Palermo, 30 mag. 2012 - La definizione dei termini di un accordo per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, e' stato l'argomento al centro degli incontri che si sono svolti oggi presso gli uffici dell'assessorato per l'Istruzione e la Formazione professionale con le parti sociali, i sindacati e i rappresentanti degli ordini professionali e delle Universita' siciliane.
"La Regione siciliana - ha detto l'assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale, Mario Centorrino - promuove l'apprendistato in tutte le sue forme contrattuali per favorire l'occupazione giovanile e migliorare la competitivita' del sistema produttivo regionale. A questo fine, intende incentivare l'utilizzo del contratto di apprendistato attraverso l'attivazione delle risorse FSE e nazionali".
L'accordo e' finalizzato alla realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca, (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011), per il conseguimento di titoli di laurea triennale, magistrale, master di I° e II° livello, dottorato di ricerca nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. I percorsi sono rivolti a giovani di eta' compresa tra i 18 e 29 anni. In particolare, laurea triennale: studenti universitari iscritti a un percorso di laurea triennale; laurea magistrale: studenti universitari iscritti ad un percorso di laurea magistrale o specialistica; master I° livello: soggetti in possesso della laurea triennale o titolo superiore; master II° livello: soggetti in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente/equipollente; dottorato di ricerca: soggetti ammessi e/o gia' inseriti in corsi di dottorato di ricerca; praticantato professioni ordinistiche: soggetti che abbiano completato il percorso di studi previsto per l'accesso al praticantato. La durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche non puo' essere superiore a 36 mesi. La durata dei percorsi formativi puo' essere aumentata sino a un massimo di 6 mesi qualora siano necessarie attivita' di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio.
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