Ponte sullo Stretto: da sì al ponte a no al ponte è un attimo

Da sì al ponte a no al ponte è un attimo: basta che De Luca lo richiami all'ordine e il sindaco di Messina Federico Basile, obbedendo agli ordini di scuderia, rinnega una parte importante del proprio programma elettorale”. Roma, 23 aprile 2024 -  Così gli ingegneri Giacomo Guglielmo e Mauro Fileccia, fondatori insieme al senatore Nino Germanà del Comitato Ponte e Libertà.  " Ma una città come Messina, con un futuro tutto da disegnare, può accettare che il proprio sindaco sia teleguidato per gli interessi elettorali di chi non ha completato il proprio mandato per inseguire il sogno, poi infranto, della presidenza della Regione Siciliana? - incalzano Guglielmo e Fileccia. Altro aspetto sconcertante è quello della “preoccupazione” di Basile per la quantità di acqua necessaria per la costruzione del ponte sullo Stretto. Un aspetto squisitamente tecnico, che però non ha sfiorato Basile se riferito al fabbisogno dei cantieri del passante di Palermo, del raddoppio ferroviario Messina

DA OGGI IN VIGORE IL REGOLAMENTO PER LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE DELLA PESCA NEL MAR MEDITERRANEO

01/06/2010 - Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002,
relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca
nell'ambito della politica comune della pesca1, si applicano al Mediterraneo.
(2) Con decisione 98/392/CE2, il Consiglio ha concluso la Convenzione delle Nazioni Unite
sul diritto del mare, che contiene norme e principi relativi alla conservazione e alla
gestione delle risorse biologiche d'alto mare. Ai sensi delle norme di tale convenzione, la
Comunità si sforza di coordinare la gestione e la conservazione delle risorse acquatiche
vive con gli altri Stati costieri.
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
2 GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/9
(3) Ai sensi della decisione 98/416/CE1, la Comunità è parte contraente dell’accordo sulla
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (in appresso denominata "CGPM").
L'accordo CGPM fornisce un contesto per la cooperazione regionale in materia di
conservazione e gestione delle risorse marine del Mediterraneo adottando raccomandazioni
nella zona oggetto dell'accordo stesso che diventano vincolanti per le parti contraenti.
(4) Le caratteristiche biologiche, sociali e economiche della pesca nel Mediterraneo
necessitano da parte della Comunità la creazione di un contesto gestionale specifico.
(5) La Comunità si è impegnata ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di
misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a
garantirne uno sfruttamento sostenibile.
(6) Il sistema di gestione disposto dal presente regolamento riguarda le operazioni relative alla
pesca degli stock del Mediterraneo condotta da pescherecci comunitari nelle acque
comunitarie e in quelle internazionali, da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri
o da cittadini dell'Unione nelle acque d'altura del Mediterraneo.
(7) Tuttavia, per non ostacolare la ricerca scientifica, il presente regolamento non si applica
alle operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tale ricerca.
(8) È necessario creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle
responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri.
(9) La rigorosa protezione di alcune specie marine già offerta dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della
flora e della fauna selvatiche2, e applicabile alle acque marine soggette alla sovranità degli
Stati membri, deve essere estesa alle acque d'altura del Mediterraneo.
1 GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento
n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
L 409/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
(10) In conformità della decisione 1999/800/CE del Consiglio1 relativa alla conclusione del
protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e
all'accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona) che, oltre alle
disposizioni concernenti la conservazione dei siti importanti per il Mediterraneo, prevede
l'elaborazione di elenchi di specie in pericolo o minacciate e di specie il cui sfruttamento è
regolamentato.

(11) Occorre adottare nuove misure tecniche per la pesca che sostituiscano quelle stabilite dal
regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, recante misure tecniche di
conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo2, per tenere conto dei nuovi pareri
scientifici. Occorre inoltre tenere conto dei principali elementi del piano d'azione per la
conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo
nell'ambito della politica comune della pesca.
(12) Il regolamento (CE) n. 1626/94 dovrebbe essere pertanto abrogato.
(13) Le catture eccessive di individui sottotaglia dovrebbero essere evitate. A tal fine è
necessario proteggere determinate zone in cui si riunisce il novellame, tenendo conto delle
condizioni biologiche locali.
(14) Gli attrezzi da pesca che risultano troppo dannosi per l'ambiente marino o che conducono
al depauperamento di determinati stock devono essere vietati o sottoposti a una
regolamentazione più rigorosa.
(15) Per evitare ulteriori aumenti dei tassi di mortalità del novellame e per ridurre
sostanzialmente l'entità dei rigetti in mare di organismi marini morti da parte dei
pescherecci, è opportuno disporre un aumento delle dimensioni delle maglie e degli ami
per le reti da traino, le reti da fondo e i palangari utilizzati per la cattura di alcune specie di
organismi marini, nonché rendere obbligatorio l'impiego di pezze a maglie quadrate.
1 GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1.
2 GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
813/2004 (GU L 185 del 24.5.2004, pag. 1).
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/11
(16) Per il periodo transitorio precedente all'aumento della dimensione delle maglie delle reti a
strascico, è opportuno determinare alcune caratteristiche dell'armamento delle reti che
aumentino la selettività delle maglie attualmente utilizzate.
(17) La gestione dello sforzo di pesca dovrebbe essere lo strumento principale per favorire una
pesca sostenibile nel Mediterraneo. A tal fine è opportuno determinare le dimensioni totali
dei principali attrezzi fissi per limitare uno dei fattori che incidono sullo sforzo di pesca
messo in atto.

(18) Una parte della fascia costiera andrebbe riservata agli attrezzi selettivi utilizzati per la
pesca artigianale, al fine di proteggere le zone di crescita e gli habitat sensibili nonché di
favorire la sostenibilità sociale della pesca nel Mediterraneo.
(19) È opportuno determinare le taglie minime di sbarco di taluni organismi marini al fine di
migliorarne lo sfruttamento e di fissare norme a cui gli Stati membri possano far
riferimento nell'elaborare il proprio sistema di gestione della pesca costiera. A tal fine, la
selettività di un determinato attrezzo da pesca dovrebbe corrispondere per quanto possibile
alla taglia minima di sbarco stabilita per una determinata specie o per il gruppo di specie
catturate con quell'attrezzo.
(20) Per non ostacolare il ripopolamento artificiale o il trapianto di stock ittici e di altri
organismi marini, le operazioni necessarie allo svolgimento di tali attività dovrebbero
essere consentite, purché compatibili con la sostenibilità delle specie interessate.
(21) Data l'importanza della pesca sportiva nel Mediterraneo, occorre garantire che essa venga
praticata in modo tale da non interferire in misura significativa con la pesca commerciale,
che sia compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e che
rispetti gli obblighi comunitari con riguardo alle organizzazioni regionali per la pesca.
(22) Date le caratteristiche specifiche di molti tipi di pesca nel Mediterraneo, limitati a
determinate sottozone geografiche, e tenuto conto della tradizione di applicare il regime di
gestione dello sforzo a livello subregionale, è opportuno disporre la creazione di piani di
gestione comunitari e nazionali, combinando in particolare la gestione dello sforzo con
misure tecniche specifiche.

L 409/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
(23) Per garantire un efficace controllo delle attività di pesca si dovrebbero adottare talune
misure specifiche complementari o più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento
(CEE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo
applicabile nell'ambito della politica comune della pesca1. In particolare, occorre ridurre la
soglia, attualmente fissata a 50 kg di equivalente peso vivo, per le specie diverse da quelle
altamente migratorie e dalle piccole specie pelagiche catturate nel Mediterraneo che
devono essere registrate nel giornale di bordo.
(24) Dato che le attività di pesca comunitarie sono responsabili di oltre il 75% delle catture di pesce spada nel Mediterraneo, è opportuno istituire misure di gestione. Per garantire
l'efficacia di tali misure di gestione, è opportuno che le misure tecniche di conservazione
per taluni stock migratori siano elaborate dalle organizzazioni regionali per la pesca
competenti. A tal fine, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, presentare proposte
adeguate alla CGPM e alla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi
dell'Atlantico (ICCAT). Il mancato raggiungimento di un accordo entro un periodo
determinato non impedirà all'UE di adottare misure in questo senso sino al raggiungimento
di un accordo definitivo su basi multilaterali.
(25) Il regolamento (CE) n. 813/2004 del Consiglio ha istituito disposizioni specifiche relative
alla pesca nelle acque intorno alle isole maltesi, conformemente all'atto di adesione, in
particolare l'articolo 21 e l'allegato III del medesimo. È opportuno mantenere tali
disposizioni.
(26) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione2.
(27) Le modifiche degli allegati del presente regolamento dovrebbero essere altresì adottate in
conformità della decisione 1999/468/CE,
1 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
2 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/13
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Ambito d'applicazione e definizioni
Articolo 1
Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento si applica
a) alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche vive
quando tali attività sono condotte:
i) nelle acque marittime del Mediterraneo ad est della linea situata a 5°36' di
longitudine ovest (in appresso "il Mediterraneo") soggette alla sovranità o alla
giurisdizione degli Stati membri;
ii) da pescherecci comunitari nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al
punto i);
iii) da cittadini di Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di
bandiera, nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i);
b) alla commercializzazione dei prodotti della pesca catturati nel Mediterraneo.
2. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a
fini di ricerche scientifiche condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o
degli Stati membri interessati.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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1) "attrezzi trainati": qualsiasi attrezzo da pesca, a eccezione dei palangari, trainato dalla forza
motrice del peschereccio o tirato per mezzo di verricelli con il peschereccio all'ancora o in
movimento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate e le draghe;
a) "reti trainate": reti da traino, sciabiche da natante e sciabiche da spiaggia;
i) "reti da traino": reti attivamente trainate dal motore principale del peschereccio,
costituite da un corpo conico o piramidale (corpo della rete) chiuso in fondo da
un sacco, che possono estendersi all'apertura mediante bracci o essere montate
su un'armatura rigida; l'apertura orizzontale è assicurata da divergenti o da
un'asta o armatura di forma e dimensioni variabili; tali reti possono essere
trainate sul fondo (reti a strascico) o a mezz'acqua (reti da traino pelagiche);
ii) "sciabiche da natante": reti da circuizione e sciabiche trainate, azionate e tirate
per mezzo di funi e verricelli da un peschereccio in movimento o all'ancora e
non rimorchiate dal motore principale, composte da due bracci laterali e da una
tasca centrale a forma di cucchiaio o munita di sacco nella parte posteriore;
possono essere utilizzate dalla superficie al fondo a seconda delle specie
bersaglio;
iii) "sciabiche da spiaggia": reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua
a partire da un peschereccio e manovrate dalla riva;
b) "draghe": attrezzi trainati attivamente dal motore principale del peschereccio (draga
tirata da natanti) o tirati da un verricello a motore di una nave ancorata (draga
meccanizzata) per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che
comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un'armatura rigida o
una barra di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore può presentare una
lama che può essere arrotondata, affilata o dentata e può essere o no munita di scivoli
e depressori; esistono draghe attrezzate di dispositivi idraulici (draghe idrauliche). Le
draghe tirate a mano o da un verricello a mano in acqua bassa con o senza un natante
per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne (draghe a mano) non sono
considerate attrezzi trainati ai fini del presente regolamento.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/15
2) "zona di pesca protetta": un'area geograficamente definita marina in cui la totalità o una
parte delle attività di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a
restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche
viventi o la protezione degli ecosistemi marini;
3) "rete da fondo": un tramaglio, una rete da imbrocco calata sul fondo o una rete da fondo
combinata;
a) "tramaglio": rete costituita da due o più pezze fissate insieme in parallelo su un'unica
ralinga, che sia o che possa essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo
marino;
b) "rete da imbrocco calata sul fondo": rete formata da un'unica pezza mantenuta
verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti che sia o che possa essere
ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo e mantenuta in prossimità di esso o che
galleggi nella colonna d'acqua;
c) "rete da fondo combinata": rete da imbrocco calata sul fondo combinata con un
tramaglio che ne costituisce la parte inferiore.
4) "reti da circuizione": reti che catturano i pesci circondandoli lateralmente e dal basso.
Possono essere o meno dotate di cavo di chiusura;
a) "ciancioli": reti da circuizione la cui parte inferiore è tenuta insieme da un cavo,
collegato alla lima da piombo per mezzo di anelli, che consente la chiusura della rete.
I ciancioli possono essere usati per catturare specie pelagiche piccole o grandi o
specie demersali.
5) "trappole": attrezzi da pesca fissati o sistemati sul fondo e che agiscono come una trappola
per catturare specie marine. Sono costruite a forma di cesta, nassa, barile o gabbia e, nella
maggior parte dei casi, includono un telaio rigido o semirigido di vari materiali (legno,
vimine, aste metalliche, reticolo di cavi, ecc.) che può essere o no ricoperto di rete.
Possono avere uno o più imbuti o bocche ad estremità lisce che permettono alle specie di
accedere alla camera interna. Possono essere usate separatamente o in gruppi. Se usate in
L 409/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
gruppi una lenza principale comporta numerose trappole su lenze secondarie di varia
lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio.
6) "palangaro": attrezzo da pesca che comprende una lenza principale che comporta numerosi
ami su lenze secondarie (braccioli) di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie
bersaglio. Può essere piazzato verticalmente o orizzontalmente rispetto alla superficie del
mare, può essere ancorato sul fondo o presso il fondo (palangaro di fondo) o lasciato
galleggiare a mezz'acqua o presso la superficie (palangaro di superficie).
7) "amo": un pezzo di filo d'acciaio ricurvo e affilato, di solito con un ardiglione. La punta di
un amo può essere dritta o anche rovesciata e ricurva; il gambo può essere di varia
lunghezza e forma e la sua sezione può essere rotonda (regolare) o piatta (forgiato). La
lunghezza totale di un amo corrisponde alla lunghezza massima totale del gambo calcolata
dall'estremità dell'amo che serve ad assicurare la lenza, di solito a forma di occhiello,
all'apice del collo; La larghezza di un amo corrisponde alla distanza massima orizzontale
dalla parte esterna del gambo alla parte esterna dell'ardiglione.
8) "pesca sportiva": attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi
o sportivi.
9) "dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP)": qualsiasi dispositivo galleggiante sulla
superficie del mare in grado di concentrare nello spazio sottostante novellame o individui
adulti di specie altamente migratorie.
10) "Croce di Sant'Andrea": attrezzo per raccogliere dal fondo marino, con un'azione a forbice,
il mollusco bivalve Pinna nobilis o il corallo rosso.
11) "prateria": area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di
fanerogame o in cui tale vegetazione è esistita e richiede un intervento di ripristino.
Prateria è un nome collettivo per indicare le specie Posidonia oceanica, Cymodocea
nodosa, Zoostera marin e Zoostera noltii.
12) "habitat coralligeno": area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza
dominante di una specifica comunità biologica chiamata "coralligena" o in cui tale
comunità è esistita e richiede un intervento di ripristino. Coralligeno è un termine collettivo
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/17
per una struttura biogenica molto complessa, risultante dalla continua sovrapposizione, su
un sostrato roccioso o duro preesistente, di strati calcarei derivanti principalmente
dall'attività costruttrice, tramite incrostazioni calcaree, di alghe rosse corallinacee e
organismi animali quali Poriferi, Ascidi, Cnidari (gorgonie, ventagli di mare, ecc.),
Briozoi, Serpulidi, Anellidi e altri organismi fissatori di calcare.
13) "letto di maerl": area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di
una specifica comunità biologica chiamata "maerl" o in cui tale comunità è esistita e
richiede un intervento di ripristino. Maerl è un termine collettivo per una struttura
biogenica risultante da varie specie di alghe coralline rosse (Corallinacee), che sono dotate
di scheletro rigido di calcio e crescono sul fondale come alghe coralline a ramificazioni
libere, a rametti o a noduli, formando sedimenti nelle pieghe dei fondali melmosi o
sabbiosi. I letti di maerl sono di solito composti di una o più alghe rosse variamente
combinate, in particolare Lithothamnion coralloides e Phymatolithon calcareum;
14) "ripopolamento diretto" l'attività di rilascio di fauna selvatica viva di specie selezionate in
acque in cui essi sono presenti naturalmente, al fine di sfruttare la produzione naturale
dell'ambiente acquatico per aumentare il numero di individui a disposizione delle attività di
pesca e/o aumentare il reclutamento naturale.
