 11.10.1990, il Dott. A.M., presentava, dunque, all’Amministrazione regionale competente (allora, la “Direzione Servizi di Quiescenza” della Presidenza regionale) rituale richiesta di riscatto, ai fini pensionistici, del periodo legale di studi universitari, del servizio militare di leva e del servizio “pre-ruolo” prestato, come detto, sin dal 1989.

La detta richiesta, nel corso degli anni, rimaneva – con riguardo al servizio militare e la laurea - del tutto inevasa, sennonché, nel 2015, il dott. A.M. diffidava il Fondo Pensioni Sicilia (nel tempo divenuto competente) a definire la pratica di riscatto, mediante l’individuazione delle modalità di pagamento e dell’importo, da calcolarsi con riferimento alla prima richiesta del ’90.
Peraltro, la definizione della detta pratica di riscatto, risultava propedeutica al collocamento in quiescenza, con i criteri “pre-Fornero”, del Dott. A.M, che presentava apposita domanda calcolando l’anzianità contributiva alla luce dei periodi (di laurea e di servizio di leva) di cui al riscatto in itinere.
Ciononostante, malgrado il Fondo pensioni avesse acquisito tutti i documenti necessari, la richiesta di riscatto del Dott. Miceli continuava a non essere riscontrata.

Ed allora il Dott. A.M., rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, nel luglio di quest’anno, presentava ricorso davanti alla Corte dei Conti – Giudice Unico delle Pensioni, evidenziando l’illegittimità dell’inerzia serbata dell’Ente previdenziale e chiedendo al giudice contabile di riconoscergli il diritto ad ottenere il riscatto calcolato con riferimento alla richiesta del ‘90.
Il Fondo Pensioni Sicilia, costituitosi in giudizio, affermava che l’istanza presentata dal Dott. A.M. nel 1990 non configurasse un’idonea istanza di riscatto del periodo di laurea, in quanto lo stesso, all’epoca, non avrebbe chiesto il riscatto dei detti periodi ma soltanto il “riconoscimento/ricongiunzione” degli stessi, segnalando inoltre che il decreto di riscatto dovesse calcolarsi con riferimento all’anno 2015, ai tempi in cui il Dott. A.M. sollecitava la definizione della pratica.

Gli avvocati Rubino e Gatto, in replica alla difesa dell’Amministrazione, evidenziavano che la volontà di ottenere il riscatto dei servizi ai fini pensionistici non dovesse desumersi dalla formulazione letterale della domanda, bensì dall'intero complesso dell'istanza in commento e della documentazione a questa allegata, precisando che la condotta del Fondo Pensioni risultasse, in ogni caso, contraddittoria, in quanto l’Ente provvedeva a comunicare l’inidoneità della richiesta soltanto in sede giudiziale, a distanza di 30 anni dalla sua presentazione e dopo averla positivamente istruita.

La Corte dei Conti, Giudice Unico delle Pensioni, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino e Gatto, con sentenza pronunciata in esito alla camera di consiglio del 22.12.2020, ha accolto il ricorso del Dott. A.M., dichiarando il diritto del dirigente regionale ad ottenere il riscatto del servizio militare e del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea, calcolato con riferimento all’istanza presentata da oltre 30 anni e condannando il Fondo Pensioni e l’Assessorato regionale della Funzione Pubblica al pagamento delle spese di lite.

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