CONCORSO RIPAM: candidata subisce malore e chiede il differimento della prova orale. La commissione la esclude dal concorso, ma il Presidente del T.A.R. LAZIO accoglie la richiesta cautelare ai fini della partecipazione con riserva della ricorrente alla prova orale Nel 2023 la Commissione RIPAM bandiva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento tra gli altri di 413 funzionari della professionalità di servizio sociale da assegnare al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
30/05/2024 - La dott.ssa R.S., originaria di San Giuseppe Jato (PA), essendo in possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando, presentava la propria ed a seguito dello svolgimento della prima prova scritta figurava
tra i candidati ammessi ad espletare la seconda prova orale.
Tuttavia, successivamente alla pubblicazione del calendario delle prove orali, la dott.ssa R.S. accusava un
grave malore che la avrebbe costretta a non potersi presentare per l’espletamento della propria prova
orale, fissata per la data del 14 maggio 2024.
Pertanto, la dott.ssa R.S., con apposita istanza, chiedeva alla Commissione d’esame RIPAM il differimento
della propria prova orale sino all’ultimo giorno utile fissato per espletamento delle prove orali degli altri
candidati, ovvero il 19 giugno 2024.
Nondimeno, la Commissione RIPAM respingeva l’istanza di differimento della prova orale in ragione di
alcune disposizioni del bando secondo cui “l’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal
concorso”.
Conseguentemente, a fronte di tale diniego e ritendo lesive alcune disposizione del bando di concorso, la
dott.ssa R.S., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza impugnava innanzi al
TAR - Lazio sia il provvedimento di rigetto della richiesta di differimento della prova orale, che il bando di
concorso.
In primo luogo, detti legali deducevano come l’evento che aveva impedito alla candidata di presentarsi per
la data fissata per lo svolgimento della prova orale doveva considerarsi una causa di forza maggiore, non
dipendente dalla volontà della ricorrente e che dunque non avrebbe potuto ritenersi prevedibile o evitabile
con un’ordinaria diligenza.
Inoltre, i difensori della dott.ssa R.S. rilevavano altresì come, a differenza della prova scritta, che deve
essere espletata da tutti i candidati congiuntamente e contestualmente al fine di garantire la par condicio
tra i concorrenti, la prova orale deve essere espletata necessariamente da un candidato alla volta, senza
alcuna contestualità.
Sicché, le peculiari modalità di espletamento di tale prova non avrebbero potuto in alcun modo
determinare alcun vantaggio per la ricorrente, né avrebbero inciso sull’imparzialità del concorso.
Ed ancora, gli Avv.ti Rubino e Valenza evidenziavano come lo spostamento dell’interrogazione della dott.ssa
R.S. non avrebbe potuto determinare alcuna criticità o alcun intralcio nell’organizzazione dei lavori della
Commissione, dal momento che tali prove si sarebbero comunque tenute sino al 19 giugno 2024; pertanto,
il favor partecipationis e le esigenze di tutela del candidato avrebbero dovuto considerarsi prevalenti
sull’esigenza di celere definizione della procedura, soprattutto, allorquando, come nel caso di specie, non vi
sarebbe stato alcun reale e grave disservizio.
Infine gli Avv.ti Rubino e Valenza evidenziano altresì come dovevano considerarsi sussistenti i presupposti
di legge previsti per la concessione di una misura cautelare monocratica comportante la sospensione del
provvedimento impugnato e l’ammissione della candidata ad espletare con riserva la prova orale in una
delle date previste entro la conclusione della procedura.
Ebbene, con decreto del 28 maggio 2024, il Presidente del TAR Lazio ha accolto l’istanza di misura cautelare
monocratica presentata dalla ricorrente ed ha disposto la partecipazione con riserva della ricorrente alla
prova orale entro una data già calendarizzata.
Pertanto, per l’effetto dell’accoglimento della misura cautelare presentata dagli Avv.ti Rubino e Valenza
nell’interesse della propria assistita, quest’ultima, essendo stata riammessa alla procedura concorsuale,
potrà espletare la propria prova orale prima della conclusione del concorso.
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