Caro voli in rima: "Se in Sicilia vuoi tornare 800 euro devi pagare"

Festività in Sicilia è ormai sinonimo di caro voli. Anche quest’anno, tornare a casa per Pasqua sarà proibitivo per tantissimi emigrati. Da una rilevazione di Federconsumatori Sicilia, aggiornata al 18 marzo 2026, emerge il seguente quadro se si sceglie di partire il 2 o 3 aprile e tornare il 7: un volo di andata e ritorno con Ryanair da Milano verso Catania costa 407,39 €; per viaggiare da Torino 431,98€. Non migliora la situazione per chi ha necessità di atterrare all’aeroporto di Palermo: il volo costa 352,64 € da Bergamo e 410,15 euro da Verona €. Peggiora la situazione se si sceglie di volare con Ita Airways: 470,5 euro per un volo Milano-Palermo, 540,88 per la tratta Bologna Catania. 19 mar 2026 - Il fenomeno del caro voli, ormai strutturale nei periodi di alta domanda come le festività, continua a colpire in modo particolare la Sicilia, dove la mobilità dipende quasi esclusivamente dal trasporto aereo. La combinazione tra domanda concentrata in pochi giorni, offerta lim...

SICILIA: GIUNTA DELIBERA IMPUGNATIVA INNANZI CORTE COSTITUZIONALE

Palermo, 3 ott. 2012 - La Giunta regionale di governo, riunita a Palazzo d'Orleans, ha deliberato l'impugnativa, dinanzi la Corte costituzionale, di due norme statali ritenute lesive delle prerogative autonomistiche. In primo luogo, il ricorso riguarda norme che impongono alla Sicilia una contrazione delle entrate fiscali a vantaggio dello Stato. Si tratta dell'art. 16 del D.L. N.95/2012. Secondo la Regione, con questa norma, il legislatore statale ha scaricato sulla Sicilia un ulteriore, ingente e continuativo concorso alla finanza pubblica a partire dal 2012 e con cadenza annuale disponendo, nelle more dell'espletamento delle procedure di concordato previste per le Regioni a statuto speciale, che l'importo venga comunque accantonato annualmente sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

In pratica, una parte delle entrate regionali verrebbero accantonate a vantaggio dello Stato in assenza di qualsiasi trattativa o applicazione concordata in sede di conferenza paritetica come stabilito dallo Statuto e dalla giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale. Tale disposizione, che comprime l'autonomia fiscale regionale a vantaggio dello Stato, e' dunque da ritenersi illegittima. L'impugnativa e', inoltre, di primaria importanza, considerati gli effetti che la contrazione delle entrate produrrebbero per le casse regionali rischiando di compromettere la possibilita' per la Regione siciliana di assolvere alle proprie funzioni.

Impugnato anche l'art.4, comma 3, D.L. 6 luglio 2012 n.95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.1359) che ha disposto l'obbligo per la Regione di trasmettere i piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate al Commissario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi (Bondi) e l'approvazione da parte di quest'ultimo.

La Regione siciliana ha gia' anticipato rispetto allo Stato il riordino e la riduzione delle societa' partecipate regionali prevedendolo nella propria legge finanziaria (art. 20, l.r.

n.11/2010). La pretesa approvazione statale del piano di ristrutturazione e razionalizzazione viola le attribuzioni statutarie della Regione siciliana e quelle proprie degli enti locali. Infatti, l'attribuzione allo Stato della decisione ultima sulla concreta applicazione della norma invade le competenze della Regione siciliana e degli enti locali ubicati nel suo territorio.

Per questo motivo, il Governo ha deciso di impugnare la norma statale solo nella parte in cui (art.4, comma 3) dispone che i piani di razionalizzazione vadano sottoposti all'approvazione dello Stato.

ma.vi./fdp

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