Niscemi non è in cartografia geologica, una radiografia del territorio

Niscemi  non in cartografia geologica.   L’Italia ha una Cartografia Geologica moderna ferma al 50%.  La Carta è ferma perchè non ci sono mai coperture finanziarie stabili e continue. L’Italia è dotata di una vecchia Cartografia Geologica addirittura su scala da 1:100.000. Niscemi   non rientra in questa Cartografia Geologica che va completata. Dunque il 50% del territorio nazionale è ancora privo di una Cartografia Geologica Moderna. 30/01/2026 -  Rodolfo Carosi   – Docente Dipartimento Scienze della Terra – Università di Torino e Presidente della Società Geologica Italiana: " In Italia alcune delle zone critiche importanti non sono coperte dalla Cartografia Geologica alla scala  1:50.000, che è come la radiografia del corpo umano. Questo significa che queste aree non sono sufficientemente coperte da una conoscenza geologica approfondita. La Carta è ferma perchè non ci sono mai coperture finanziarie stabili e continue, permanenti ed annuali. L’It...

VOTO DI SCAMBIO: BASTA LA PAROLA E L'AFFARE E' FATTO

23/08/2012 - Scrive Alessandro Galimberti su Il Sole 24 Ore del 22 agosto: "Basta poco a un politico per finire nei guai per voto di scambio con la mafia: non servono né soldi (incassati) né altra utilità, ma la semplice «disponibilità a venire a patti con la consorteria» malavitosa, anche solo nelle forme della «promessa reciproca».
Lo ha stabilito la Prima penale della Cassazione (sentenza 32820/12, depositata il 21 agosto) confermando la custodia cautelare in carcere per l'ex segretario comunale di Rivarolo Canavese, "sostenitore" della campagna elettorale del sindaco del paese nelle europee dello scorso anno.

L'uomo era accusato di aver concluso accordi, tra gli altri, con il gestore di un bar del posto che si impegnava a convogliare sul primo cittadino i voti controllati dalla 'ndrangheta locale, in cambio di 20mila euro per il disturbo. Arrestato dal Gip di Torino nel giugno dello scorso anno – provvedimento confermato dal Riesame – il segretario si è rivolto alla Cassazione opponendo il mancato incasso del "premio" (circostanza peraltro pacifica) che secondo i suoi difensori farebbe cadere l'accusa, in quanto il pagamento sarebbe un «elemento costitutivo del reato».

Ma la Cassazione gli ha dato torto, condannandolo anche al pagamento delle spese. Pur se è vero, scrive il relatore della sentenza «che nell'ambito di una formulazione della norma incriminatrice (articolo 416-ter del codice penale, ndr) ritenuta da autorevoli commentatori "largamente insufficiente se non addirittura velleitaria", non sono mancate interpretazioni» variegate – tra cui la necessità del pagamento, appunto – «è ormai prevalente l'opposta opinione secondo cui "il reato di scambio elettorale politico–mafioso si perfeziona al momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, la sua disponibilità di venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale"».

Alessandro Galimberti
Il Sole 24Ore, 22 agosto 2012

Corte di Cassazione - sentenza 32820 del 21 agosto 2012

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