15) "trapianto" il processo con il quale una specie è intenzionalmente trasportata e rilasciata
dagli uomini all'interno di aree in cui essa è presente con popolazioni stabilite e flusso
genetico continuo;
16) "specie non autoctona" una specie il cui ambiente naturale storicamente conosciuto si trova
al di fuori dalla zona considerata;
17) "introduzione" il processo con il quale una specie non autoctona è intenzionalmente
trasportata e rilasciata dagli uomini in aree al di fuori del suo ambiente naturale
storicamente conosciuto.
L 409/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
Capo II
Specie e habitat protetti
Articolo 3
Specie protette
1. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali delle
specie marine di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, salvo in caso di deroga
concessa in conformità dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE.
2. In deroga al paragrafo 1, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle
specie marine di cui allo stesso paragrafo 1, catturate accidentalmente, sono consentiti
nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire la ricostituzione dei singoli
animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti interessate ne siano
state debitamente informate in precedenza.
Articolo 4
Habitat protetti
1. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante,
sciabiche da spiaggia e reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia
oceanica) o di altre fanerogame marine.
In deroga al primo comma, l'uso di ciancioli, sciabiche da natante e reti analoghe la cui
altezza totale e il cui comportamento nelle operazioni di pesca implicano che il cavo di
chiusura, la lima da piombo o le corde da salpamento non tocchino le praterie può essere
autorizzato nel quadro di piani di gestione di cui all'articolo 18 o all'articolo 19 del presente
regolamento.
2. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat
coralligeni e letti di maerl.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/19
3. È vietato l'uso di draghe trainate e di reti da traino per la pesca a profondità superiori a
1.000 m.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2 si applica dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento a tutte le zone Natura 2000, a tutte le zone
particolarmente protette e a tutte le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea
(ASPIM) designate ai fini della conservazione di tali habitat a norma della direttiva
92/43/CEE o della decisione 1999/800/CE.
5. In deroga al paragrafo 1, primo comma, la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza
fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti
trainate sul fondo tradizionalmente intrapresa sulle praterie di posidonie può essere
autorizzata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 2371/2002, a condizione che:
i) le attività di pesca in questione siano regolamentate da un piano di gestione ai sensi
dell'articolo 19 del presente regolamento;
ii) le attività di pesca in questione riguardino non più del 33% della zona coperta da
praterie di posidonia oceanica all'interno dell'area oggetto del piano di gestione;
iii) le attività di pesca in questione riguardino non più del 10% delle praterie nelle acque
territoriali dello Stato membro interessato.
Le attività di pesca autorizzate a norma del presente paragrafo devono:
a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), all'articolo 9,
paragrafo 3, punto 2, e all'articolo 23;
b) essere regolamentate in modo da assicurare che le catture di specie menzionate
nell'allegato III siano ridotte al minimo. Non si applica tuttavia l'articolo 9, paragrafo
3, punto 1.
L 409/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
Ogniqualvolta un peschereccio operante in base alle disposizioni del presente paragrafo è
ritirato dalla flotta con fondi pubblici , la licenza di pesca speciale per l'esercizio di questa
attività di pesca è ritirata e non viene riemessa.
Gli Stati membri interessati stabiliscono un piano di controllo e riferiscono alla
Commissione ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
in merito allo stato delle praterie di posidonia oceanica interessate dalle attività di pesca
con reti trainate sul fondo e all'elenco dei pescherecci autorizzati. La prima relazione è
trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009.
6. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire la raccolta di informazioni scientifiche
per consentire l'identificazione e la mappatura degli habitat da proteggere ai fini del
presente articolo.
Capo III
Zone di pesca protette
Articolo 5
Procedura d'informazione per l'istituzione di zone di pesca protette
Entro il 31 dicembre 2007, gli Stati membri trasmettono per la prima volta alla Commissione
informazioni utili per l'istituzione di zone di pesca protette e per le eventuali misure di gestione da
applicarvi, sia all'interno che all'esterno delle acque che rientrano nella loro giurisdizione, qualora la
protezione delle zone di crescita, delle zone di riproduzione o dell'ecosistema marino dagli effetti
dannosi della pesca richieda misure speciali.
Articolo 6
Zone di pesca comunitarie protette
1. Sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 5 del presente regolamento e di
ogni altra informazione pertinente in proposito, il Consiglio designa, entro due anni
dall'adozione del presente regolamento, le zone di pesca protette situate essenzialmente al
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/21
di fuori delle acque territoriali degli Stati membri, indicando i tipi di attività di pesca vietati
o autorizzati in tali zone.
2. Il Consiglio può successivamente designare altre zone di pesca protette, ovvero
modificarne le delimitazioni e le norme di gestione ivi stabilite, sulla base di nuovi dati
scientifici pertinenti.
3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a garantire l'appropriata
raccolta di informazioni scientifiche per consentire l'identificazione e la mappatura
scientifica delle zone da proteggere a norma del presente articolo.
Articolo 7
Zone di pesca nazionali protette
1. Entro due anni dall'adozione del presente regolamento e sulla base delle informazioni
fornite a norma dell'articolo 5 del medesimo, gli Stati membri designano altre zone di
pesca protette, rispetto alle zone di pesca protette già istituite prima dell'entrata in vigore
del presente regolamento, all'interno delle proprie acque territoriali in cui le attività di
pesca possono essere vietate o soggette a limitazioni al fine di conservare e gestire le
risorse acquatiche vive o di mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli
ecosistemi marini. Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono in merito
agli attrezzi da pesca autorizzati nelle suddette zone protette e fissano norme tecniche
adeguate e almeno altrettanto vincolanti di quelle previste dalla normativa comunitaria
vigente.
2. Gli Stati membri possono successivamente designare altre zone di pesca protette, o
modificare le delimitazioni e le regole di gestione stabilite a norma del paragrafo 1, sulla
base di nuovi dati scientifici pertinenti. Gli Stati membri e la Commissione adottano le
misure atte a garantire l'appropriata raccolta di informazioni scientifiche per consentire
l'identificazione e la mappatura scientifica delle zone da proteggere ai fini del presente
articolo.
3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere notificate alla Commissione.
Nell'applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri informano la
L 409/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
Commissione delle motivazioni di carattere scientifico, tecnico e giuridico su cui si basa
l'esigenza di misure speciali.
4. Nel caso in cui la proposta di istituire una zona di pesca protetta all'interno delle acque
territoriali di uno Stato membro possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro
Stato membro, la suddetta zona viene designata solo dopo che la Commissione, lo Stato
membro e il consiglio consultivo regionale interessato siano stati consultati conformemente
alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
5. Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca notificate ai sensi del
paragrafo 3 non siano sufficienti per garantire un elevato livello di protezione delle risorse
e dell'ambiente essa può, previa consultazione dello Stato membro, chiedere di modificare
la misura o proporre che il Consiglio designi una zona di pesca protetta o adotti misure di
gestione della pesca con riguardo alle acque considerate.
Capo IV
Restrizioni relative agli attrezzi da pesca
Articolo 8
Pratiche e attrezzi vietati
1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di:
a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;
b) apparecchiature che generano scariche elettriche;
c) esplosivi;
d) sostanze che, se mescolate, possono dar luogo ad esplosioni;
e) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo o organismi
simili al corallo;
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/23
f) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione per la raccolta, in particolare, di
molluschi bivalvi infissi nelle rocce;
g) croci di Sant'Andrea e altri attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo
rosso o di altri tipi di corallo o organismi simili al corallo;
h) pezze di rete con maglie di dimensione inferiore a 40 mm per reti a strascico;
2. È vietato l'uso di reti da fondo per la cattura delle specie seguenti: tonno bianco (Thunnus
alalunga), tonno rosso (Thunnus thynnus), pesce spada (Xiphias gladius), pesce castagna
(Brama brama), squali (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae;
Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae e Lamnidae).
A titolo di deroga, le catture accessorie accidentali di non più di tre esemplari delle specie
di squali di cui al primo comma possono essere detenute a bordo o sbarcate purché non si
tratti di specie protette ai sensi del diritto comunitario.
3. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la
vendita e l'esposizione o la messa in vendita del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e
del dattero bianco (Pholas dactylus).
4. I fucili subacquei sono vietati se usati in combinazione con respiratori subacquei
(autorespiratori) oppure di notte dal tramonto all'alba.
5. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la
vendita e l'esposizione o la messa in vendita delle femmine mature dell'aragosta
(Palinuridae spp.) e delle femmine mature dell'astice (Homarus gammarus). Le femmine
mature dell'aragosta e le femmine mature dell'astice sono rigettate in mare immediatamente
dopo la cattura accidentale o possono essere utilizzate per il ripopolamento diretto o il
trapianto nell'ambito dei piani di gestione stabiliti a norma degli articoli 18 o 19 del
presente regolamento.
L 409/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
Articolo 9
Dimensione minima delle maglie
1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di reti trainate, di reti da
circuizione o di reti da imbrocco, a meno che la dimensione delle maglie nella parte della
rete in cui esse sono più piccole sia conforme al disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente
articolo..
2. La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel
regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione1.
3. Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle
maglie è la seguente:
1) fino al 31 dicembre 2007: 40 mm;
2) dal 1 luglio 2008, la rete di cui al punto (1) è sostituita da una pezza di rete a maglia
quadrata da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del
proprietario del peschereccio, da una rete a maglia romboidale da 50 mm.
Per quanto concerne il disposto del paragrafo precedente, i pescherecci sono
autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete;
3) La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno
2012, una relazione sull'attuazione del presente paragrafo, in base alla quale e in base
alle informazioni fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011
propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti.
4. Per le reti da traino destinate alla pesca della sardina e dell'acciuga, quando tali specie
rappresentano almeno l'80% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita, la
dimensione minima delle maglie è di 20 mm.
5. Per le reti da circuizione, la dimensione minima delle maglie è di 14 mm.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/25
6. a) La dimensione delle maglie delle reti da imbrocco calate sul fondo non è inferiore a 16 mm.
b) Per le reti da imbrocco calate sul fondo destinate alla pesca dell'occhialone, quando
tale specie rappresenta almeno il 20% delle catture in peso vivo, la dimensione
minima delle maglie è di 100mm.
7. Uno Stato membro può concedere una deroga al disposto dei paragrafi 3, 4 e 5 per le
sciabiche da natante e le sciabiche da spiaggia che rientrano in un piano di gestione di cui
all'articolo 19, a condizione che la pesca in questione sia altamente selettiva, abbia un
effetto trascurabile sull'ambiente marino e non sia interessata dalle disposizioni di cui
all'articolo 4, paragrafo 5.
8. Gli Stati membri forniscono dati scientifici aggiornati e motivazioni tecniche per tale
deroga.
Articolo 10
Taglia minima degli ami
Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di palangari con ami di lunghezza totale
inferiore a 3,95 cm e di larghezza inferiore a 1,65 cm per i pescherecci che utilizzano palangari e
che sbarcano o detengono a bordo un quantitativo di occhialone (Pagellus bogaraveo) superiore al
20% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.
1 GU L 22 del 25.1.2003, pag. 5.
L 409/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
Articolo 11
Attacco di dispositivi e armamento delle reti da traino
1. In qualsiasi parte della rete è vietato ostruire le maglie o ridurne di fatto le dimensioni se
non con dispositivi autorizzati dal regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione1 o
elencati nell'allegato I, lettera a), del presente regolamento.
2. L'armamento delle reti da traino deve essere conforme alle specifiche tecniche di cui
all'allegato I, lettera b), del presente regolamento.
Articolo 12
Dimensioni degli attrezzi da pesca
È vietato detenere a bordo o utilizzare in mare attrezzi da pesca non conformi alle dimensioni
indicate nell'allegato II.
Articolo 13
Valori minimi di distanza e profondità per l'uso degli attrezzi da pesca
1. È vietato l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o
all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore
dalla costa.
In deroga al primo comma, l'uso di draghe è autorizzato entro una distanza di 3 miglia
nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie
diverse dai molluschi catturate non superino il 10% del peso vivo totale della cattura.
2. È vietato l'uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa. È
vietato l'uso di draghe tirate da natanti e draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia
nautiche dalla costa.
1 GU L 318 del 7.12.1984, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2122/89 (GU L 201 del 15.7.1989, pag. 21).
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/27
3. È vietato l'uso di ciancioli entro una distanza di 300 metri dalla costa o all'interno
dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
I ciancioli non sono piazzati ad una profondità inferiore al 70% dell'altezza totale dei
ciancioli stessi secondo i criteri di misura di cui all'allegato II del presente regolamento.
4. È vietato l'uso di draghe per la pesca delle spugne all'interno dell'isobata di 50 metri; tale
pesca non deve essere effettuata entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dalla costa.
5. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo
30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, autorizza una deroga ai paragrafi 1, 2
e 3, a condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, come
l'estensione limitata delle piattaforme costiere lungo tutta la linea costiera di uno Stato
membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, qualora le
attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un
numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con
altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi degli articoli 18 e 19. Gli Stati
membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga.
6. In deroga al paragrafo 2, le reti da traino possono essere usate temporaneamente fino al 31
dicembre 2007 a una distanza dalla costa inferiore a 1,5 miglia nautiche purché ad una
profondità superiore all'isobata di 50 metri.
7. In deroga paragrafo 3, i ciancioli possono essere usati temporaneamente fino al 31
dicembre 2007 a una distanza dalla costa inferiore a 300 metri o ad una profondità
inferiore all'isobata di 50 metri, ma non inferiore all'isobata di 30 metri. I ciancioli possono
essere usati temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 ad una profondità inferiore al 70%
dell'altezza totale dei ciancioli stessi secondo i criteri di misura di cui all'allegato II del
presente regolamento.
8. In deroga al paragrafo 2, le draghe tirate da natanti e le draghe idrauliche possono essere
usate temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 entro una distanza dalla costa inferiore a
0,3 miglia nautiche.
L 409/28 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
9. La deroga di cui al paragrafo 5 si applica soltanto alle attività di pesca già autorizzate dagli
Stati membri e alle imbarcazioni aventi un'attività comprovata nella pesca di più di cinque
anni e non comporta alcun aumento futuro nello sforzo di pesca previsto.
Entro il 30 aprile 2007 si trasmette alla Commissione un elenco dei pescherecci autorizzati
e delle loro caratteristiche che riporti un confronto con le caratteristiche di questa flotta al
1º gennaio 2000.
Tali attività di pesca devono inoltre:
a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h),
all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2 e all'articolo 23;
b) non interferire con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle
reti da traino, dai ciancioli o da analoghe reti trainate;
c) essere regolamentate in modo da garantire che le catture delle specie di cui
all'allegato III, ad eccezione dei molluschi bivalvi, siano minime;
d) non orientarsi verso i cefalopodi.
Gli Stati membri interessati elaborano un piano di monitoraggio e presentano una relazione
alla Commissione ogni tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La prima
relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009. Alla luce di tali relazioni,
la Commissione può adottare misure in virtù dell'articolo 18 o dell'articolo 19, paragrafo 9
del presente regolamento.
10. Possono essere concesse deroghe ai paragrafi 1 e 2 per le zone di pesca a cui è accordata
una deroga a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento secondo la
procedura prevista dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
11. In deroga al paragrafo 2 l'uso di reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5
miglia nautiche dalla costa è autorizzato alle seguenti condizioni:
– profondità marina non inferiore all'isobata di 50 metri;
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/29
– vincoli geografici specifici, come l'estensione limitata delle piattaforme costiere
lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone
per la pesca con reti da traino;
– nessun impatto significativo sull'ambiente marino;
– conformità con il paragrafo 9, terzo comma, lettere a) e b);
– nessun conseguente aumento nello sforzo di pesca rispetto a quanto già autorizzato
dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 settembre 2007 le modalità di
applicazione di tale deroga. Tale notifica contiene un elenco dei pescherecci autorizzati e
delle zone autorizzate, con le rispettive coordinate geografiche sia terrestri sia marine.
Gli Stati membri interessati sorvegliano le attività di pesca nelle zone in questione e
garantiscono una valutazione scientifica. I risultati di tale valutazione sono comunicati alla
Commissione ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La
prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009.
