
15/02/2012 - Da oggi, lunedì 13 febbraio, tutti i ciclomotori (i cosidetti cinquantini) e le minicar dovranno essere muniti di una vera e propria targa, secondo quanto previsto dall'articolo 97 del Codice della Strada. La targa sarà abbinata ad un certificato di circolazione e continuerà ad essere personale.
Il rilascio della targa e del certificato di circolazione viene effettuato dall'Ufficio provinciale della motorizzazione.
È previsto che in caso di vendita del veicolo la targa rimanga di proprietà del titolare che la potrà usare successivamente su un altro ciclomotore o minicar, dopo averlo comunicato agli uffici della motorizzazione.
Dal 13 febbraio, quindi, chi circolerà con la vecchia targa, senza aver provveduto all'aggiornamento previsto, rischierà una sanzione di 519,67 euro.
__________
Legge 29 luglio 2010, n. 120
Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(GU n. 175 del 29/07/2010 - Suppl. Ordinario n. 171)
Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010
...
Art. 14.
(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in
materia di circolazione dei ciclomotori)
1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 e' soggetto chi
effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'articolo
52»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 389 a
euro 1.559»;
c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a
euro 311».
2. I ciclomotori gia' in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui
all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalita'
conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario
stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con
un ciclomotore non regolarizzato in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
4. Le disposizioni dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1
del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
...
DECRETO 2 febbraio 2011
Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per
ciclomotori.
(11A04290) (GU n. 76 del 2 aprile 2011)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e
successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina la circolazione dei ciclomotori;
Visto l'art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di
sicurezza stradale», il quale ha esteso anche ai ciclomotori dotati di certificato di idoneita' tecnica
Commenti
Posta un commento
NEBRODI E DINTORNI © Le cose e i fatti visti dai Nebrodi, oltre i Nebrodi. Blog, testata giornalistica registrata al tribunale il 12/3/1992.
La redazione si riserva il diritto di rivedere o bloccare completamente i commenti sul blog. I commenti pubblicati non riflettono le opinioni della testata ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento.