Rifiuti, M5S all'Ars: «Inceneritori soluzione obsoleta e dannosa, nuove preoccupazioni dall’Ue»

Rifiuti, M5S Ars a Schifani: « Inceneritori  soluzione obsoleta e dannosa, e arrivano nuove preoccupazioni dall’Ue». Palermo, 09/04/2025 -   – «La Sicilia merita politiche ambientali all’avanguardia, non un ritorno al passato con impianti inquinanti, mascherati da falsa innovazione. Proprio in questi giorni, sull'inceneritore di Roma, apprendiamo dalla stampa, sono arrivate nuove perplessità  dall’Ue , che ha evidenziato molte criticità sull'impianto, tra cui l'impatto ambientale significativo e preoccupazioni sull'emissione di  CO₂  e sui danni alla salute umana». Così i deputati M5S all'Ars Cristina Ciminnisi,  Jose  Marano e Adriano Varrica, componenti della Commissione Ambiente, commentano con durezza l’ennesimo annuncio –  spot  pronunciato in video dal Presidente Renato Schifani, e diffuso sui social, sulla realizzazione di due termovalorizzatori a Palermo e Catania. «Chiamarli “termovalorizzatori” – dicono – è un eufemismo per nas...

Decreto "Aiuti-quater": le novità per il comparto immobiliare, in tema di Superbonus

CONFEDILIZIA MESSINA : Decreto "Aiuti-quater" LE NOVITA' PER IL COMPARTO IMMOBILIARE. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (cd. decreto “Aiuti-quater”). Tra le norme di interesse si segnala, in particolare, l’art. 9 (“Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico”) in tema di superbonus..


25/11/2022 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.11.2022, n. 270, il decreto-legge 18.11.2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (cd. decreto “Aiuti-quater”). Tra le norme di interesse si segnala, in particolare, l’art. 9 (“Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico”) in tema di superbonus, il quale apporta modifiche alla disciplina contenuta nell’art. 119 del d.l. 19.5.2020, n. 34, come convertito.
Con il primo comma, lettera a), n. 1, si riduce dal 110% al 90% l’aliquota di detrazione spettante per gli interventi effettuati nell’anno 2023 dai condominii e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), art. 119, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate (edifici posseduti da un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche).

Con il comma 1, lettera a), n. 2, si prevede una proroga dal 31.12.2022 al 31.3.2023 della disciplina del superbonus 110% per gli interventi effettuati, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione dell’avvenuta realizzazione del 30% dell’intervento complessivo entro il 30.9.2022.

Con il comma 1, lettera a), n. 3, si disciplina, per l’anno 2023, il superbonus previsto per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ed avviati a partire dall’1.1.2023, stabilendo che in tale circostanza la detrazione spetti nella più limitata misura del 90% delle spese sostenute e, comunque, a condizione che:il contribuente sia proprietario dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente o sia titolare di diritto reale di godimento;
l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
in capo all’interessato sussista il requisito reddituale basato su un parametro denominato “reddito di riferimento”, determinato con specifici criteri previsti dal nuovo comma 8-bis.1 dell’art. 119, che non deve superare l’importo di 15.000 euro.

Si evidenzia che con tale modifica si introduce, tra l’altro, uno specifico requisito riguardante la titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, applicabile soltanto agli interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, avviati a partire dall’1.1.2023.

Resta fermo che in relazione agli interventi avviati su unità immobiliari dalle persone fisiche, per i quali è richiesta la realizzazione del 30% dell’intervento complessivo entro il 30.9.2022, e per i quali si dispone la proroga dell’agevolazione al 31.3.2023, non si applica tale specifico requisito in materia di ambito soggettivo, per cui detti interventi continuano ad essere agevolabili anche se realizzati da persone fisiche che non risultano proprietari o titolari di diritto reale di godimento (a titolo esemplificativo, familiari conviventi).

Con il comma 1, lettera b), si inserisce, nel corpo dell’art. 119, d.l. n. 34/2020, il nuovo comma 8-bis.1 in base al quale il reddito di riferimento del contribuente è determinato sulla base di uno specifico calcolo.

Il comma 2 dell’articolo in commento introduce un regime transitorio per gli interventi per i quali, alla data del 25.11.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla predetta data del 25.11.2022, ovvero per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, alla medesima data risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Per tali casi continua ad applicarsi anche nel 2023 il superbonus al 110%.

Il comma 3 stanzia 20 milioni di euro nell’anno 2023 per la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovino nelle particolari condizioni reddituali sopra indicate, con riguardo agli interventi di cui al comma 8-bis, primo e terzo periodo, art. 119 (ossia interventi in condominio, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, negli edifici di un unico proprietario con non più di 4 unità immobiliari, e negli edifici unifamiliari o nelle unità immobiliari indipendenti funzionalmente di cui più ampiamente sopra). Tale contributo è erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità che saranno determinati con un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dal 19.11.2022, data di entrata in vigore del decreto “Aiuti-quater”.

Il comma 4 prevede che, in deroga a quanto stabilito dal terzo periodo del terzo comma dell’art. 121, d.l. n. 34/2020, i crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31.10.2022 possano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo in luogo dell’originaria rateizzazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. In ogni caso la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere richiesta a rimborso. È prevista l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale verranno definite le modalità attuative della disposizione in commento.

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