L’Assemblea Regionale Siciliana approva la prima Legge di prospettiva della sua storia, ovvero le “Disposizioni concernenti l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia”, nella formulazione di Legge voto, in quanto a differenza di altre Regioni a Statuto Speciale la Sicilia non è ancora dotata di corrette norme di attuazione, in materia finanziaria, dello Statuto.
04/01/2022 - Una proposta che nel ‘900 sarebbe stata definita come “venuta dal basso”, sostenuta dall’Associazione che rappresento e con il fondamentale aiuto e sostegno del professore Riccardo Compagnino, esperto di finanza locale e cultore dello Statuto autonomistico siciliano.
Se il Governo regionale fosse riuscito a far valere i principi enunziati nella Delibera di Giunta 197/2018 e precisamente l’articolo 6 dello “Schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria”, l’ARS avrebbe potuto agire in autonomia e secondo il dettato Costituzionale. Ci risulta che la storica deliberazione non ha ricevuto nemmeno l’apprezzamento di Sala d’Ercole in quanto non è stata trasmessa agli Uffici del presidente Miccichè.
⇒ Il testo, dopo essere approvato dalle Commissioni Attività produttive e Bilancio entra in Aula con l’ Articolo 6 (disposizioni attuative) così formulato:
1. L’efficacia della presente legge voto è subordinata alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana che individuerà le risorse finanziarie da destinare a tale misura di politica economica.
⇒ Pochi minuti prima dell’inizio della Seduta n° 162 siamo stati contattati in quanto si sarebbe resa necessaria la modifica dell’Articolo 6, ci è stato riferito che secondo il Segretario Generale dell’ARS andava indicata «una copertura finanziaria per scongiurare il rischio di un impugnativa della Legge, da parte dello Stato».
Pertanto l’articolo 6, a seguito di un emendamento (n° 6.1.R) sarebbe stato formulato nel seguente modo:
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 300 mln di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli inverventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10, c. 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modifica dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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