Se, in base alle notifiche trasmesse dagli Stati membri ai sensi del secondo e terzo comma,
o in seguito a nuovi pareri scientifici, la Commissione ritiene che le condizioni per una
deroga non siano soddisfatte, essa può consultare lo Stato membro e chiedergli di
modificare il piano o può proporre al Consiglio adeguate misure destinate alla protezione
delle risorse e dell'ambiente.
Articolo 14
Deroghe transitorie alla dimensione minima delle magli
e alla distanza minima dalla cost
per l'uso degli attrezzi da pesca
1. Qualunque attrezzo da pesca di cui all'articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5, le cui maglie siano di
dimensioni inferiore a quelle ivi stabilite e il cui uso sia conforme alla legislazione
L 409/30 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
nazionale in vigore al 1º gennaio 1994, può essere usato fino al 31 maggio 2010 anche se
non rispetta i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 9.
2. Qualunque attrezzo da pesca di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, usato a una distanza
dalla costa inferiore a quella ivi stabilita e il cui uso sia conforme alla legislazione
nazionale in vigore al 1º gennaio 1994, può essere usato fino al 31 maggio 2010 anche se
non rispetta i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 9.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a meno che il Consiglio, su proposta della Commissione e
sulla scorta di dati scientifici, non decida altrimenti a maggioranza qualificata.
Capo V
Taglie minime degli organismi marini
Articolo 15
Taglie minime degli organismi marini
1. Gli organismi marini di taglia inferiore alla taglia minima di cui all'allegato III (in
appresso: "gli organismi marini sottotaglia") non possono essere venduti, tenuti a bordo,
trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita.
2. La taglia degli organismi marini è misurata conformemente all'allegato IV. Qualora siano
ammessi più metodi di misurazione, gli organismi marini hanno la taglia prevista se
almeno una delle misure determinate mediante questi metodi è pari o superiore alla
dimensione minima corrispondente.
3. Il paragrafo 1 non si applica al novellame di sardine sbarcato ai fini del consumo umano se
tale novellame è catturato con sciabiche da natante o sciabiche da spiaggia e autorizzato
conformemente a disposizioni nazionali stabilite in un piano di gestione di cui all'articolo
19, a condizione che lo stock di sardine rientri nei limiti biologici di sicurezza.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/31
Articolo 16
Ripopolamento diretto e trapianto
1. In deroga all'articolo 15, gli organismi marini sottotaglia possono essere catturati, tenuti a
bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita
vivi a fini di ripopolamento diretto o trapianto con il permesso e sotto l'egida dello Stato
membro in cui si svolgono tali attività.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la cattura di organismi marini sottotaglia ai fini di
cui al paragrafo 1 avvenga secondo modalità compatibili con eventuali misure di gestione
comunitarie applicabili alla specie in questione.
3. Gli organismi catturati ai fini di cui al paragrafo 1 devono essere rigettati in mare o
destinati all'acquacoltura estensiva. Se successivamente ricatturati, essi possono essere
venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che soddisfino i requisiti
di cui all'articolo 15.
4. Sono vietati l'introduzione, il trapianto e il ripopolamento diretto con specie non autoctone,
salvo se tali operazioni sono svolte in conformità dell'articolo 22, lettera b), della direttiva
92/43/CEE del Consiglio.
Capo VI
Pesca non commerciale
Articolo 17
Pesca sportiva
1. Nell'ambito della pesca sportiva è vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli,
draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo
combinate. Nell'ambito della pesca sportiva è altresì vietato l'uso di palangari per la cattura
di specie altamente migratorie.
L 409/32 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
2. Gli Stati membri provvedono affinché la pesca sportiva venga praticata secondo modalità
conformi agli obiettivi e alle norme del presente regolamento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le catture di organismi marini effettuate nell'ambito
della pesca sportiva non vengano commercializzate. Ciononostante, in via eccezionale può
essere autorizzata la commercializzazione di specie catturate nell'ambito di gare sportive,
purché il reddito generato dalla loro vendita sia destinato a scopi benefici.
4. Gli Stati membri adottano misure per la registrazione e la raccolta separata dei dati relativi
alle catture di specie altamente migratorie di cui all'allegato I del regolamento (CE)
n. 973/20011 effettuate nell'ambito della pesca sportiva nel Mediterraneo.
5. Gli Stati membri regolamentano la pesca subacquea con fucili subacquei, in particolare per
adempiere gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 4.
6. Gli Stati membri informano la Commissione circa le misure adottate in conformità del
presente articolo.
Capo VII
Piani di gestione
Articolo 18
Piani di gestione a livello comunitario
1. Il Consiglio può adottare piani di gestione per attività di pesca specifiche praticate nel
Mediterraneo, segnatamente in zone che si estendono del tutto o in parte al di fuori delle
acque territoriali degli Stati membri. Tali piani possono includere in particolare:
a) misure di gestione dello sforzo di pesca;
1 GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 831/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 33).
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/33
b) misure tecniche specifiche, comprendenti se del caso opportune deroghe temporanee
alle norme del presente regolamento laddove tali deroghe siano necessarie allo
svolgimento delle attività di pesca e a condizione che il piano di gestione garantisca
lo sfruttamento sostenibile delle risorse considerate;
c) l'estensione dell'uso obbligatorio di sistemi di controllo via satellite VMS o di sistemi
analoghi per i pescherecci di lunghezza fuori tutto compresa tra 10 e 15 m;
d) restrizioni temporanee o permanenti in talune zone, riservate a determinati attrezzi o
alle navi che hanno sottoscritto obblighi nell'ambito del piano di gestione.
I piani di gestione prevedono il rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al
regolamento (CE) n. 1627/941.
In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai
pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m può essere richiesto il possesso di un
permesso di pesca speciale.
2. Gli Stati membri e/o il consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo possono
presentare suggerimenti alla Commissione su questioni attinenti alla definizione dei piani
di gestione. La Commissione risponde a tali richieste entro tre mesi dal ricevimento.
3. Gli Stati membri e la Commissione provvedono ad un adeguato monitoraggio scientifico
dei piani di gestione. In particolare, talune misure di gestione relative alle attività di pesca
che sfruttano specie con ciclo di vita breve sono rivisti annualmente per tener conto dei
possibili cambiamenti nella forza di reclutamento.
Articolo 19
Piani di gestione per talune attività di pesca nelle acque territoriali
1. Entro il 31 dicembre 2007 gli Stati membri adottano piani di gestione per le attività di
pesca condotte con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da
1 GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.
L 409/34 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
circuizione e draghe all'interno delle loro acque territoriali. Ai suddetti piani di gestione si
applica l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. Gli Stati membri possono successivamente elaborare altri piani di gestione sulla base di
nuovi dati scientifici pertinenti.
3. Gli Stati membri provvedono a un adeguato monitoraggio scientifico dei piani di gestione.
In particolare, talune misure di gestione relative alle attività di pesca che sfruttano specie
con ciclo di vita breve sono rivisti annualmente per tener conto dei possibili cambiamenti
nella forza di reclutamento.
4. I piani di gestione possono includere misure che vanno oltre le disposizioni del presente
regolamento al fine di:
a) accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;
b) ridurre i rigetti in mare;
c) contenere lo sforzo di pesca.
5. Le misure da includere nei piani di gestione sono proporzionate alle finalità, agli obiettivi e
al calendario previsto, e tengono conto dei seguenti fattori:
a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;
b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;
c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;
d) l'impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.
6. I piani di gestione prevedono il rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al
regolamento (CE) n. 1627/94.
In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai
pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m può essere richiesto il possesso di un
permesso di pesca speciale.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/35
7. I piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono notificati alla Commissione entro il
30 settembre 2007 per consentirle di presentare le proprie osservazioni prima che i piani
stessi vengano adottati. I piani di gestione di cui al paragrafo 2 sono notificati alla
Commissione sei mesi prima della data prevista di entrata in vigore. La Commissione
comunica tali piani agli altri Stati membri.
8. Nel caso in cui un piano di gestione possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro
Stato membro, esso viene adottato solo dopo che la Commissione, lo Stato membro e il
consiglio consultivo regionale interessato siano stati consultati conformemente alla
procedura di cui all'articolo 8, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
9. Se la Commissione, sulla base della notifica di cui al paragrafo 7 o di un nuovo parere
scientifico, ritiene che un piano di gestione adottato ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo
2 non sia sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e
dell'ambiente, essa può consultare lo Stato membro e chiedergli di modificare il piano o
può proporre al Consiglio adeguate misure destinate alla protezione delle risorse e
dell'ambiente.
Capo VIII
Misure di controllo
Articolo 20
Cattura di specie bersaglio
1. Le percentuali di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 6, all'articolo 10, paragrafo 1, e
all'articolo 13, paragrafo 1, sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi
acquatici che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. Esse possono
essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.
2. Nel caso di pescherecci da cui sono stati trasbordati quantitativi di organismi acquatici
vivi, tali quantitativi devono essere presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di
cui al paragrafo 1.
L 409/36 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
Articolo 21
Trasbordi
Il trasbordo di organismi acquatici vivi su altri pescherecci o l'accettazione di trasbordi di tali
organismi da altri pescherecci sono consentiti unicamente ai comandanti dei pescherecci che
tengono un giornale di bordo secondo quanto disposto dall'articolo 6 del regolamento (CEE)
n. 2847/93.
Articolo 22
Porti designati
1. Le catture effettuate con reti a strascico, reti da traino pelagiche, ciancioli, palangari
pelagici, draghe tirate da natanti e draghe idrauliche possono essere sbarcate e
commercializzate per la prima volta solo in porti designati dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 30 aprile 2007 un elenco di porti
designati. La Commissione comunica tale elenco agli altri Stati membri.
Articolo 23
Controllo delle catture
Nell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93, la seconda frase è sostituita dal testo
seguente:
"Per le operazioni di pesca nel Mediterraneo, tutte le specie indicate su un elenco adottato
conformemente al paragrafo 8 e conservate a bordo in quantitativi superiori a 15 kg. di equivalente
peso vivo devono essere registrate nel giornale di bordo.
Tuttavia, per le specie altamente migratorie e le piccole specie pelagiche, ogni quantitativo
superiore a 50 kg di equivalente peso vivo deve essere registrato nel giornale di bordo."
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/37
Articolo 24
Registro delle navi autorizzate alla pesca nella zona dell'accordo CGPM
1. Entro il 1° giugno 2007 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, sul consueto
supporto informatico, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera e immatricolate nel suo
territorio, di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m, autorizzate alla pesca nella zona
CGPM grazie al rilascio di un permesso di pesca.
2. L'elenco di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti:
a) il numero d'iscrizione della nave nel registro della flotta comunitaria (CFR) e la
marcatura esterna ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/20041;
b) il periodo autorizzato per la pesca e/o il trasbordo;
c) gli attrezzi da pesca usati.
3. Entro il 1° luglio 2007 la Commissione trasmette l'elenco al segretariato esecutivo della
CGPM affinché le navi interessate possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi
aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate alla pesca nella zona
dell'accordo CGPM (in appresso denominato "registro CGPM").
4. Qualsiasi modifica dell'elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione
affinché la trasmetta al segretariato esecutivo della CGPM, secondo la stessa procedura,
almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui le navi iniziano l'attività di pesca nella
zona CGPM.
5. I pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non sono iscritti
nell'elenco di cui al paragrafo 1 non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare o
sbarcare alcun tipo di pesce o di mollusco nella zona CGPM.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
1 GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.
L 409/38 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
a) soltanto le navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 e che
abbiano a bordo un permesso di pesca da loro rilasciato siano autorizzate, secondo le
condizioni stabilite nel permesso, a svolgere attività di pesca nella zona CGPM;
b) non sia rilasciato alcun permesso di pesca alle navi che hanno svolto un'attività di
pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata (pesca IUU) nella zona CGPM o
altrove, tranne qualora i nuovi armatori forniscano adeguate prove documentali del
fatto che i precedenti armatori e operatori non hanno più alcun interesse giuridico,
finanziario o diritto di godimento rispetto a tali navi, né esercitano alcun controllo
sulle medesime, o che le loro navi né prendono parte né sono associate ad una pesca
IUU;
c) nella misura del possibile la loro legislazione nazionale vieti agli armatori e agli
operatori di navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 di
prendere parte o di essere associati ad attività di pesca esercitate nella zona
dell'accordo CGPM da navi che non figurano nel registro CGPM;
d) nella misura del possibile la loro legislazione nazionale esiga che gli armatori e gli
operatoti delle navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1
posseggano la cittadinanza o siano entità giuridiche dello Stato membro di bandiera;
e) le loro navi siano conformi a tutte le pertinenti misure di gestione e conservazione
della CGPM.
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo,
il trasbordo e lo sbarco di pesci e molluschi catturati nella zona CGPM da navi aventi una
lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM.
8. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi informazione in
base alla quale vi siano forti motivi per presumere che navi di lunghezza fuori tutto
superiore a 15 metri non iscritte nel registro CGPM esercitino attività di pesca o di
trasbordo di pesci e molluschi nella zona dell'accordo CGPM.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/39
Capo IX
Misure per le specie altamente migratorie
Articolo 25
Pesca del pescespada
Anteriormente al 31 dicembre 2007 il Consiglio decide le misure tecniche per la protezione del
novellame di pescespada nel Mediterraneo.
Capo X
Misure per le acque intorno alle isole maltesi
Articolo 26
La zona di gestione di 25 miglia intorno alle isole maltesi
1. L'accesso dei pescherecci comunitari alle acque e alle risorse della zona che si estende fino
a 25 miglia nautiche dalle linee di base intorno alle isole maltesi (in appresso: "la zona di
gestione") è disciplinato come segue:
a) la pesca all'interno della zona di gestione è limitata ai pescherecci di lunghezza fuori
tutto inferiore a 12 metri che utilizzano attrezzi diversi da quelli trainati;
b) lo sforzo complessivo di tali pescherecci, espresso in termini di capacità di pesca
totale, non può superare il livello medio registrato nel 2000-2001, corrispondente a
1950 pescherecci aventi una potenza motrice e una stazza totali di 83000 kW e 4035
GT rispettivamente.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con reti da traino di lunghezza fuori tutto
non superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare in determinate zone all'interno della
zona di gestione, secondo quanto specificato all'allegato V, lettera a), del presente
regolamento, fatto salvo il rispetto delle condizioni seguenti:
L 409/40 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
a) la capacità di pesca totale dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare
nella zona di gestione non deve superare il limite di 4800 kW;
b) la capacità di pesca di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare ad
una profondità inferiore ai 200 m non deve superare i 185 kW; l'isobata di 200 metri
di profondità è identificata da una linea spezzata che collega i punti elencati
nell'allegato V, lettera b), del presente regolamento;
c) i pescherecci con reti da traino che operano nella zona di gestione devono essere in
possesso di un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento
(CE) n. 1627/94 che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca
speciali1 e devono essere inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione
dagli Stati membri interessati e contenente la loro marcatura esterna e il loro numero
d'iscrizione nel registro della flotta comunitaria (CFR) ai sensi dell'allegato I del
regolamento (CE) n. 26/2004;
d) i limiti di capacità, di cui alle lettere a) e b), devono essere periodicamente rivalutati
sulla base del parere di enti scientifici pertinenti con riguardo ai loro effetti sulla
conservazione degli stock.
3. Se la capacità totale di pesca di cui al paragrafo 2, lettera a) supera la capacità totale di
pesca dei pescherecci con lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 24 metri che operano
nella zona di gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (in appresso: "la capacità di
pesca di riferimento"), la Commissione, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 29, ripartisce tale capacità eccedentaria disponibile tra gli Stati membri tenendo
conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.
La capacità di pesca di riferimento corrisponde a 3600 kW.
4. I permessi di pesca speciali per la capacità di pesca eccedentaria disponibile di cui al
paragrafo 3 possono essere rilasciati unicamente ai pescherecci che alla data di
applicazione del presente articolo figurano nel registro della flotta comunitaria.
