Case rifugio per le vittime di violenza: la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne

Le Case rifugio e le strutture residenziali non specializzate per le vittime di violenza. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica (Istanbul, 2011) prevede che gli Stati aderenti predispongano “servizi specializzati di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione” della Convenzione. A partire dalla ratifica in Italia della suddetta Convenzione i Piani nazionali contro la violenza hanno segnato un importante cambio di passo nella conoscenza del sistema della protezione delle donne vittime di violenza. L’Istat ha iniziato dal 2017 a rilevare dati sul Sistema della Protezione delle donne vittime di violenza. Nel 2018 sono state avviate le Indagini sulle prestazioni ed erogazioni dei servizi offerti dai Centri antiviolenza e analoga rilevazione sulle Case rifugio, nel 2020 è stata realizzata la rilevazione statisti...

Bullismo: ora è reato, pena prevista da 1 anno a 6 anni e 6 mesi

La Camera dei Deputati (commissione Giustizia e voto unanime di maggioranza e opposizione), e poi il Senato, approveranno la legge. Sanzioni penali previste anche se costringeranno all'emarginazione la vittima designata. La pena prevista va da un anno a 6 anni e 6 mesi, mentre per i minori è previsto l'affidamento ai servizi sociali o a una comunità.

29/06/2023 - La nuova legge prevede pure la confisca degli strumenti informatici usati per bullizzare le vittime, e altrettanta attenzione sarà data agli adulti che non vigileranno sui minori violenti. Il testo varato dalla commissione Giustizia di Montecitorio è frutto di una sintesi tra tre proposte di legge e la corelatrice, Daniela Dondi (FdI) spiega appunto che "per la prima volta si propone una norma che identifica la fattispecie del bullismo".
Oltre alle sanzioni, che prevedono anche l'aggravante in caso di bullismo di gruppo, ci si concentra su percorsi di prevenzione. Innanzitutto a scuola, e poi con percorsi pedagogici e psicologici per gli aggressori. Nella legge si prevede poi un ruolo definito al Tribunale dei minori, con il rinvio a una legge delega per quel che riguarda le coperture.

Nel primo articolo della legge si spiega che "per 'bullismo' si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Se le violenze avvengono a scuola il dirigente scolastico deve informare i genitori dei bulli e se l'attività di educazione e prevenzione non ha effetto, informa l'autorità competente. (AGI)

Commenti