Francesca Albanese, Relatrice Speciale ONU per i diritti umani: Acquedolci ospiterà l'incontro online

Acquedolci ospiterà l'incontro online con Francesca Albanese, Relatrice Speciale dell'ONU per i diritti umani nei territori palestinesi occupati da Israele.  16/06/2026 - L'iniziativa avverrà il 19 giugno, alla Casa delle culture su maxi-schermo, in collegamento con tutte le oltre 140 piazze italiane che hanno aderito. L'iniziativa partita da due comitati di Milano e Cagliari ha riscontrato l'interesse di molte realtà organizzate della solidarietà e nei movimenti per la Pace, tra le quali ACM e Anbamed. L'incontro inizierà puntuale alle 20.45 e l'intervento di Francesca Albanese avverrà alle 20:50, quindi, si raccomanda la puntualità. L'iniziativa avverrà alla Casa delle Culture,  indirizzo: via Vittorio Emanuele II, 3/5 . 98070 Acquedolci (ME) Data: venerdì 19 giugno 2026 ore 20:30 Ingresso gratuito. Grazie per l'attenzione e l'eventuale pubblicazione. Cordiali saluti Farid Adly

VOTO DI SCAMBIO: BASTA LA PAROLA E L'AFFARE E' FATTO

23/08/2012 - Scrive Alessandro Galimberti su Il Sole 24 Ore del 22 agosto: "Basta poco a un politico per finire nei guai per voto di scambio con la mafia: non servono né soldi (incassati) né altra utilità, ma la semplice «disponibilità a venire a patti con la consorteria» malavitosa, anche solo nelle forme della «promessa reciproca».
Lo ha stabilito la Prima penale della Cassazione (sentenza 32820/12, depositata il 21 agosto) confermando la custodia cautelare in carcere per l'ex segretario comunale di Rivarolo Canavese, "sostenitore" della campagna elettorale del sindaco del paese nelle europee dello scorso anno.

L'uomo era accusato di aver concluso accordi, tra gli altri, con il gestore di un bar del posto che si impegnava a convogliare sul primo cittadino i voti controllati dalla 'ndrangheta locale, in cambio di 20mila euro per il disturbo. Arrestato dal Gip di Torino nel giugno dello scorso anno – provvedimento confermato dal Riesame – il segretario si è rivolto alla Cassazione opponendo il mancato incasso del "premio" (circostanza peraltro pacifica) che secondo i suoi difensori farebbe cadere l'accusa, in quanto il pagamento sarebbe un «elemento costitutivo del reato».

Ma la Cassazione gli ha dato torto, condannandolo anche al pagamento delle spese. Pur se è vero, scrive il relatore della sentenza «che nell'ambito di una formulazione della norma incriminatrice (articolo 416-ter del codice penale, ndr) ritenuta da autorevoli commentatori "largamente insufficiente se non addirittura velleitaria", non sono mancate interpretazioni» variegate – tra cui la necessità del pagamento, appunto – «è ormai prevalente l'opposta opinione secondo cui "il reato di scambio elettorale politico–mafioso si perfeziona al momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, la sua disponibilità di venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale"».

Alessandro Galimberti
Il Sole 24Ore, 22 agosto 2012

Corte di Cassazione - sentenza 32820 del 21 agosto 2012

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