Vittima di violenze: ok al distacco presso altra sede di lavoro

Vittima di violenze: ok al distacco presso altra sede di lavoro.  Una dipendente dell’Ufficio del processo presso il tribunale di Catania ha chiesto e ottenuto la proroga del distacco presso un’altra sede lavorativa, a tutela della sua incolumità. 8 mag 2024 - Dopo essere stata assunta a tempo determinato, la dipendente è stata vittima di violenze, regolarmente denunciate, che l’hanno costretta a chiedere il distacco dalla propria sede lavorativa perché non si sentiva più al sicuro. Il Tribunale di Catania le aveva però concesso il distacco fino a settembre 2024. Nel frattempo, la donna aveva denunciato altri reati contro la sua persona e il ritornare nella sede assegnatagli avrebbe messo a serio repentaglio la sua incolumità. Per tale ragione si è rivolta allo studio legale Leone-Fell & C. per ottenere la necessaria tutela. “Vista la gravità della situazione, abbiamo inoltrato un’istanza al ministero di Giustizia – spiegano i legali Francesco Leone, Simona Fell e Davide Marceca ch

Bullismo: ora è reato, pena prevista da 1 anno a 6 anni e 6 mesi

La Camera dei Deputati (commissione Giustizia e voto unanime di maggioranza e opposizione), e poi il Senato, approveranno la legge. Sanzioni penali previste anche se costringeranno all'emarginazione la vittima designata. La pena prevista va da un anno a 6 anni e 6 mesi, mentre per i minori è previsto l'affidamento ai servizi sociali o a una comunità.

29/06/2023 - La nuova legge prevede pure la confisca degli strumenti informatici usati per bullizzare le vittime, e altrettanta attenzione sarà data agli adulti che non vigileranno sui minori violenti. Il testo varato dalla commissione Giustizia di Montecitorio è frutto di una sintesi tra tre proposte di legge e la corelatrice, Daniela Dondi (FdI) spiega appunto che "per la prima volta si propone una norma che identifica la fattispecie del bullismo".
Oltre alle sanzioni, che prevedono anche l'aggravante in caso di bullismo di gruppo, ci si concentra su percorsi di prevenzione. Innanzitutto a scuola, e poi con percorsi pedagogici e psicologici per gli aggressori. Nella legge si prevede poi un ruolo definito al Tribunale dei minori, con il rinvio a una legge delega per quel che riguarda le coperture.

Nel primo articolo della legge si spiega che "per 'bullismo' si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Se le violenze avvengono a scuola il dirigente scolastico deve informare i genitori dei bulli e se l'attività di educazione e prevenzione non ha effetto, informa l'autorità competente. (AGI)

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