SUPERBONUS, IL PARERE EUROSTAT DOPO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON ISTAT. Pubblicato il parere di natura prettamente metodologica, sulla classificazione del cosiddetto Superbonus nelle statistiche di finanza pubblica, anche in ragione delle modifiche apportate dalla normativa italiana introdotte nel corso del 2023. Il parere è la sintesi di uno scambio continuo di informazioni e dati che l’Istat conduce con le autorità statistiche europee nell’ambito della procedura sui deficit eccessivi.
27/09/2023 - Il 26 settembre 2023 l’Ufficio Statistico dell’Unione europea, Eurostat, ha pubblicato il suo parere,
di natura prettamente metodologica, sulla classificazione del cosiddetto Superbonus nelle
statistiche di finanza pubblica, anche in ragione delle modifiche apportate dalla normativa italiana
introdotte nel corso del 2023 2 . Il parere è la sintesi di uno scambio continuo di informazioni e dati
che l’Istat conduce con le autorità statistiche europee nell’ambito della procedura sui deficit
eccessivi (Excessive Deficit Procedure - EDP).
Eurostat era già intervenuto lo scorso febbraio con un ex-ante advice sul trattamento contabile del
Superbonus per gli anni 2020-2022 sulla base della normativa allora in vigore .
In quell’occasione,
Eurostat aveva chiarito che le caratteristiche del credito di imposta, quali la trasferibilità, lo sconto
in fattura e la possibilità di utilizzo oltre il debito fiscale dell’anno (perché utilizzabile in
compensazione con ogni debito fiscale del beneficiario) configuravano lo stesso come un credito di
tipo “pagabile”, da rappresentare nei conti delle amministrazioni pubbliche interamente in spesa
nell’anno di maturazione dell’agevolazione, ossia nell’anno di sostenimento della spesa. Le
caratteristiche suddette erano e sono infatti ritenute indicatori sufficienti a garantire che un credito
di imposta sia interamente utilizzato dai beneficiari in un certo momento, senza che importi rilevanti
dello stesso siano persi, ossia non siano utilizzati in qualche modo dai beneficiari.
Le modifiche normative introdotte nel 2023 hanno reso necessario un nuovo intervento
chiarificatore dell’autorità statistica europea in merito alla classificazione del Superbonus per l’anno
2023.
Infatti, la nuova normativa, eliminando in via generale la trasferibilità e lo sconto in fattura dal 18
febbraio 2023, ha ristretto significativamente le possibilità di utilizzo del credito con conseguente
possibile riclassificazione dello stesso nei conti nazionali come “non pagabile”.
Tuttavia, le nuove disposizioni hanno anche previsto una serie di eccezioni per le spese sostenute
nel 2023, per le quali continuano ad applicarsi le condizioni di utilizzo previgenti (piena
trasferibilità, sconto in fattura, utilizzo in compensazione fiscale).
Le evidenze ad oggi disponibili hanno mostrato che queste eccezioni rappresentano la parte
prevalente delle spese sostenute nel 2023, poiché riferibili soprattutto alla deroga prevista per le
spese già avviate e/o comunque già approvate prima del blocco.
In ragione di ciò, il parere oggi espresso dall’Eurostat ha confermato la proposta dell’Istat di
classificare il Superbonus maturato sulle spese sostenute nel 2023 come credito “pagabile”, da
registrare interamente in spesa nell’anno stesso. Eurostat stesso ha nel suo parere affermato che
tali considerazioni non possono estendersi anche alle spese sostenute nel 2024 poiché, pur
rimanendo valide le altre eccezioni minori, viene meno la deroga relativa alle spese già
programmate nel 2022.
La definizione dei profili contabili del Superbonus 2024 richiede, quindi, un ulteriore approfondimento metodologico e una valutazione sulla base delle evidenze quantitative che diverranno via via disponibili.
In prospettiva, rimane aperta la valutazione complessiva della perdita associata a tutti i crediti
Superbonus maturati sulla base del loro utilizzo effettivo, che può coinvolgere i crediti maturati a
partire dal 2020. Ad oggi questa perdita è valutata non significativa sebbene su di essa potrà
incidere l’evoluzione per gli anni a venire dei crediti incagliati.
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