1 GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/41
5. Se la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella
zona di gestione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), supera il limite stabilito al paragrafo 2,
lettera a), perché tale limite è stato abbassato a seguito della revisione di cui al paragrafo 2,
lettera d), la Commissione ripartisce la capacità di pesca tra gli Stati membri sulla base
seguente:
a) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci operanti nella zona nel
periodo 2000-2001 è considerata prioritaria;
b) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci che hanno operato nella
zona in un qualsiasi altro periodo è presa in considerazione in secondo luogo;
c) la capacità di pesca rimanente per gli altri pescherecci viene ripartita tra gli Stati
membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.
6. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con ciancioli o palangari e i pescherecci
dediti alla pesca della lampuga ai sensi dell'articolo 27 sono autorizzati ad operare
all'interno della zona di gestione. Essi ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi
dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e devono essere inclusi in un elenco fornito
alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente la loro marcatura esterna e il
loro numero d'iscrizione nel registro della flotta comunitaria (CFR) ai sensi dell'allegato I
del regolamento CE) n. 26/2004. Lo sforzo di pesca è in ogni caso controllato per
salvaguardare la sostenibilità di queste attività di pesca nella zona.
7. Il comandante di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare nella zona di
gestione ai sensi del paragrafo 2 e che non dispone di VMS a bordo è tenuto a segnalare
ciascuna entrata e ciascuna uscita dalla zona suddetta alle proprie autorità e alle autorità
dello Stato costiero.
L 409/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
Articolo 27
Pesca della lampuga
1. All'interno della zona di gestione, la pesca della lampuga (Coriphaena spp.) mediante
dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) è vietata dal 1° gennaio al 5 agosto di ogni
anno.
2. La pesca della lampuga all'interno della zona di gestione può essere praticata da un
massimo di 130 pescherecci.
3. Le autorità maltesi stabiliscono le rotte lungo cui sono disposti i DCP e assegnano ciascuna
rotta a pescherecci comunitari entro il 30 giugno di ogni anno. I pescherecci comunitari
battenti bandiera diversa da quella di Malta non sono autorizzati ad utilizzare i DCP nella
zona delle 12 miglia.
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, la Commissione definisce i criteri da
applicare per la fissazione e l'assegnazione delle rotte per i DCP.
4. I pescherecci autorizzati a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di
pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e vengono inclusi in
un elenco fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato e contenete la loro
marcatura esterna e il loro numero d'iscrizione nel registro della flotta comunitaria (CFR)
ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. In deroga al disposto dell'articolo
1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto
inferiore a 10 m è richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/43
Capo XI
Disposizioni finali
Articolo 28
Procedura decisionale
Salvo diversa disposizione del presente regolamento, il Consiglio decide secondo la procedura di
cui all'articolo 37 del trattato.
Articolo 29
Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione degli articoli 26 e 27 del presente regolamento sono adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Articolo 30
Modifiche
Le modifiche degli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 2371/2002.
Articolo 31
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1626/94 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti
secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.
L 409/44 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
Articolo 32
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/45
ALLEGATO I
Condizioni tecniche per l'attacco di dispositivi e l'armamento delle reti da traino
Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
a) "pezza di rete a filo accoppiato": una pezza di rete a due o più fili, i quali possono essere
separati tra i nodi senza danneggiare la struttura dei fili;
b) "pezza di rete senza nodo": una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati che
formano un quadrato approssimativo in cui gli angoli delle maglie sono formati
dall'incrocio dei fili di due lati adiacenti della maglia;
c) "pezza di rete a maglia quadrata": una pezza costruita in modo tale che le due serie di linee
parallele formate dai lati della maglia siano l'una parallela e l'altra perpendicolare all'asse
longitudinale della rete;
d) "corpo della rete": sezione rastremata situata nella parte anteriore di una rete da traino;
e) "avansacco": sezione cilindrica, costituita da una o più pannelli, situata tra il corpo della
rete e il sacco;
f) "sacco": la parte posteriore di una rete da traino, costituita da una pezza con maglie delle
stesse dimensioni avente forma cilindrica o rastremata, le cui sezioni trasversali
costituiscono all'incirca un cerchio di raggio identico o decrescente;
g) "sacco a palla": sacco costituito da uno o più pannelli adiacenti, con maglie delle stesse
dimensioni, il cui numero di maglie aumenta verso la parte posteriore provocando
un'estensione sia della lunghezza trasversale rispetto all'asse longitudinale della rete sia
della circonferenza del sacco;
h) "sacco a tasca": un sacco la cui altezza verticale diminuisce verso la parte posteriore del
sacco e le cui sezioni trasversali costituiscono all'incirca un'ellissi con asse maggiore
identico o decrescente. La parte posteriore del sacco è costituita da un unico pannello
L 409/46 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
piegato o da pannelli posteriori, sia superiori che inferiori, cuciti insieme trasversalmente
rispetto all'asse longitudinale della rete;
i) "relinga trasversale": corda esterna e interna che corre trasversalmente rispetto all'asse
longitudinale della rete, situata nella parte posteriore del sacco lungo la giuntura tra due
pannelli superiori e inferiori o lungo la piega del pannello posteriore unico; può essere un
prolungamento della relinga laterale o una corda separata.
j) "circonferenza-perimetro" della sezione di una pezza di rete a maglia romboidale di una
rete da traino: il numero delle maglie in quella sezione moltiplicato per la dimensione della
maglia stirata;
k) ""circonferenza-perimetro" della sezione di una pezza di rete a maglia quadrata di una rete
da traino: il numero di maglie in quella sezione moltiplicato per la lunghezza della maglia;
a) Attacco di dispositivi autorizzati alle reti da traino
1. In deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84, un dispositivo meccanico
con chiusura lampo, disposta trasversalmente rispetto all'asse longitudinale della rete
o longitudinalmente, può essere utilizzato per chiudere l'apertura destinata allo
svuotamento del sacco a tasca.
2. La distanza tra la chiusura lampo trasversale e le maglie posteriori del sacco non
deve essere superiore a un metro.
b) Requisiti degli armamenti
1. Le reti da traino non possono essere munite di sacco a palla. Il numero delle maglie
di dimensioni uguali non aumenta dall'estremità anteriore all'estremità posteriore
intorno a qualsiasi circonferenza di un sacco.
2. La circonferenza della parte posteriore del corpo della rete da traino (la parte
rastremata) o dell'avansacco (la parte cilindrica) non deve essere inferiore alla
circonferenza dell'estremità anteriore del sacco stricto sensu. Nel caso di un sacco a
maglie quadrate, in particolare, la circonferenza della parte posteriore del corpo della
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/47
rete da traino o dell'avansacco deve essere da 2 a 4 volte superiore alla circonferenza
dell'estremità anteriore del sacco stricto sensu.
3. Nelle reti trainate possono essere inseriti pannelli a maglie quadrate, posti di fronte
all'avansacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell'avansacco e la parte
posteriore del sacco; tali pannelli non possono essere in alcun modo ostruiti da
prolungamenti interni o esterni del sacco. Devono essere costituiti di pezze di rete
senza nodo o di pezze di rete con nodi antiscioglimento ed essere inseriti in modo
che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca. Le norme
dettagliate relative a ulteriori specifiche tecniche per i pannelli a maglie quadrate
sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 29 del presente
regolamento.
4. Analogamente, i dispositivi tecnici finalizzati a migliorare la selettività delle reti da
traino, diversi da quelli di cui alla lettera b), punto 3, possono essere autorizzati
conformemente alla procedura di cui all'articolo 29 del presente regolamento.
5. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata il cui sacco sia costituito,
interamente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle maglie quadrate o a
diamante a meno che non siano autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 29
del presente regolamento.
6. I punti 4 e 5 non si applicano alle sciabiche da natante il cui sacco abbia maglie di
dimensioni inferiori a 10 mm.
7. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3440/84, nelle reti a
strascico la dimensione delle maglie della fodera di rinforzo non deve essere
inferiore a 120 mm se le maglie del sacco sono inferiori a 60 mm. Questa
disposizione si applica unicamente al Mediterraneo, ferme restando le norme
applicabili alle altre acque comunitarie. Se la dimensione delle maglie del sacco è
pari o superiore a 60 mm, si applica l'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE)
n. 3440/84.
8. Il sacco a tasca deve avere un'unica apertura che ne permetta lo svuotamento.
L 409/48 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
9. La lunghezza della relinga trasversale non deve essere inferiore al 20% della
circonferenza del sacco.
10. La circonferenza della fodera di rinforzo, quale definita all'articolo 6 del regolamento
n. 3440/84, deve essere pari ad almeno 1,3 volte quella del sacco per le reti a
strascico.
11. È vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in
parte, nel sacco, di pezze di rete ottenute con un solo filo di spessore superiore a 3,0
millimetri.
12. È vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in
parte, nel sacco, di pezze di rete ottenute con fili accoppiati.
13. Le pezze di rete con spessore del filo ritorto superiore a 6 mm sono vietate in ogni
parte delle reti a strascico.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/49
ALLEGATO II
Requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca
Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
1) la lunghezza della rete corrisponde a quella della lima da sughero; la lunghezza delle reti
da fondo e delle reti da posta galleggianti può essere anche definita sulla base del peso o
del volume della loro massa;
2) l'altezza della rete corrisponde alla somma delle altezze delle maglie bagnate, compresi i
nodi, stirate perpendicolarmente alla lima da sughero.
1. Draghe
La larghezza massima consentita per le draghe è di 3 m, a eccezione delle draghe per la
pesca delle spugne.
2. Reti da circuizione (ciancioli e sciabiche senza cavo di chiusura)
La lunghezza della pezza è limitata a 800 m e l'altezza massima a 120 m, tranne per le
tonnare volanti.
3. Reti da imbrocco calate sul fondo
3.1. Tramagli e reti da imbrocco calate sul fondo
1) L'altezza massima di un tramaglio non può superare i 4 m.
2) L'altezza massima di una rete da imbrocco calata sul fondo non può superare i
10 m.
3) È vietato detenere a bordo e calare più di 6.000 m di tramagli, reti da imbrocco
calate sul fondo per nave, tenendo presente che, da gennaio 2008, nel caso di
un solo pescatore non si possono superare i 4.000 m, a cui si possono
L 409/50 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
aggiungere altri 1.000 m nel caso di un secondo pescatore e altri 1.000 m nel
caso di un terzo pescatore. Fino al 31 dicembre 2007 tali reti non possono
superare i 5.000 m nel caso di un solo pescatore o di un secondo pescatore e
6.000 m nel caso di un terzo pescatore.
4) Il diametro del ritorto o del monofilamento di una rete da imbrocco calata sul
fondo non può essere superiore a 0,5 mm.
5) In deroga al punto 2), una rete da imbrocco calata sul fondo di lunghezza
massima inferiore a 500 m può avere una altezza massima di 30 m. È vietato
detenere a bordo o calare più di 500 m di rete da imbrocco calata sul fondo
qualora essa ecceda il limite di altezza di 10 m di cui al punto 2).
3.2. Reti da fondo combinate (tramagli + reti da imbrocco)
1) L'altezza massima di una rete da fondo combinata non può superare i 10 m.
2) È vietato detenere a bordo o calare più di 2 500 m di reti combinate per nave.
3) Il diametro del ritorto o del monofilamento di una rete da imbrocco non può
essere superiore a 0,5 mm.
4) In deroga al punto 1), una rete da fondo combinata avente una lunghezza
massima di 500 m può avere un'altezza massima di 30 m. È vietato detenere a
bordo o calare più di 500 m di rete da fondo combinata qualora essa ecceda il
limite di altezza di 10 m di cui al punto 1.
4. Palangaro di fondo
1) È vietato detenere a bordo o calare più di 1.000 ami per persona a bordo, entro il
limite complessivo di 5.000 ami per peschereccio.
2) In deroga al punto 1, ogni nave che intraprende una bordata di pesca di durata
superiore a 3 giorni può detenere a bordo un massimi di 7.000 ami.
5. Trappole per la pesca dei crostacei di profondità
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/51
È vietato detenere a bordo o calare più di 250 trappole per peschereccio.
6. Palangaro di superficie (derivante)
È vietato detenere a bordo o calare più di:
1) 2.000 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di tonno rosso (Thunnus
thynnus), quando questa specie rappresenta almeno il 70% delle catture in peso vivo
misurate dopo la cernita;
2) 3.500 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di pesce spada (Xyphias
gladius), quando questa specie rappresenta almeno il 70% delle catture in peso vivo
misurate dopo la cernita;
3) 5.000 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di tonno bianco (Thunnus
alalunga), quando questa specie rappresenta almeno il 70% delle catture in peso vivo
misurate dopo la cernita.
4) In deroga ai punti 1), 2) e 3) ogni peschereccio che intraprende una bordata di pesca
di durata superiore a 2 giorni può detenere a bordo un numero equivalente di ami di
riserva.
7. Reti da traino
Le specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante,
della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti e il numero mimo di
reti da trino ad attrezzatura multipla sono adottate entro l'ottobre 2007 secondo la
procedura di cui all'articolo 30 del presente regolamento.
L 409/52 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
ALLEGATO III
Taglie minime degli organismi marini
DENOMINAZIONE
SCIENTIFICA
NOME COMUNE Taglia minima
1. Pesci
Dicentrarchus labrax Spigola 25 cm
Diplodus annularis Sparaglione 12 cm
Diplodus puntazzo Sarago pizzuto 18 cm
Diplodus sargus Sarago maggiore 23 cm
Diplodus vulgaris Sarago testa nera 18 cm
Engraulis encrasicolus * Acciuga 9 cm
Epinephelus spp. Cernie 45 cm
Lithognathus mormyrus Mormora 20 cm
Merluccius merluccius *** Nasello 20 cm
Mullus spp. Triglie 11 cm
Pagellus acarne Pagello mafrone 17 cm
Pagellus bogaraveo Occhialone 33 cm
Pagellus erythrinus Pagello fragolino 15 cm
Pagrus pagrus Pagro mediterraneo 18 cm
Polyprion americanus Cernia di fondale 45 cm
Sardina pilchardus** Sardina 11 cm
Scomber spp. Sgombro 18 cm
Solea vulgaris Sogliola 20 cm
Sparus aurata Orata 20 cm
Trachurus spp. Suri 15 cm
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/53
2. Crostacei
Homarus gammarus Astice 300 mm LT
105 mm LC
Nephrops norvegicus Scampo
20 mm LC
70 mm LT
Palinuridae Aragoste 90 mm LC
Parapenaeus longirostris Gambero rosa
mediterraneo
20 mm LC
3. Molluschi bivalvi
Pecten jacobeus
Cappasanta 10 cm
Venerupis spp. Vongole 25 mm
Venus spp. Vongole 25 mm
LT = lunghezza totale; LC = lunghezza del carapace.
(*) Acciuga: gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 110 esemplari per kg.
(**) Sardina: gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 55 esemplari per kg.
(***) Nasello: Tuttavia, fino al 31 dicembre 2008 è concesso un margine di tolleranza del 15% in
peso di esemplari di nasello compresi tra 15 e 20 cm. Tale limite di tolleranza è rispettato
tanto dal singolo peschereccio, in alto mare o nel luogo di sbarco, quanto nei mercati di
prima vendita dopo lo sbarco Detto limite è rispettato anche in ciascuna transazione
commerciale successiva a livello nazionale e internazionale.
L 409/54 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
ALLEGATO IV
Misurazione della taglia di un organismo marino
1. La taglia di un pesce è misurata, come indicato nella figura 1, dall'estremità anteriore del
muso sino all'estremità della pinna caudale.
2. La taglia dello scampo (Nephrops norvegicus) è misurata come indicato nella figura 2:
– in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte
posteriore di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del
carapace, o
– in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson,
escludendo le setae.
3. La taglia dell'astice (Homarus gammarus) è misurata, come indicato nella figura 3: - in
lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore
di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace o, in
lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo
le setae.
4. La taglia dell'aragosta (Palinuridae) è misurata, come indicato nella figura 4, in lunghezza
del carapace, parallelamente alla linea mediana, dalla punta del rostro fino al punto medio
del margine distale dorsale del carapace.
5. La taglia di un mollusco bivalve è misurata, come indicato nella figura 5, sulla parte più
lunga della conchiglia.
Figura 1
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/55
L 409/56 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006
Figura 3 Figura 2
(a) lunghezza del carapace (b) lunghezza totale

http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Caccia/2006/reg_2006_1967_ce.pdf

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