Senza dimora, la strage silenziosa: 414 morti nel 2025 in Italia, 17 in Sicilia

414 morti senza dimora nel 2025. In Sicilia 17. A gennaio il censimento. Quante sono le persone senza dimora?  Nel 2025 in Italia  hanno perso la vita in strada 414 persone senza dimora. Anche la Sicilia, con 17 decessi rilevati, è parte di questa strage silenziosa , che vede l’età media delle vittime fermarsi a soli 46,3 anni, oltre 35 anni in meno rispetto alla media nazionale. 9 genn 2026 - Ma quante sono in totale le persone senza dimora? Come vivono, quali le loro condizioni e le loro necessità?  A queste domande si proverà a rispondere con il censimento e la conta nazionali, previsti a fine mese nelle 14 città metropolitane, fra cui Palermo, Catania e Messina.  L'azione, promossa da Istat e coordinata da fio.PSD - Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora - è in programma il 26, 28 e 29 gennaio, con il supporto di migliaia di volontari in tutta Italia. Nelle tre città siciliane servono ancora volontari e volontarie , che previa una adegua...

Bullismo: ora è reato, pena prevista da 1 anno a 6 anni e 6 mesi

La Camera dei Deputati (commissione Giustizia e voto unanime di maggioranza e opposizione), e poi il Senato, approveranno la legge. Sanzioni penali previste anche se costringeranno all'emarginazione la vittima designata. La pena prevista va da un anno a 6 anni e 6 mesi, mentre per i minori è previsto l'affidamento ai servizi sociali o a una comunità.

29/06/2023 - La nuova legge prevede pure la confisca degli strumenti informatici usati per bullizzare le vittime, e altrettanta attenzione sarà data agli adulti che non vigileranno sui minori violenti. Il testo varato dalla commissione Giustizia di Montecitorio è frutto di una sintesi tra tre proposte di legge e la corelatrice, Daniela Dondi (FdI) spiega appunto che "per la prima volta si propone una norma che identifica la fattispecie del bullismo".
Oltre alle sanzioni, che prevedono anche l'aggravante in caso di bullismo di gruppo, ci si concentra su percorsi di prevenzione. Innanzitutto a scuola, e poi con percorsi pedagogici e psicologici per gli aggressori. Nella legge si prevede poi un ruolo definito al Tribunale dei minori, con il rinvio a una legge delega per quel che riguarda le coperture.

Nel primo articolo della legge si spiega che "per 'bullismo' si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Se le violenze avvengono a scuola il dirigente scolastico deve informare i genitori dei bulli e se l'attività di educazione e prevenzione non ha effetto, informa l'autorità competente. (AGI)

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